buondì...andiamo per ordine....
1° quesito) un commerciante su area pubblica ha superato il n. massimo di assenze ingiustificate consentite dal nostro regolamento, pertanto l’ufficio ha avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione al commercio su area pubblica e della relativa concessione inviando lettera raccomandata all'interessato (non ha lasciato indirizzi di posta elettronica o altri recapiti), dandogli 30 gg di tempo per poter "replicare" o presentare eventuali atti certificati medici ecc.ecc. Il tizio però non è rintracciabile e le raccomandate tornano indietro...scadono i 30 gg di tempo... procedo cmq con la decadenza del titolo senza che lui abbia notizia di tutto questo e ne verrà a conoscenza solo nel caso in cui si ripresenti al mercato?
2° quesito)un tizio titolare di una ditta individuale che ha aperto una rosticceria sta avviando un'altra società per la vendita di auto e moto. l'esposizione dei veicoli avverrebbe in un altro comune; chi intende acquistare quei veicoli può contattare telefonicamente l'agenzia d'affari per la contrattazione. Può il tizio svolgere l'attività di agenzia d'affari all'interno della rosticceria in virtù della multidisciplinarietà? nel caso in cui sia possibile, deve cmq separare fisicamente gli ambienti?
grazie e buon lavoro!
1° quesito:
ritengo che tu possa procedere alla decdenza, a patto che la raccomandata di avvio del procedimento contenente l'indicazione della facoltà di presentare scritti difesivi o documenti e la richiesta di audizione, sia tornata indietro con la dicitura "Restituita per compiuta giacenza oltre ai termini prescritti" o dicitura analoga.
2° quesito:
non è molto chiaro il titpo di attività che il "rosticcere" intenda esercitare; se infatti questi intende acquistare le auto in nome proprio per poi rivenderele ai consumatori non svolge attività di intermediazione (tra l'altro non sempre configurabile come agenzia di affari tout court), ma vera e propria attività commerciale.
Inoltre un'attività di "esposizione di veicoli", intesa attività nella quale si hanno locali accessibili al pubblico ove le macchine sono messe in mostra con tanto di prezzi e con tanto di addetti che intrattengono i clienti per illustrare le caratteristiche dei veicoli, deve considerarsi come vera e popria attività commerciale.
...fornisco ulteriori informazioni:
1° quesito) la raccomandata torna indietro perchè il tizio risulta trasferito, ma l'indirizzo a cui l'ho spedita mi è stato fornito dall'anagrafe del comune di residenza risultante dalla domanda di subingresso; quindi non c'è compiuta giacenza....e allora..?
2° quesito) le due attività di rosticceria e vendita di veicoli usati e nuovi, sono diverse così come sono diversi i clienti; il rosticcere però, non avendo la disponibilità di un altro locale si appoggerebbe presso la rosticceria per contrattare con gli interessati che vogliono acquistare un'auto vista in esposizione, il tizio riferisce che l'esposizione sarebbe tale...solo una mostra senza accesso al pubblico...anche se sembra strano..chi acquisterebbe senza vedere da vicino?! cmq...al di là degli adempimenti..agenzia di affari..vendita di cose antiche o usate...secondo te, è possibile, nell'ipotesi in cui il cliente non abbia accesso alla mostra, utilizzare i locali della rosticceria per definire l'acquisto? e oppure, se presentasse l'inizio attività di vendita nel comune in cui ha sede la sala mostra dei veicoli e definisse l'acquisto presso la rosticceria? ..ipotesi assurda anche questa?!...
grazie...
Quesito 1
Dopo averti dato la risposta, mi è venuto in mente che dall’art. 14 3°c. L. 689/1981, si può ricavare una regola generale in virtù della quale, tutti gli atti inerenti ai procedimenti sanzionatori (tra cui anche una comunicazione di avvio di un procedimento per la pronunzia di un provvedimento di decadenza) possono essere portati a conoscenza del destinatario a mezzo di notificazione da effettuare con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
Nel tuo caso, potresti avvalerti dell’ufficio addetto alle notifiche del Comune di residenza dell’ambulante in questione (può essere il messo comunale o anche gli stessi vigili urbani) che osserverà le modalità di cui agli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile.
Il notificatore procederà ad effettuare la notifica “in mani proprie” del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione nel comune di residenza (art. 138 e 139 c.p.c.) e credo che se il destinatario si è trasferito e quindi non si conosce più la sua residenza, il notificatore possa applicare l’art 143 del C.P.C., che prevede il deposito di copia dell’atto nella casa comunale.
Tenendo conto quanto prevede l’art. 14, 2°c della L. 689/1981, se non sono passati più di 90 giorni dal giorno in cui si è verificato il fatto (e cioè l’assenza ingiustificata dell’operatore), io farei notificare all’ambulante la stessa comunicazione di avvio del procedimento che hai già (invano) inviato per lettera raccomandata ed attenderei il perfezionarsi del procedimento di notifica previsto dalle norme su indicate.
Se nel frattempo l’ambulante in questione si ripresenta al mercato, disponi affinché la notifica della comunicazione di avvio del procedimento gli venga effettuata in tale occasione (al proposito organizzati con il messo comunale o con i vigili urbani).
Quesito 2
Permangono forti perplessità circa i “locali mostra senza accesso al pubblico” che si vogliono allestire presso l’altro Comune; come tu giustamente osservi come si può acquistare una macchina senza averla vista da vicino ?? ……….. oltretutto si tratta anche di auto usate !!!
Fortunatamente non è un problema che ti riguarda, ma semmai è un problema che riguarda il Comune ove si vuole fare la c.d. “esposizione senza (??) vendita”; penso che con molta probabilità detto Comune farà presentare al soggetto SCIA o richiesta di autorizzazione per aprire (a seconda della superficie di vendita) un esercizio di vicinato o una media struttura di vendita e che, così stando le cose, non avrà più alcun senso far scomodare i clienti invitandoli a recarsi alla rosticceria per “definire l’acquisto” !!!!