Data: 2014-12-09 11:57:54

C.D.S - PARERE ENAC

In data 28.08.2014 è pervenuta a questo Suap istanza  in CDS per la "Realizzazione di un impianto mimi eolico". Si è pertanto proceduto nei termini previsti all'avvio del procedimento, alla trasmissione della documentazione agli enti terzi coinvolti e alla convocazione della CDS ai seguenti enti : ENAC ,  RAS -Assessorato Industria e Ufficio tecnico comunale.
Seduta della conferenza il 25.09.2014 alla quale erano assenti tutti gli enti invitati.
Precedentemente alla data della CDS non è pervenuto alcun parere da parte degli enti coinvolti nel procedimento unico e pertanto in sede di conferenza viene espresso PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell'intervento. In data 09.10.2014 viene  rilascia il provvedimento unico finale .
In data 09.12.2014, tramite PEC  (non dal portale Suap Sardegna), questo Suap ha ricevuto nota da parte dell'ENAC con la quale viene comunicato che le pratiche trasmesse tramite il portale Suap regionale non permettono l'istruttoria dei pareri richiesti. Viene rappresentato che il suddetto ente per motivi di ufficio non partecipa alle CDS ed invia il parere di competenza secondo il proprio protocollo tecnico, nel termine temporale di 120 gg. Viene fatta quindi richiesta di integrazioni all'istanza già presentata in data 26.08.2014, le quali dovranno essere trasmesse sia in formato cartaceo che digitale (non tramite il portale Suap). Viene comunicato inoltre che in mancanza delle integrazioni richieste, la pratica è momentaneamente sospesa.
Nel frattempo la ditta richiedente ha comunicato ed effettivamente iniziato i lavori.
Dato l'avvenuto rilascio del provvedimento unico e l'avvenuto inizio dei lavori, quali provvedimenti possono venire adottati e quale è l'ente eventualmente competente?
Si precisa che dalla data di trasmissione dell'istanza (2 6.08.2014 sino al 09.12.2014 l'ENAC non ha comunicato null'altro (richiesta differimento termini C.D.S o altro).
Si ringrazia per la disponibilità

riferimento id:23419

Data: 2014-12-10 07:36:55

Re:C.D.S - PARERE ENAC

Se può interessarti è capitato un caso simile anche nel nostro Comune per una pratica gestita in Conferenza di Servizi. La pratica è stata trasmessa all'ente terzo per eventuali verifiche di competenza e lo stesso non ha partecipato alla Conferenza nè trasmesso alcun parere nei termini e abbiamo concluso i lavori con il parere favorevole cui è seguita l'emissione del provvedimento unico  finale.

Abbiamo successivamente spiegato che la pratica è stata trasmessa telematicamente attraverso il portale ai fini della valutazione di eventuali profili di competenza e che per poter accedere alla documentazione richiesta occorre richiedere l’accreditamento e la configurazione nel sistema e ottenere le relative credenziali di accesso e chiarito che la legge regionale n.3/2008 e le direttive applicative in materia di Sportello Unico approvate con deliberazione di Giunta Regionale Sardegna n.39/55 del 23.09.2011 ( così come la legge 241/90) prevedono il rispetto di tempi tassativi ed inderogabili per la conclusione delle pratiche in Conferenza di Servizi  il cui procedimento  è da considerarsi concluso attraverso l’emissione del provvedimento unico finale rilasciato dal Suap.

Ciò premesso, il procedimento è unico e non esistono regole o protocolli differenti. Se l'ente terzo Enac avesse voluto chiedere chiarimenti ( si presuppone che abbia ricevuto la notifica via pec relativa alla trasmissione della pratica in CdS con congruo anticipo, così come accaduto per gli altri enti coinvolti in CdS)  avrebbe dovuto farlo prima della seduta della Conferenza e non successivamente, addirittura dopo l'emissione del provvedimento unico. Stesso discorso vale per evenatuli richieste di documentazione integrativa e/o chiarimenti. Vi è poi  da segnalare che la sospensione del procedimento, così come segnalato dall'ENAC non trova alcun riscontro nella normativa di riferimento. Il Suap (e tantomeno l'ente terzo preposto alle verifiche) non possono sospendere un bel niente, possono solo intervenire attraverso un provvedimento interdittivo o prescrittivo, secondo le specifiche competenze per materia, il quale deve essere adeguatamente motivato. In questo caso, cercando anche di agire sulla base del buon senso, attraverso contatti ed accordi telefonici con l'Ente, abbiamo trovato un accordo trasmettendo la pratica completa in cd per consentire una verifica relativa ai profili di competenza (sono comunque trascorsi già due mesi e non abbiamo ricevuto nessun riscontro) ma ciò non toglie che se l'ente risulta configurato nella piattaforma deve seguire le regole che seguono tutti e non addurre motivazioni generiche  per la  mancata consultazione della pratica ( un funzionario che ci ha contattato ha riferito di non poter accedere al portale e non poter visionare i documenti per motivi di riservatezza  (???!!).

Ti consiglio pertanto di sentirli e trasmettere comunque la pratica, anche attraverso altri canali, ma NON IN CARTACEO come da loro richiesto ( se vogliono la copia cartacea se la stampano LORO - a loro spese -  dal supporto informatico che tu trasmetti), al fine di consentire di espletare eventuali verifiche, saranno poi loro a valutare. 
 
Il provvedimento unico rilasciato secondo me è comunque valido ed efficace  in quanto avete seguito la procedura corretta.

CIAO

 

riferimento id:23419

Data: 2014-12-10 07:43:27

Re:C.D.S - PARERE ENAC

Capisco che sia una situazione antipatica, ma il tuo atto è perfettamente legittimo. Non esiste nella normativa alcuna eccezione che "salvi" la specialità con cui Enac pretenderebbe di operare.
Per quanto sia poco gentile, io risponderei che la pratica è stata conclusa e il loro parere è stato considerato acquisito con esito favorevole ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Legge 241/1990, art. 14/ter, commi 6/bis e 7 e L.R. n° 5/2006, art. 1, comma 25), con il rilascio di un provvedimento unico che è tuttora pienamente efficace ed in forza del quale la ditta ha già avviato i lavori. Pertanto residua loro un potere di annullare in via di autotutela l'assenso così formatosi, previa adeguata motivazione, ed in tal caso il SUAP valuterà gli effetti rispetto al provvedimento unico.
Dubito che agiscano in via di autotutela assumendosi tutta la responsabilità che ne deriverebbe, ma se lo dovessero fare.... ti suggerirei di riconvocare la conferenza di servizi per stabilire le sorti del provvedimento emesso.

riferimento id:23419
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