Data: 2011-10-11 12:02:46

Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010


A fine settembre è stata presentata una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone (adiacente ad una struttura già esistente) per deposito materiale e di un edificio per esposizione/vendita, a norma dell’art. 5 del DPR 447/98 da parte di titolare di media struttura di vendita.
L’area che ricade in zona E1 – Agricola intensiva- non prevede l’intervento richiesto.
L’art. 5 del DPR 447/98 non detta alcun limite per i progetti che siano in contrasto con lo strumento urbanistico, mentre l’art. 8 del DPR 160/2010 esclude la possibilità di variazione allo strumento urbanistico per le medie e grandi strutture di vendita.
Il nostro Comune, in sede di approvazione del nuovo Regolamento, approvato su bozza Omniavis nel giugno 2011, prevede tra i procedimenti soggetti a SCIA  anche il commercio al dettaglio in medie strutture di vendita.
La stessa ditta alcuni mesi fa aveva presentata una DIA cartacea per la realizzazione, sulla medesima area agricola intensiva, di un capannone da adibire a deposito di materiale. Tale domanda, anche a seguito di parere negativo da parte dell’Uff. Tecnico, è stata ritenuta inefficace e pertanto respinta.
1^ domanda: quale procedimento adottare ? il DPR 447/98, dal momento che la richiesta a costruire con tutta la documentazione cartacea è stata presentata regolarmente entro il 30/09/2011, oppure il DPR 160/2010 che però prevede le varianti urbanistiche escludendo le medie e grandi strutture di vendita?
2^ domanda: il nuovo progetto presentato, in confronto a quello proposto alcuni mesi fa e dichiarato inefficace e respinto e che rispetta i criteri per la viabilità e per la dotazione di parcheggi previsti dalla normativa regionale, va comunque rigettato, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98, per poter avviare la conferenza di servizi ?
3^ domanda: se il procedimento da adottare è il DPR 160/2010 c’è la possibilità, in sede di conferenza di servizi, prescrivere modifiche al progetto (solo capannoni e/o uffici e non esposizione/vendita) se c’è da rispettare le disposizioni del comma 3 art. 8 DPR 160/2010 ? (ricordo che abbiamo adottato la SCIA per le medie strutture di vendita)
4^ domanda: è possibile utilizzare il parere negativo espresso dall’ufficio tecnico per la precedente DIA presentata in quanto l’area interessata è la medesima per il diniego e proporre direttamente alla Giunta Comunale l’ok alla variante con una delibera?
Spero di essere stato chiaro e grazie a tutti della collaborazione

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Data: 2011-10-11 17:00:27

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

1^ domanda: quale procedimento adottare ? il DPR 447/98, dal momento che la richiesta a costruire con tutta la documentazione cartacea è stata presentata regolarmente entro il 30/09/2011, oppure il DPR 160/2010 che però prevede le varianti urbanistiche escludendo le medie e grandi strutture di vendita?
[color=red]TEMPUS REGIT ACTUM, cioè si applica oggi il dpr 160/2010 e quindi non è attivabile la variante speciale SUAP per le strutture commerciali di msv e gsv.
ATTENTO però, niente vieta che il soggetto chieda la variante per una generica destinazione commerciale di 2000 mq di sul (non superficie di vendita, ma superficie utile lorda) e, ottenuta la variante, presenti poi la scia per MSV.
Diciamo che c'è un modo per "aggirare" elegantemente il divieto.[/color]

2^ domanda: il nuovo progetto presentato, in confronto a quello proposto alcuni mesi fa e dichiarato inefficace e respinto e che rispetta i criteri per la viabilità e per la dotazione di parcheggi previsti dalla normativa regionale, va comunque rigettato, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98, per poter avviare la conferenza di servizi ?
[color=red]NO, il dpr 160 non richiede detta condizione preventiva[/color]

3^ domanda: se il procedimento da adottare è il DPR 160/2010 c’è la possibilità, in sede di conferenza di servizi, prescrivere modifiche al progetto (solo capannoni e/o uffici e non esposizione/vendita) se c’è da rispettare le disposizioni del comma 3 art. 8 DPR 160/2010 ? (ricordo che abbiamo adottato la SCIA per le medie strutture di vendita)
[color=red]CERTO, la conferenza di servizi può approvare con modifiche o dare prescrizioni. La SCIA non riguarda la variante.[/color]

