Buonasera a tutti,
3 persone fisiche danno vita ad una s.a.s., dei tre soci n° 2 sono accomandanti ed il terzo è accomandatario; i due futuri soci accomandanti sono anche titolari di autorizzazione n.c.c. e la conferiscono in società divenendo anche soci lavoratori dipendenti della stessa prestando servizi n.c.c. personalmente ma in nome e per conto della società, l'accomandatario, ovviamente sarà amministratore e legale rappresentante della società ma non ha i requisiti per svolgere l'attività di n.c.c. (kb, iscrizione albo, etc.) quindi non presterà personalmente alcun servizio n.c.c., il mio quesito è il seguente: il soggetto giuridico nato da questa operazione è in regola con la normativa n.c.c.? In caso di opinione contraria per quale motivo?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia dare un contributo.
Saluti.
A.R.
ritengo che la fattispecie sia in regola.
L’articolo 7 della legge n. 21 del 1992, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, rubricato “Figure giuridiche.”, dispone testualmente che:
1[i]. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. (ndr. queto caso solo NCC)[/i]
[i]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”.
[/i]
Nella lettera d) sopra citata trovi il presupposto per la legittimità della tua operazione.
Ti riporto un passo di una sentenza del TAR veneto (90/2013) su una SRL (la sentenza riguardava un fallimento):
[i]che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, [b]tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari[/b]: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[...]
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “XXX”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
[...]
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;
[/i]
Grazie dott. Maccantelli, per la risposta corredata da chiarissime argomentazioni; ovviamente, concordo con Lei, tuttavia ho letto di alcuni Comuni che richiedono, per effettuare l'annotazione di conferimento sulla licenza, che i "requisiti n.c.c." siano posseduti dal socio accomandatario non essendo sufficiente che gli stessi siano presenti in capo ai soli accomandanti, nulla è però precisato riguardo a quelle che sarebbero le motivazioni di questa condizione. Spero che quella da Lei descritta sia l'interpretazione corretta.
Ad ogni modo grazie infinite.
L'impresa che hai descritto non potrà essere qualificata come artigiana ma per il resto non vedo illegittimità.
Per altri aspetti occorre un buon commercialista