Dal casellario giudiziale è pervenuto il seguente certificato.
In riferimento alla persona in oggetto si attesta che dalla Banca dati del Casellario giudiziale risulta il seguente provvedimento:
21.4.2011 Decreto penale GIP Tribunale di ........ esecutivo il 1.10.2011
reato) INSOLVENZA FRAUDOLENTA in concorso art.110 , 641 c.p. commesso il 14.1.2010 in ........
Dispositivo: multa 100 € e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale.
Secondo me, non puo svolgere attività di commercio su area pubblica itinerante di prodotti alimentari in base all'art.71 comma 1 lett. c DLGS 59/10.
Visto che ancora non gli ho rilasciato l'autorizzazione itinerante, posso consigliargli di farmi una istanza di rinuncia alla richiesta, così archivio tutto, e di rifare nuova richiesta dopo l'1.10.2016?
Grazie
Dal casellario giudiziale è pervenuto il seguente certificato.
In riferimento alla persona in oggetto si attesta che dalla Banca dati del Casellario giudiziale risulta il seguente provvedimento:
21.4.2011 Decreto penale GIP Tribunale di ........ esecutivo il 1.10.2011
reato) INSOLVENZA FRAUDOLENTA in concorso art.110 , 641 c.p. commesso il 14.1.2010 in ........
Dispositivo: multa 100 € e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale.
Secondo me, non puo svolgere attività di commercio su area pubblica itinerante di prodotti alimentari in base all'art.71 comma 1 lett. c DLGS 59/10.
Visto che ancora non gli ho rilasciato l'autorizzazione itinerante, posso consigliargli di farmi una istanza di rinuncia alla richiesta, così archivio tutto, e di rifare nuova richiesta dopo l'1.10.2016?
Grazie
[/quote]
PREMESSA: per l'itinerante si applica la scia
Quanto ai requisiti la norma dispone:
[color=red]coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione[/color]
La norma è AMBIGUA in quanto l'OVVERO prima dei reati della seconda parte può intendersi con carattere congiuntivo (quindi per essere ostativi occorre una pena detentiva) o disgiuntivo (va bene qualsiasi pena).
Fino ad oggi mi sono espresso sempre nel senso di ritenere la disposizione con valore DISGIUNTIVO e quindi qualunque condanna per i reati elencati andava considerata ostativa.
OGGI non sono certo di questa soluzione in quanto le NORME AMBIGUE vanno interpretate nel senso favorevole all'interessato.
Ti suggerisco di seguire questa soluzione.
Quindi la condanna alla sola pena pecuniaria NON è ostativa (se segui questo orientamento)
Scusate se rimango su questo caso che si sta complicando ulteriormente.
Il soggetto in questione oltre al penale visto sopra, si trova attualmente in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi, in quanto deteneva sostanze stupefacenti (notizia avuta dal commercialista).
Se dal certificato dei carichi pendenti veniamo a conoscenza di questi altri problemi, il soggetto può svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per attività di paninoteca presso feste e fiere?
Grazie
Scusate se rimango su questo caso che si sta complicando ulteriormente.
Il soggetto in questione oltre al penale visto sopra, si trova attualmente in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi, in quanto deteneva sostanze stupefacenti (notizia avuta dal commercialista).
Se dal certificato dei carichi pendenti veniamo a conoscenza di questi altri problemi, il soggetto può svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per attività di paninoteca presso feste e fiere?
Grazie
[/quote]
Le misure cautelari NON SONO RILEVANTI ai fini del possesso dei requisiti soggettivi (a meno che non si tratti di reati di stampo mafioso). Ovviamente la detenzione domiciliare gli impedirà di fatto di esercitare personalmente ma niente vieta che operi un collaboratore o dipendente al suo posto.
CASO DIVERSO è quello previsto dall'art. 71 dlgs 59/2010
[color=red]coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza [/color]
Vedi: http://www.diritto-penale.it/misure-di-prevenzione-misure-sicurezza.htm
Ho letto che, in questi ultimi giorni, è stata approvata la depenalizzazione dei reati minori, attraverso il Dlgs di attuazione della legge delega n.67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri.
Tra i 112 reati , che non faranno andare in carcere chi li commette, c'è pure l' Insolvenza fraudolenta art.641 c.p.
Domanda:
Se non è più un reato, che inibisce l'attività commerciale per cinque anni, questo operatore può svolgere senza scrupoli e da subito l'attività itinerante?
Grazie Buone Feste
Segnalo questa sentenza del TAR Campania in materia di art.71 Dlg 59/2010 (e raffronto con la più restrittitiva normativa ex art.11 tulps).
TAR CAMPANIA, SENT. N. 06474/2014 REG.PROV.COLL. DEL 10.12.2014
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6NXXL7GLB6TYFBF5GAWGHLMWJA&q
ps: personalmente non condivido alcuni ragionamenti che fa sull'art.11 TULPS per il quale "dimentica" evidentemente l'esistenza del comma 2 sulla c.d. "buona condotta", rimessa alla valutazione "discrezionale" dell'autorità preposta (che non significa ovviamente libero arbitrio) la quale può anche valutare che la stessa non sussista a fronte di pregiudizi (carichi) pendenti, ovviamente debitamente valorizzati e motivati in sede di adozione di provvedimenti di rifiuto di licenze.