4^ domanda: è possibile utilizzare il parere negativo espresso dall’ufficio tecnico per la precedente DIA presentata in quanto l’area interessata è la medesima per il diniego e proporre direttamente alla Giunta Comunale l’ok alla variante con una delibera?
[color=red]Non serve parere negativo, quindi puoi subito valutare (non serve delibera di giunta, ma capisco che tu la possa chiedere come "atto di indirizzo") di attivare la conferenza di servizi ai sensi del 160. Ti ricordo NON per msv ma per edificio a destinazione commerciale.[/color]

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Data: 2011-11-23 00:35:27

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

Mi spiace dover precisare che il DPR 447/98, prima della sua abrogazione disponeva già all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo: "Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" .
La citazione riguardava giustamente il rinvio alle regioni per una regolamentazione prevedendo già una conferenza di servizio ecc... cioè una procedura molto più drastica dell'art. 5.
Con l'avvento del DPR 160/2010 è stato precisato che il divieto riguarda solo le medie e grandi strutture di vendita non essendo logico includere anche gli esercizi di vicinato.
Nel caso proposto quindi non trova conforto il dubbio sull'applicazione precedente o attuale dell'art. 5 del dpr 447/98 oppure dell'art. 8 del DPR 160/2010. In ambedue le ipotesi è certamente escluso il caso di specie. Lo strumento urbanistico  si adegua infatti anche con la procedura del D.Lgs. 114/98. Non è questa la sede per precisare la procedura in variante o senza variante e comunque occorre conoscere la norma regionale di recepimento del 114. Ritengo valida comunque la giurisprudenza già in atto che non consente ipso facto l'insediamento in zona agricola di capannoni per medie e grandi strutture di vendita o lo stravolgimento di norme in atto. In tal senso: " Lo strumento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5, ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore. Sez. IV, sent. n. 1038 del 03-03-2006, Comune di Polignano a Mare c. S. s.r.l."

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Data: 2011-11-23 04:40:44

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

Mi spiace dover precisare che il DPR 447/98, prima della sua abrogazione disponeva già all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo: "Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" .
[color=red]Certo, è noto.
Ma detta formulazione:
1) non era contenuta nella disposizione riguardante la conferenza di servizi
2) atteneva alla disciplina delle procedure amministrative ordinarie di competenza del SUAP per le quali, ferma la competenza SUAP, si dovevano applicare le disposizioni della coeva disciplina in materia commerciale.

Le differenze con l'attuale previsioni sono notevoli.
Ad esempio in Toscana, laddove la normativa regionale aveva dichiarato DISAPPLICABILE la disciplina del 114/1998 le procedure SUAP trovavano piena applicazione anche in questo settore, anche in relazione alla variante urbanistica.
OGGI IVECE, laddove è proprio la disciplina sulle varianti speciali che esclude la sua applicazione alle medie e grandi strutture di vendita è chiara l'esclusione solo per dette procedure.
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La citazione riguardava giustamente il rinvio alle regioni per una regolamentazione prevedendo già una conferenza di servizio ecc... cioè una procedura molto più drastica dell'art. 5.
[color=red]Questa è una lettura, ma ribadisco che la collocazione dell'esclusione era ben diversa dall'attuale[/color]


Con l'avvento del DPR 160/2010 è stato precisato che il divieto riguarda solo le medie e grandi strutture di vendita non essendo logico includere anche gli esercizi di vicinato.
[color=red]NON SOLO, con il dpr 160:
a) si escludono dette strutture SOLO limitatamente alla disciplina della variante urbanistica
b) si escludono tali strutture a prescindere dal fatto che siano regolamentate da una specifica disciplina regionale (anche nel caso in cui detta disciplina renda inapplicabile il dpr 114/1998 (Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore)
[/color]

