PA e TURN-OVER del personale alla luce del d.l. n. 90/2014, art. 3
[color=red]Corte dei conti-Sez. Autonomie, parere 21 novembre 2014, n. 27[/color]
Corte dei Conti
Sezione delle autonomie
N. 27/SEZAUT/2014/QMIG
Adunanza del 3 novembre 2014
Presieduta dal Presidente della Sezione delle autonomie
Mario FALCUCCI
Composta dai magistrati:
Presidenti di Sezione Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO,
Ciro VALENTINO, Ennio COLASANTI, Raffaele
DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna
GIORDANO, Giovanni DATTOLA, Carlo
CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO
Consiglieri Teresa BICA, Fulvio Maria LONGAVITA, Carmela
IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Paola COSA, Francesco
UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea LIBERATI,
Paolo VALLETTA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura
D’AMBROSIO, Marco BONCOMPAGNI, Angela PRIA
Primi referendari Giuseppe TETI, Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI
Referendari Andrea LUBERTI, Elena PAPA
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;2
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte
dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000,
come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19
giugno 2008;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;
Visto l’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall’art. 33,
comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,
ai sensi del quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per
l’attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di
particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie adotta specifiche delibere di
orientamento alle quali si conformano le Sezioni regionali di controllo;
Vista la deliberazione n. 97/2014/QMIG, depositata in data 24 settembre 2014,
con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata ha
rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi dei richiamati disposti
di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 ed all’art 6, comma 4, del d.l. n.
174/2012, in ordine al deferimento alla Sezione delle autonomie ovvero alle Sezioni
riunite in sede di controllo di una questione di massima concernente una richiesta di
parere formulata dal Sindaco del Comune di Viggianello (PZ) pervenuto in data 9
settembre 2014;
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 19 del giorno 8 ottobre
2014, di deferimento della questione alla Sezione delle autonomie;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1158 del 24 ottobre 2014, di
convocazione della Sezione delle autonomie per l’adunanza del 3 novembre 2014;
Udito il relatore, Consigliere Laura d’Ambrosio;
PREMESSO
La questione riguarda il calcolo della possibilità di assunzione di personale in 3
relazione alla disciplina del turn over e al calcolo dei limiti delle risorse da destinare alle
assunzioni di personale per l’ente che è passato ad applicare il patto di stabilità dal
2013, in ragione dell’ultimo intervento legislativo (d.l. n. 90/2014, art. 3).
In particolare il Comune che ha richiesto il parere illustra la problematica nei
seguenti termini.
Nel corso del 2012 sono stati indetti pubblici concorsi per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato e parziale (50%) per diversi profili. Nel predetto anno,
il Comune non soggiaceva ai vincoli del patto di stabilità interno e, conseguentemente,
la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato da ritenersi applicabile era quella di
cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, come modificata dal d.l. 16/2012, che
prevede per tali enti la possibilità di assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. Tale
disposizione è stata interpretata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei
conti con deliberazione n. 52/2010, con la quale è stato stabilito che “per gli enti non
soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello
immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”, introducendo
il correttivo che consente di sommare i “resti”, in considerazione del fatto che si tratta di
piccoli comuni.
Dal 2006 il Comune ha visto un totale di undici pensionamenti di cui tre nel
2012 seguiti da un’altra cessazione nel 2013. Attualmente il numero dei dipendenti
dell’ente è pari ad otto unità, a fronte delle 22 unità che risulterebbero dall’applicazione
del rapporto medio dipendenti/abitanti per la fascia demografica di appartenenza dello
stesso ente (che al 1° gennaio 2014 ha fatto registrare un numero di abitanti pari a
3.200) di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 24.7.2014. Nell’anno 2013 il
rapporto tra spesa corrente e spesa di personale è pari al 16%. Inoltre, “le procedure
indette erano ampiamente contenute nei limiti posti dalla normativa, atteso che l’Ente
aveva adempiuto ai seguenti ulteriori obblighi posti dal legislatore: rideterminato il
fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica (art.6, commi 3
e 6, d.lgs 165/2001); effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di
personale (art. 33, commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001); osservato il limite del 50% del
rapporto tra spese di personale e spesa corrente (art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008);
approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48,
comma 1, del d.lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001)”. I bandi di
concorso sono stati pubblicati il 28 dicembre 2012. Nel corso del 2013 il Comune è
stato sottoposto al Patto di stabilità interno.4
I quesiti sottoposti sono i seguenti:
1) se il Comune può dar corso alle procedure per il reclutamento del personale
ed alla successiva contrattualizzazione, essendo state, le stesse, indette nell’anno 2012;
2) in subordine se l'Ente nel determinare il limite di spesa (60% per l’anno 2014)
rispetto a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (D.L. n.
90/2014) possa considerare anche le cessazioni avvenute dal 2006 ad oggi e non
surrogate con nuove assunzioni, contestualizzando l’orientamento a suo tempo espresso
dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 52/2010 laddove aveva
stabilito che potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello
immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi.
