Data: 2014-12-05 08:54:11

commercio elettronico

L'art. 52 della Legge Regionale Campania n. 1/2014 stabilisce che l'avvio dell'attività di forma speciale di vendita per mezzi di comunicazione (ivi compreso internet) deve essere segnalato al comune dove il soggetto è residente (se persona fisica) o dove ha la sede legale (se persona giuridica). Questa disposizione è in contrasto con quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 59/2010 secondo il quale la segnalazione deve essere resa al comune dove l'interessato (a prescindere che sia persona fisica o giuridica) intende esercitare l'attività. Detto ciò mi è arrivata una SCIA di avvio attività di commercio elettronico di una società che ha sede legale nella regione Lazio e che dichara di avere sede operativa nel nostro comune (praticamente l'ufficio dove c'è il PC col quale opererà sul web). La SCIA va accettata (applicando la normativa nazionale) o respinta (applicando la normativa regionale)? In questo grottesco stratificarsi di norme attendo il vostro confortante parere.

riferimento id:23354

Data: 2014-12-05 18:38:05

Re:commercio elettronico


L'art. 52 della Legge Regionale Campania n. 1/2014 stabilisce che l'avvio dell'attività di forma speciale di vendita per mezzi di comunicazione (ivi compreso internet) deve essere segnalato al comune dove il soggetto è residente (se persona fisica) o dove ha la sede legale (se persona giuridica). Questa disposizione è in contrasto con quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 59/2010 secondo il quale la segnalazione deve essere resa al comune dove l'interessato (a prescindere che sia persona fisica o giuridica) intende esercitare l'attività. Detto ciò mi è arrivata una SCIA di avvio attività di commercio elettronico di una società che ha sede legale nella regione Lazio e che dichara di avere sede operativa nel nostro comune (praticamente l'ufficio dove c'è il PC col quale opererà sul web). La SCIA va accettata (applicando la normativa nazionale) o respinta (applicando la normativa regionale)? In questo grottesco stratificarsi di norme attendo il vostro confortante parere.
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Ovviamente la disposizione della legge regionale campana è RECESSIVA rispetto a quella nazionale (e va interpretata come "refuso", altrimenti sarebbe incostituzionale).
Quindi puoi e devi ritenere valida la scia.

riferimento id:23354

Data: 2014-12-05 20:13:54

Re:commercio elettronico

Dottore innanzitutto grazie per la risposta che ovviamente condivido e che mi conforta (avendo già rilasciato la prevista ricevuta all'interessato). Infatti ritengo che sebbene la disciplina del commercio rientri a pieno titolo tra le competenze legislative delle Regioni, la stessa non può discostarsi dalle disposizione poste dal legislatore statale a tutela della concorrenza. Disposizioni che hanno un carattere trasversale e che rappresentano un limite alla potestà legislativa regionale. Purtroppo il "refuso" in oggetto è solo uno dei tanti che caratterizza la nuova disciplina commerciale nella Regione Campania. La saluto cordialmente.

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