Nel caso proposto quindi non trova conforto il dubbio sull'applicazione precedente o attuale dell'art. 5 del dpr 447/98 oppure dell'art. 8 del DPR 160/2010. In ambedue le ipotesi è certamente escluso il caso di specie.
[color=red]NON CONCORDO.
Del resto che necessità avrebbe avuto il legislatore di precisare l'esclusione di dette strutture modificando la previsione del DPR 447/1998?
E' evidente, anche analizzando la giurisprudenza formatasi sul 447/1998 (spesso riguardante proprio medie e grandi strutture) che in base alla vecchia normativa nulla-ostava alla applicazione della variante speciale anche alle strutture commerciali.
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Lo strumento urbanistico  si adegua infatti anche con la procedura del D.Lgs. 114/98. Non è questa la sede per precisare la procedura in variante o senza variante e comunque occorre conoscere la norma regionale di recepimento del 114. Ritengo valida comunque la giurisprudenza già in atto che non consente ipso facto l'insediamento in zona agricola di capannoni per medie e grandi strutture di vendita o lo stravolgimento di norme in atto. In tal senso: " Lo strumento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5, ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell'assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell'imprenditore. Sez. IV, sent. n. 1038 del 03-03-2006, Comune di Polignano a Mare c. S. s.r.l."
[color=red]Ti ringrazio comunque del contributo che è utile per approfondire l'argomento e fornire i vari punti di vista (mica si deve concordare tutti su tutto ....... invito chiunque sia interessato ad ulteriori interventi e commenti .

GRAZIE!!![/color]

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Data: 2011-11-24 02:15:03

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

Credo sia necessario evidenziare all'attento lettore, che la modifica del Titolo V° della parte seconda della Costituzione introdotta dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 3, che ha consequenzialmente determinato l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica con legge 5 Giugno 2003, n° 131, ha assegnato alle Regioni (il cosiddetto federalismo) la potestà legislativa  su alcune materie tra le quali rientra l'urbanistica ed anche il commercio.
Analizzare ora una norma di portata nazionale (114/98) entrata in vigore prima della modifica del Titolo V° in un contesto temporale successivo ed in una regione dove magari è entrata in vigore una legge regionale (o più) che potrebbe aver stravolto (legittimamente) ogni direttiva statuale sovraordinata, intendendo per ciò  - e perché nò - anche la legge n. 1150/1942, preclude ogni tentativo di far chiarezza. Se dunque il lettore é circoscritto in una  sola regione allora ha ragione il dr. Chiarelli. Mi sembra di aver compreso però che il sito ha lettori in tutte le regioni per cui il mio contributo può avere un senso se sul tavolo si pone un caso specifico indicando taluni elementi fondamentali ai fini istruttori quali  la data, il luogo ed il contesto normativo regionale.
Inoltre, trattandosi di un sito professionale, ritengo giusto, sempre ai fini della comprensione, non citare frasi generiche (molto generiche) del tipo “consolidata giurisprudenza”  senza specificare la fonte.
A mero titolo esemplificativo quando Voi  riferite che le medie strutture sono soggette ad una DIA (oggi SCIA) escludete implicitamente le grandi strutture ancora soggette ad autorizzazione.
Ma le medie strutture o le grandi strutture sono anche i Centri Commerciali rientranti in tali definizioni! Per cui si verifica il caso (nella regione Lazio) di un centro commerciale rientrante nella definizione di media struttura la cui superficie è maggiore di una grande struttura. Il motivo è semplice! Perché la legge regionale non consente di calcolare come superficie di vendita i bar – ristoranti – tabaccherie- ed insomma tutte quelle attività diverse dalla vendita al dettaglio.
Per cui una grande struttura ad esempio di 3000 mq risulta più piccola di un centro commerciale rientrante nella definizione di una media  solo perché in quest’ultima sono concentrate numerose attività integrative che nell’insieme formano una superficie totale di 4000 mq ed anche 5.000 mq.
Come la mettiamo in questo caso? E come andrà ad applicarsi la Valutazione d’impatto Ambientale (V.I.A.) di cui all’allegato II della direttiva 97/11 CE – punto 10, lettera <b> di recepimento del dpr 12/04/1996 oggi artt. 22/28 del D. Lgs. 152/2006?
Ricordo che il SUAP costituisce l’unico punto d’accesso per cui la richiesta di Nulla Osta ovvero della VIA che bene che vada (silenzio) va inviata al Consiglio dei ministri, impedisce l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/90. Ora nella Regione Lazio si verifica questo caso, per cui l’istituto della SCIA non risulta applicabile e tuttavia nelle altre regioni risulta comunque applicabile la direttiva 97/11 CE, per cui anche il D. Lgs. 152/2006 sottratto al potere regionale in quanto la materia ambiente non riguarda la modifica del  titolo V°.
Il caso dunque è nazionale?? Oppure ha dei risvolti regionali??? O ambedue???
Sono sicuro che l’intervento sarà oggetto di riflessione e comunque ringrazio la professionalità degli altri che arricchisce senza dubbio tutti noi.
P.S. Quando il dr. Chiarelli si riferisce alla “vecchia normativa”, allude alla legge n. 426/71???

