Data: 2011-10-11 14:25:27

commercio su aree pubbliche recesso di uno dei due soci

In un 'attività di commercio su aree pubbliche itinerante "sas" uno dei due soci recede in dicembre 2010.
Per sei mesi la società può restare aperta per ricostirtuire la pluralità dei soci.
Nel caso in cui a giugno 2011 la pluralità dei soci non viene ricostituita cosa succede?
1) la società diventa ditta individuale e pertanto deve essere presentato il subentro o la modifica societaria nell'attività ?(che atto notarile viene inserito nella dichiarazione? quello del recesso del socio?)
2) la società chiude e l'attività deve essere cessata?

grazie

riferimento id:2342

Data: 2011-10-11 16:53:38

Re:commercio su aree pubbliche recesso di uno dei due soci

1) la società diventa ditta individuale e pertanto deve essere presentato il subentro o la modifica societaria nell'attività ?
[color=red]Certo. L'attività diviene ex lege DITTA INDIVIDUALE del socio superstite e quindi entro 60 giorni deve comunicare il subingressso (o la cessazione definitiva) per evitare sanzioni[/color]

(che atto notarile viene inserito nella dichiarazione? quello del recesso del socio?)
[color=red]Sì, basta quello[/color]

2) la società chiude e l'attività deve essere cessata?
[color=red]La società non esiste più al decorrere del sesto mese. Non serve comunicazione ci cessazione.[/color]

riferimento id:2342

Data: 2016-02-17 07:02:11

Re:commercio su aree pubbliche recesso di uno dei due soci

SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....

Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.

******************

[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]

LINK al testo della sentenza: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32281.0

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