La Sezione per il controllo della Basilicata ritiene ammissibile il quesito sub 2 e
solo in parte quello sub 1 nei limiti in cui possano essere definiti principi generali,
”spettando la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti
comporti nella gestione contabile ed amministrativa unicamente all’Amministrazione
interessata la quale, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può
trarre indicazioni nell’ambito della sua autonomia”.
La Sezione richiama, poi, la delibera n. 52/2010 delle Sezioni Riunite in sede di
controllo che traccia l’interpretazione da darsi alle disposizioni per le assunzioni del
personale per i comuni non sottoposti al patto di stabilità. Si ricorda che nella citata
delibera si stabilisce che il turn over include tutte le vacanze complessivamente
verificatesi (ma non ancora coperte) nell’arco temporale compreso tra l’anno
antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente
l’assunzione.
La successiva delibera della Sezione delle autonomie n. 6/2012 riguarda, poi, il
caso di passaggio dell’ente nell’ambito di quelli ai quali si applicano le regole del patto
di stabilità e l’eventuale regime transitorio. Dice la Sezione nel caso di specie: “Sebbene
non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare
il passaggio tra i due assetti normativi, l’estensione della disciplina del Patto ai Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un
congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a
riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato
regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa”. La Sezione delle
autonomie ha poi ribadito la posizione con la delibera n. 27/AUT/2013 chiarendo
l’impossibilità di individuare un regime derogatorio per le procedure eventualmente
iniziate nel momento in cui era applicabile una legislazione diversa. 5
Con l’introduzione del regime di cui all’art. 3 del d.l. n. 90/2014 (convertito con
legge 114/2014) vengono definiti criteri maggiormente flessibili ed, in particolare, la
possibilità di assumere personale nei limiti del 60% della spesa relativa al personale
cessato nell’anno precedente, limite portato all’80% nel caso di enti con spesa del
personale pari o inferiore al 25% della spesa corrente (innalzamento che sarebbe
applicabile al Comune che ha posto il quesito). Inoltre, fermo restando il limite dell’art.
1, comma 557 della l. n. 296/2006 nel 2014, è possibile cumulare le risorse destinate
alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria.
Circa l’interpretazione di quest’ultimo aspetto la Sezione Basilicata richiama la
delibera della Sezione regionale per il controllo del Veneto n. 401/2014 in cui,
riconoscendo che il dato letterale conduce ad un esito diverso da quello sotteso
all’intervento normativo come rinvenibile dalla relazione illustrativa, si propone
un’interpretazione estensiva che renda applicabile la disposizione non solo al futuro
(cioè “a decorrere dal 2014”), ma anche al passato per le assunzioni da effettuarsi dal
2014 in poi, con conseguente riferimento del calcolo delle risorse al triennio precedente.
L’interpretazione proposta dalla Sezione Veneto sarebbe anche coerente con la
delibera 52/2010 delle SSRR, che interpretava la normativa sul turn over per gli enti
non sottoposti al patto di stabilità, in modo tale da consentire la somma di percentuali di
risorse cessate in più anni ai fini di rendere possibile l’assunzione di una singola unità.
Poiché la questione di come interpretare l’art. 3 del d.l. n.90/2014 è di rilevanza
nazionale, la Sezione regionale di controllo Basilicata rimette la questione al Presidente
della Corte, chiedendo l’intervento interpretativo della Sezione delle autonomie, ai
sensi dell’art. 6, co. 4 del d.l. n. 174/2012, o di valutare la necessità che le Sezioni
riunite adottino la pronuncia di orientamento generale prevista dall’art. 17, co.31 del d.l.
n. 78/2009.
CONSIDERATO
Occorre premettere che negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in
materia di spesa del personale e capacità di assunzioni da parte degli enti locali, in
maniera non sempre coerente ma volta, in ogni caso, al principio del contenimento della
spesa di cui all’art. 1 comma 557, 557-bis, ter, quater, l. n. 296/2006. Di recente, come
è noto, si è intervenuti proprio sulle norme ora citate per estendere il calcolo della spesa
di riferimento come limite alla “media” del triennio (cfr. delibera n. 25/AUT/2014). In 6
sostanza, si deve ritenere principio cardine e non superabile quello che la spesa per il
personale debba avere un andamento parametrato alla spesa media complessiva del
triennio precedente.
Ciò posto, occorre valutare la disciplina applicabile alle nuove assunzioni a
partire dal 2014.
Infatti, alcuni effetti degli interventi legislativi passati, hanno irrigidito la
disciplina in maniera eccessiva, rendendo difficoltosa l’assunzione di personale anche
da parte di enti che rispettavano i parametri di spesa e di consistenza delle risorse umane
presenti. Perciò con gli interventi più recenti il legislatore ha ritenuto di rendere più
flessibile e favorire proprio gli enti definibili “virtuosi”.
Prima della novella del d.l. n. 90/2014 sia gli enti sottoposti al patto di stabilità,
sia gli altri potevano procedere ad assunzioni solo valutando le cessazioni avvenute
nell’anno precedente e la relativa spesa.
