Voglio rinnovare il forum con un quesito posto in data 02.10.2010 al Tavolo Tecnico della Regione Toscana. A tutt'oggi detto tavolo sta ancora elaborando i dati per fornirmi una risposta! >:(
Riporto testualmente:
"[i][i][i][i][i][i]La mia interpretazione della normativa regionale contrasta con quella dell'Ufficio Comunale che gestisce i servizi all'infanzia.
1) L'autorizzazione prevista dalla normativa regionale è ora trasformata in SCIA?
2) E' obbligatorio per il Comune avere un proprio Regolamento ? (non mi sembra che la normativa lo imponga)
3) E' obbligatorio per il Comune istituire l'elenco degli educatori di cui al c. 5 dell'art. 25 del Reg.to di attuazione (non è chiaro se “….i comuni ISTITUISCONO” … è inteso come “possono istituire” o “devono istituire”?
4) L'elenco suddetto va istituito solo se il Comune si è regolamentato?
quindi...
5) è requisito essenziale per poter avviare l'attività avere gli educatori iscritti nell'elenco?
6) E' legittima la previsione nel regolamento di ulteriori requisiti professionali quali corsi di formazione?
Se “sì” ……..i requisiti professionali non sono di competenza esclusiva della regione?
7) E’ legittimo prevedere, altresì, “di aver esercitato per tot. anni ecc. ecc” .?
Se “sì”…. il requisito di esperienza professionale sul territorio non contrasta con la normativa comunitaria ed il dlgs 59/2010? – a questo proposito i……”servizi all’infanzia” esclusi dall’applicazione del dlgs 59/2010 all'art. 3 sono i servizi di cui alla LR 32/2002 oppure altri specifici dell’assistenza sociale?
8 Al più volte citato elenco si iscrivono tutti gli educatori in possesso dei requisiti previsti agli artt. 11 e 12 del Reg.to di attuazione oppure solo coloro che hanno anche gli ulteriori requisiti eventualmente previsti (legittimamente o no) nell’eventuale regolamento comunale?
9) Qualora sia ravvisata l’obbligatorietà del regolamento comunale e/o dell’elenco ed il Comune non abbia ottemperato a cio’…..l’utente può avviare l’attività o deve essere penalizzato per inadempienze dell’Ente?
Mi rendo conto di aver formulato più volte la stessa domanda, anche se in modi diversi, ma non so veramente come rispondere all'utente anche perchè…..il responsabile SUAP è anche il responsabile dei servizi all’infanzia.
Ringrazio confidando in una risposta celere.
L’operatore SUAP"
Risposta del Tavolo Tecnico Regionale (Provincia di Arezzo) inserita il 08/10/2010, 11:34
Stiamo elaborando le informazioni; provvederemo non appena possibile a fornire risposta al quesito, scusandoci per il disagio."[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
Dunque...nel frattempo ho chiarito con l'Uff. Assistenza Sociale che ” i servizi all’infanzia” esclusi dall’applicazione del dlgs 59/2010 all'art. 3 (vedi p. 7 precedente) non sono i servizi di cui alla LR 32/2002.
Naturalmente il Nido domiciliare di che trattasi è funzionante anche se è stata seguita una procedura che poco condivido. Il quesito, pertanto, lo pongo per chiarezza mia.
Come al solito grazie per la disponibilità
[color=red]Ti fornisco in ROSSO le mie risposte, più volte ribadite nel FORUM e negli incontri di FORMAZIONE.
Fra l'altro parleremo diffusamente di questi temi nella lezione del 14 aprile 2011 a Quarrata (spero tu possa venire!!)
http://www.omniavis.it/httpdocs/Documenti/formazione/OmniaForm_OV_MASTER_20110127_brochure.pdf
[/color]
Riporto testualmente:
"La mia interpretazione della normativa regionale contrasta con quella dell'Ufficio Comunale che gestisce i servizi all'infanzia.
1) L'autorizzazione prevista dalla normativa regionale è ora trasformata in SCIA?
[color=red]A mio avviso la procedura corretta è quella della SCIA per tutti i servizi all'infanzia già soggetti a DIA o soggetti ad autorizzazione. I servizi NON soggetti ad alcuna disciplina rimangono liberamente esercitabili senza titoli abilitativi[/color]
2) E' obbligatorio per il Comune avere un proprio Regolamento ? (non mi sembra che la normativa lo imponga)
[color=red]NO, è un regolamento di esecuzione che il Comune può adottare[/color]
3) E' obbligatorio per il Comune istituire l'elenco degli educatori di cui al c. 5 dell'art. 25 del Reg.to di attuazione (non è chiaro se “….i comuni ISTITUISCONO” … è inteso come “possono istituire” o “devono istituire”?
