Dovere di rimostranza ad ordini illegittimi del superiore gerarchico
http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/12/6535/dovere-di-rimostranza-ad-ordini-illegittimi-del-superiore-gerarchico
"Non sussiste, infatti, un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto.
Il c.d. “potere (rectius: dovere) di rimostranza” del pubblico impiegato, disciplinato dall’art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta per il dipendente l’obbligo di fare immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l’ordine, e solo se l’ordine è ribadito per iscritto il dipendente non può esimersi dall’eseguirlo, a meno che l’esecuzione non configuri un’ipotesi di reato (vedi: Cons. Stato, Sez. V, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208)."
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