L’intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010 ha reso possibile, per gli enti
più piccoli (non sottoposti al patto), sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più
anni. La ratio dell’interpretazione risiedeva nella constatazione che enti piccoli, come
sono quelli non sottoposti al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la
possibilità di assunzione di una nuova unità di personale solo considerando le cessazioni
anno per anno: perciò appare plausibile, pur nel rispetto della riduzione complessiva
della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le cessazioni di più anni (i cosiddetti
“resti”).
Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli
enti sottoposti al patto di stabilità, visto, tra l’altro, che il principio esiste per gli enti
statali (si vedano la delibera n. 176/2012 Toscana; la delibera n. 18/2013 Lombardia; la
delibera n. 21/2013 Liguria). Questo specifico aspetto non è stato esaminato dalle
Sezioni riunite o dalla Sezione delle autonomie, poiché non è mai stato sollevato un
contrasto sul punto. Tuttavia, il Comune richiede proprio di conoscere se l’orientamento
relativo ai “resti” sia estensibile agli enti sottoposti al patto di stabilità, anche alla luce
della nuova normativa.
Con il recente intervento legislativo (art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014), ad una
prima lettura potrebbe anche sembrare che il legislatore abbia voluto accogliere il
principio dei “resti” stabilito in via interpretativa dalla Corte.
Tuttavia, non si può tacere che la lettera della disposizione sia tutt’altro che
chiara, soprattutto con riferimento all’applicabilità tempo per tempo delle diverse
normative.7
Nella prima parte della norma, infatti, il legislatore dispone per la possibilità di
assunzione nel 2014 e nel 2015 con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni
dell’anno precedente, ma poi, nella parte finale del medesimo comma, detta una
disposizione “a decorrere dal 2014” che si riferisce ad un cumulo triennale.
Tuttavia, la disposizione “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre
anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti
che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già
definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il
triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse
“destinate” alle assunzioni.
Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di
tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò
di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.
Pur se non cambia nella sostanza il riferimento, già presente nella pregressa
legislazione, alla spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, il legislatore
amplia i limiti - da subito per gli enti virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni
per tutti gli enti - arrivando alla percentuale del 100%. Inoltre, con l’abrogazione
dell’art. 76 comma 7 del d.l.112/2008, cancella il vincolo riferito al rapporto della spesa
del personale con la spesa corrente.
Il 2014, pertanto, si pone come momento di cesura con l’anteriore
regolamentazione e registra un sostanziale ridisegno dei diversi limiti stabiliti in
precedenza.
Se si accede all’interpretazione ipotizzata, pertanto, dal 2014 in poi, in sede di
programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni
prevedibili nell’arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in
parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al
momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del
comma 5.
In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che,
come ricordato, richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché
la somma delle valutazioni passate e future potrebbe condurre ad aumentare la spesa nel
suo complesso. Ne deriva l’obbligo di riferire la spesa complessiva alla spesa media
sostenuta nel triennio precedente.8
Non sembra, tuttavia, che la norma riesca ad ottenere pienamente la maggiore
flessibilità auspicata nella relazione di accompagnamento, soprattutto con riferimento
agli enti più piccoli e che già mostrano una spesa per il personale molto contenuta, come
il Comune di cui trattasi.
Inoltre, non viene individuata una disciplina transitoria, né sono dettate
specifiche previsioni per i bandi di concorso già pubblicati. Si ritiene, pertanto, di dover
ribadire il principio già enunciato in occasione della deliberazione n. 6/2012/SEZAUT
circa l’immediata applicabilità di quelle disposizioni che non prevedono un regime di
transitorietà.
Inoltre, in considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene
di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza
della precedente normativa, l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli
enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal
legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la
materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non
lasciando spazio per interpretazioni estensive.
P.Q.M.
la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione
di massima richiamata in premessa, posta dalla Sezione regionale di controllo per la
Basilicata con deliberazione n. 97/2014, enuncia il seguente principio di indirizzo:
“Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere
considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con
riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma
557 e seguenti della legge n. 296/2006.
Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere
calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo
cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati
fino al 100%.
Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in
sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle
cessazioni del triennio”.
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata si atterrà al principio
enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le 9
Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 3 novembre 2014.
Il Relatore Il Presidente
f.to Laura d’Ambrosio f.to Mario Falcucci
Depositata in segreteria il 21 novembre 2014
Il dirigente
f.to Renato Prozzo
*******************
[color=red]DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
(G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)[/color]
Art. 3. (Semplificazione e flessibilità nel turn over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di molo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l’immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l’anno 2013 approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell’anno 2014 ai sensi dell’articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell’ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l’anno 2015, dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l’anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l’anno 2015 dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. All’attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.
3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l’assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l’anno 2014, di euro 24.276.826 per l’anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall’anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione "Soccorso civile".
3-undecies. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l’anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall’anno 2016.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei camini 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
4-bis. Per l’assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l’efficienza dell’area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all’articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell’anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l’anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l’anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.
5-quinquies. All’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse.
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è abrogato il comma 9;
b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.
9. All’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti".
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto.
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PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016
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[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]
Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.
[size=18pt][b]TESTO COMPLETO SU: http://buff.ly/294osh3[/b][/size]