[color=red]E' obbligatorio. I Comuni " istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari". Lo devono fare anche se si tratta di PUBBLICITA' NOTIZIA la cui inosservanza non determina effetti sulle attività svolte nè vi sono sanzioni a carico del Comune. Rimane però un obbligo[/color]
4) L'elenco suddetto va istituito solo se il Comune si è regolamentato?
[color=red]NO, va pubblicato A PRESCINDERE dall'approvazione di un regolamento[/color]
quindi...
5) è requisito essenziale per poter avviare l'attività avere gli educatori iscritti nell'elenco?
[color=red]NOOOOO. Si tratta di pubblicità notizia, non di ALBO PROFESSIONALE che sarebbe illegittimo ed in contrasto anche con il Dlgs 59/2010[/color]
6) E' legittima la previsione nel regolamento di ulteriori requisiti professionali quali corsi di formazione?
Se “sì” ……..i requisiti professionali non sono di competenza esclusiva della regione?
[color=red]A mio avviso non è possibile introdurre ulteriori requisiti. La definizione dei requisiti professionali spetta allo STATO (legge nazionale) nella definizione dei principi ed alle Regioni nelle disposizioni di attuazione. NON è possibile introdurre requisiti professionali a livello locale, è in contrasto con Costituzione e Normativa Comunitaria[/color]
7) E’ legittimo prevedere, altresì, “di aver esercitato per tot. anni ecc. ecc” .?
Se “sì”…. il requisito di esperienza professionale sul territorio non contrasta con la normativa comunitaria ed il dlgs 59/2010? – a questo proposito i……”servizi all’infanzia” esclusi dall’applicazione del dlgs 59/2010 all'art. 3 sono i servizi di cui alla LR 32/2002 oppure altri specifici dell’assistenza sociale?
[color=red]Il requisito di esperienza sarebbe un requisito professionale che, come detto sopra, non può essere introdotto a livello Comunale.
O meglio, NIENTE VIETA al Comune di richiedere requisiti ulteriori se vuole AVVALERSI (es. per i propri dipendenti) di un servizio all'infanzia (nido aziendale) ma non può imporlo come requisito professionale[/color]
8 Al più volte citato elenco si iscrivono tutti gli educatori in possesso dei requisiti previsti agli artt. 11 e 12 del Reg.to di attuazione oppure solo coloro che hanno anche gli ulteriori requisiti eventualmente previsti (legittimamente o no) nell’eventuale regolamento comunale?
[color=red]Evidentemente se il Comune ha approvato requisiti ulteriori DEVE POI RISPETTARLI rigettando l'eventuale richiesta di iscrizione di chi non ha i requisiti. I soggetti esclusi potranno impugnare il diniego di iscrizione al TAR e quindi sapremo come la pensa la giurisprudenza!!!! Questo è il mondo del diritto. Ovviamente i dipendenti dell'ente NON POSSONO disapplicare i requisiti ulteriori stabiliti (anche se illegittimamente) dal Comune[/color]
9) Qualora sia ravvisata l’obbligatorietà del regolamento comunale e/o dell’elenco ed il Comune non abbia ottemperato a cio’…..l’utente può avviare l’attività o deve essere penalizzato per inadempienze dell’Ente?
[color=red]Domanda faziosa. Fai una domanda tendenziosa che ha già la risposta. Come detto sopra il regolamento NON è indispensabile mentre l'elenco è obbligatorio ma la sua mancanza non impedisce lo svolgimento dell'attività (non è nè potrebbe essere un PUBBLICO REGISTRO)[/color]
Mi rendo conto di aver formulato più volte la stessa domanda, anche se in modi diversi, ma non so veramente come rispondere all'utente anche perchè…..il responsabile SUAP è anche il responsabile dei servizi all’infanzia.
[color=red]Ovviamente io ti esprimo la mia idea, leggila, confrontati con il Dirigente e senti anche cosa ne pensa il Coordinamento Regionale!!!!
In bocca al lupo ;) ;)[/color]
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Ringrazio confidando in una risposta celere.
L’operatore SUAP"
[color=red]Il Risponditore ai SUAP[/color]
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PER COMPLETEZZA ALLEGO LA VERSIONE AGGIORNATA DEL
Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003