Concorsi pubblici: il superamento delle prove scritte è inutile se non si superano i test preselettivi
Il superamento della preselezione è indefettibile requisito di ammissione alle successive fasi. Il superamento delle prove orali non potrebbe porre rimedio all'eventuale insuccesso registratosi in quelle scritte.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.12.2014 ha ritenuto che il superamento della preselezione costituisce un vero e proprio titolo di ammissione alle prove scritte, in un contesto in cui la procedura si articola effettivamente in separate e autonome fasi, caratterizzate da specifiche prove che devono essere tutte autonomamente superate.
In altre parole, il superamento delle prove scritte è inutile se non sono stati superati i test preselettivi, allo stesso modo in cui il superamento delle prove orali non potrebbe porre rimedio all’eventuale insuccesso registratosi in quelle scritte.
Ne deriva che il superamento della preselezione si configura alla stregua di indefettibile requisito di ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con l’effetto che la sua mancanza non è surrogabile in ragione del positivo espletamento delle (successive) prove scritte ed orali.
Enrico Michetti
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La Direzione
(10 dicembre 2014)
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