Data: 2014-12-04 21:45:31

Polizia Locale Lombardia - Corpo di polizia locale e gestione associata

La bozza della nuova legge regionale Lombardia sulla polizia locale recita all'articolo 7:

[i]Gli enti locali, [u]singoli o associati[/u], nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette
operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante;
diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di
polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.[/i]


MA allora anche più comuni associati possono costituire un corpo qualora la somma degli operatori dei vari comuni sia almeno 7?

Qui si sostiene il contrario...:

http://www.civicasrl.it/dettaglio-normative.aspx?id=976

POLIZIA MUNICIPALE: LA CONVENZIONE NON E' SUFFICIENTE.
I comuni associati non possono costituire un corpo unico di polizia municipale con una semplice convenzione che ordinariamente ammette solo la condivisione delle risorse senza trasferimento di funzioni e responsabilità.
Lo ha chiarito il ministero dell'interno con il parere n. 2674 del 16 febbraio 2011. Una serie di comuni contermini della vallata tosco romagnola di Cesena ha deciso di procedere alla costituzione di un corpo unico di polizia locale sottoscrivendo semplicemente una convenzione per la gestione associata del servizio. Il ministero dell'interno, interessato sulla questione, ha però bocciato questa determinazione evidenziando l'irregolarità del complesso passaggio di consegne del servizio vigili urbani.
La legge quadro n. 65/1986, specifica innanzitutto il parere centrale, prevede certamente la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale «rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unioni dei comuni ex art. 30 e seguenti del dlgs n. 267/2000, mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge».
Ovvero non ammette la costituzione di un corpo unico con una semplice associazione intercomunale. Le forme associative, prosegue la nota, rappresentano infatti solo uno strumento operativo finalizzato a garantire un servizio più efficiente nell'ambito territoriale degli enti convenzionati «fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo». In pratica l'istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone problemi concreti sulla soggettività giuridica del nuovo ente e sulla titolarità delle funzioni riconosciute per legge al primo cittadino in materia di polizia amministrativa locale.
Resta letteralmente sempre possibile però attivare un vero trasferimento di funzioni anche in materia di vigilanza urbana con la costituzione di una unione di comuni. In questo caso specifico i singoli enti locali possono legittimamente spogliarsi di funzioni, compiti e personale delegando il nuovo ente pubblico, anche integralmente, allo svolgimento delle delicate attività di polizia locale.
FONTE: ITALIA OGGI

riferimento id:23347

Data: 2015-01-17 09:30:01

Re:Polizia Locale Lombardia - Corpo di polizia locale e gestione associata

dossier GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI

http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_gestione_associata_funzioni_comunali.htm

[img width=300 height=37]http://www.ptpl.altervista.org/LOGO.jpg[/img]

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