[color=red]Piano Commercio: illegittima previsione di limite di 800 mq per MSV[/color]
Consiglio di Stato - sentenza 5994/2014
N. 05994/2014REG.PROV.COLL.
N. 01319/2005 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2005, proposto dalla s.r.l. Cooperativa Consumo Villamar (Con.Vi), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Stefania Masini e Massimo Lai, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;
contro
Comune di Villamar, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto presso la signora Paola Fiecchi in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;
Supermercati Gieffe Tre S.r.l., Resp. Ufficio Commercio Comune di Villamar;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. n. 113/2004, resa tra le parti, concernente un diniego di autorizzazione alla apertura di una media struttura di vendita;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Francesco Caringella e udito per le parti l’avvocato Maria Stefania Masini,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con la sentenza parziale di primo grado il Primo Giudice, ai fini che in questa sede rilevano, ha respinto alcuni motivi del ricorso n. 340 del 2003, proposto dall’odierna appellante Cooperativa Consumo Villamar a r.l. avverso la deliberazione n. 7/2003, recante l’approvazione del piano commerciale e il recepimento delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 55-108/2000.
L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resiste il Comune intimato.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Al’udienza dell’8 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2 L’appello è fondato nei sensi di seguito esposti.
2.1. Non risulta fondato il primo motivo di ricorso con il quale la Cooperativa Villamar sostiene l’illegittimità della deliberazione consiliare impugnata per violazione dell’art. 78, secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il contenuto della deliberazione medesima è analogo a quello del precedente atto annullato d'ufficio dal Consiglio Comunale per il possibile interesse all'esito della votazione di uno dei consiglieri che vi avevano preso parte.
A confutazione della doglianza, va rimarcato che la delibera in questa sede impugnata, adottata all’esito di una riunione alla quale non ha preso parte il consigliere portatore dei dedotti interessi personali, è autonoma rispetto a quella precedentemente annullata e non può, di conseguenza, mutuare i vizi che affliggevano quest’ultima.
Esigenze di continuità e di certezza dell’azione amministrativa conducono, infatti, alla conclusione secondo cui la violazione dell'obbligo d'astensione da parte di un consigliere – in sede di emanazione di un atto consiliare - non esclude, di per sé, la possibilità, per il Consiglio, di adottare una successiva determinazione dello stesso contenuto, qualora ricorrano i relativi presupposti di fatto e di diritto.
2.2. Non risultano fondate neanche le censure con cui si ripropongono questioni già affrontate nel giudizio culminato nella sentenza del TAR Sardegna n. 1705/2002, essendo condivisibile, alla luce di pacifiche coordinate processuali, l’assunto, sostenuto dai Primi Giudici, della non contestabilità del nuovo esercizio del potere nella parte in questo si uniformi ai vincolanti principi espressi dal giudicato amministrativo.
[color=red]2.3. E’ invece fondato il motivo di ricorso che contesta, sotto il profilo del deficit motivazionale, la fissazione nella misura di 800 mq., in deroga ai criteri regionali, della superficie massima delle medie strutture di vendita in zona B[/color]
Osserva infatti il Collegio che, venendo in rilievo una deroga in peius a una regola regionale che ha fissato il limite di 1.500 mq, il Comune doveva giustificare con adeguata motivazione la scelta derogatoria sia dal punto di vista dell’an che sotto il profilo del quantum.
[color=red]Non vale ad assolvere a tale onere il generico richiamo alle esigenze di tutela degli esercizi più piccoli e di prevenzione di monopoli nonché ai problemi di viabilità e di ordine pubblico, posto, per un verso, che trattasi di assunti apodittici non suffragati da alcun dato concreto e da alcun accertamento specifico da parte degli uffici competenti; e, dall’altro, che non risulta neanche comprensibile l’iter logico seguito all’amministrazione intimata al fine di approdare alla fissazione proprio di un limite di 800 mq e non di una misura diversa.[/color]
Va soggiunto che, in ossequio a coordinate giurisprudenziali consolidate, l’esigenza di una motivazione congrua è accentuata dalla considerazione che viene in rilievo un provvedimento limitativo della libertà di iniziativa degli operatori economici, giustificabile, all’esito di una valutazione comparativa, solo a fronte di significativi e concreti interessi pubblici.
3. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento, nei sensi esposti, dell’appello e del ricorso di primo grado.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
La peculiarità delle questioni oggetto di giudizio giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1319 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 340 del 2003 nei sensi in motivazione specificati e annulla la delibera consiliare n. 7/2003.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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