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Data: 2013-10-07 10:56:29

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

l'art. 8 comma 3 del DPR 160/2010 recita:
Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
Nel caso in cui la "variante" comporti il cambio di destinazione d'uso da industria a servizi generali, destinazione che al suo interno prevede la localizzazione di grandi strutture di vendita, localizzazione che è prevista per il sito in questione anche dal piano urbanistico commerciale del comune, il proseguimento del procedimento, che ha già superato con esito positivo la VAS, a suo tempo attivato in regime di 447/98 e 440/2000 può continuare e concludersi?
Il procedimento, residente nel Lazio, può essere "unico" nel senso di correlazione tra la questione urbanistica e quella commerciale?
Grazie.

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Data: 2013-10-07 17:34:15

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010


l'art. 8 comma 3 del DPR 160/2010 recita:
Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
Nel caso in cui la "variante" comporti il cambio di destinazione d'uso da industria a servizi generali, destinazione che al suo interno prevede la localizzazione di grandi strutture di vendita, localizzazione che è prevista per il sito in questione anche dal piano urbanistico commerciale del comune, il proseguimento del procedimento, che ha già superato con esito positivo la VAS, a suo tempo attivato in regime di 447/98 e 440/2000 può continuare e concludersi?
Il procedimento, residente nel Lazio, può essere "unico" nel senso di correlazione tra la questione urbanistica e quella commerciale?
Grazie.
[/quote]

Ciao,
ciò che è vietata è l'attivazione della procedura per la localizzazione di una MSV p GSV ma non per il cambio di destinazione a commerciale o altra destinazione astrattamente compatibile.
La variante può proseguire.
Una volta definita l'interessato potrà attivare le eventuali procedure per MSV e, se possibile, per GSV senza alcun problema.

riferimento id:2340

Data: 2016-01-11 09:34:45

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

VARIANTE SUAP - nuova sentenza Consiglio di Stato

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27[/b][/color]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31266.0

riferimento id:2340

Data: 2016-01-15 13:35:55

Re:Variante urbanistica art. 5 DPR 447/98 e art. 8 DPR 160/2010

Buongiorno,
volevo far presente che però rispetto al percorso ( che a mio avviso può avere un senso) indicata dal Dott.Chiarelli che con procedimento art.8 DPR160/2010 si possa provvedere ad una variante urbanistica per  la localizzazione di una generale destinazione commerciale , rinviando poi in seguito le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ( come espressamente escluse dall'art.8c.3 DPR160), la Regione Toscana con l'introduzione dell'art.35 della LRT 65/2014 di raccordo con DPR 160 introduce la presentazione di un "progetto" dell'attività produttiva che infatti così cita:

[i]Art. 35 Varianti mediante sportello [i]unico per le attività produttive
1. Il progetto di cui all’articolo 8 del decreto delPresidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive,ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è corredato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante.

Quindi se c'è un progetto di attività produttiva con standars relativi da cedere e opere pubbliche da realizzare è un livello di progettazione definitiva,... da cui si evincono i mq di SUL commerciale  gli spazi parcheggi e verde..e quindi per forza non può essere generica la destinazione.....
Penso che la localizzazione di una MSV e GSV con la normativa regionale toscana non possa seguire l'art.35 LRT65/14 nè l'art.8 DPR160.
Che ne pensate?

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