Salve,
un esercizio commerciale può liberamente aprire un account twitter od una pagina facebook per presentare se stesso e pubblicizzare le proprie offerte commerciali?
In tal caso, può liberamente evidenziare - [u]anche con foto[/u] - i prezzi praticati, ad esempio delle creme estetiche (ovviamente NON praticando alcuna cessione online)?
Esempio: offerta "crema mani PincoPalla" a 6,50 € ([u]con foto di prodotto e relativo cartellino prezzo[/u]).
Salve,
un esercizio commerciale può liberamente aprire un account twitter od una pagina facebook per presentare se stesso e pubblicizzare le proprie offerte commerciali?
In tal caso, può liberamente evidenziare - [u]anche con foto[/u] - i prezzi praticati, ad esempio delle creme estetiche (ovviamente NON praticando alcuna cessione online)?
Esempio: offerta "crema mani PincoPalla" a 6,50 € ([u]con foto di prodotto e relativo cartellino prezzo[/u]).
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CERTO ... ci mancherebbe altro che non lo potesse fare.
Può farlo senza alcun vincolo.
Ecco alcuni esempi:
https://www.decathlon.it/ (prodotti sia online che in negozio)
http://www.e-coop.it/web/guest?antiCache=1417953188623
http://www.esselunga.it/default.aspx?idPage=364&esseiaOtp=none
ecc....
I link però rimandano a siti "aziendali", non a social network.
Esempio:
https://it-it.facebook.com/farmaciaandrettapadova
https://it-it.facebook.com/FarmaciaMadonnadellaSalute
Nei due esempi di cui sopra, necesse qualche attività (richiesta autorizzazione, etc.) o si può semplicemente procedere?
I link però rimandano a siti "aziendali", non a social network.
Esempio:
https://it-it.facebook.com/farmaciaandrettapadova
https://it-it.facebook.com/FarmaciaMadonnadellaSalute
Nei due esempi di cui sopra, necesse qualche attività (richiesta autorizzazione, etc.) o si può semplicemente procedere?
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Sotto il profilo "qualitativo" non vi è differenza fra un sito aziendale proprio (ammesso che quelli indicati siano veramente di proprietà delle aziende stesse) rispetto ad un social o ad un sito dedicato al commercio elettronico.
Non serve una autorizzazione particolare in nessuno dei casi.
Ovviamente sono SALVI:
1) eventuali divieti di pubblicizzazione che valgono per i prodotti anche nella vendita fisica (es. farmaci)
2) eventuali divieti e limiti "privatistici" o "para-pubblicistici" quali ad esempio i vincoli degli ordini di riferimento (es. per farmacisti, avvocati, commercialisti ecc...) che sussistono in relazione ai servizi professionali.