Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, nel 1995 per “apertura e l’esercizio di ambulatorio odontoiatrico convenzionato - per l’attività di studio professionale per l’odontoiatria convenzionata” . Oggi viene fatta, dal titolare dello studio, richiesta di voltura della stessa autorizzazione, da ditta individuale attuale a societaria. Si chiede se la suddetta richiesta rientra nel campo di competenza SUAP con l’applicazione di tutte le disposizioni specifiche della LR 3/2008 e del DPR160/2010 (presentazione telematica DUAAP e allegati vari) oppure il legale rappresentate della società che intende subentrare nella titolarità dello studio medico presenta una SCIA (fuori procedimento SUAP) in base all’art. 19 della L. 241/1990, con la quale segnala di subentrare nell’azienda? – in assenza del modello di SCIA da adottare quale deve essere il suo contenuto ? -si potrebbero utilizzare i modelli DUAAP con gli allegati del caso? – la Regione Sardegna utilizza un semplice modello di domanda per - voltura dell’autorizzazione - voltura accreditamento e modifica ragione sociale. A seguito della trasmissione della SCIA, l’ufficio ricevente deve inoltrarne copia alla ASL e alla Regione per formalizzarne il parere preventivo come indicato nella DGR 13/17? - si potrebbe ricevere un modello di SCIA utilizzato per la fattispecie del caso in Sardegna?
riferimento id:23330Direi che mancano i presupposti per "volturare" un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività libero professionale (quale uno studio medico) verso una società che andrebbe ad esercitare non più uno studio professionale ma una struttura ambulatoriale, soggetta ad un diverso regime amministrativo.
Inoltre, per poter fare una cosa simile dovrebbe sussistere un atto tra le parti con cui si trasferisce un'azienda o ramo d'azienda, ma considerato che il precedente soggetto è un libero professionista mi chiedo come possa esistere un simile presupposto.
Pertanto, ti rispondo dicendo che l'ambulatorio odontoiatrico (tale è l'attività che andrà a esercitare la società) è di competenza SUAP ai sensi della LR 3/2008, per cui andrà presentata una DUAAP con l'allegato B6 e gli allegati indicati nel frontespizio e nel modulo stesso, configurando però una nuova attività.
Attenzione perché sarà necessario produrre il parere di compatibilità, da acquisire presso la RAS prima della presentazione della DUAAP, obbligatorio in quanto trattasi di struttura ambulatoriale.
Il problema dell'eventuale accreditamento non riguarda invece il SUAP e deve essere affrontato dall'interessato dopo la presentazione della DUAAP, rivolgendosi direttamente alla Regione.
a) Nel caso in specie giustamente mancano i presupposti per parlare di “voltura” non ci sono dubbi nel fatto che trattasi di avvio di nuova attività libero professionale (studio medico), dall’attuale intestatario verso una società.
b) E’ condivisibile la considerazione che, nel caso di società tra due liberi professionisti, titolari entrambi di studio medico (ambulatorio odontoiatrico e oculistico) non si possa più parlare di studio medico professionale, ma bensì di struttura ambulatoriale composta dallo studio A e studio B, soggetta a diverso regime autorizzatorio. Ma questa considerazione è valida anche nel caso in cui nell’ambulatorio odontoiatrico nulla cambia (struttura e servizi) tranne la gestione amministrativa da ditta individuale a societaria?
c) Nel caso di cui trattasi, l’autorizzazione Comunale rilasciata nel 1995 all’esercizio, riporta esattamente la seguente dicitura “apertura ed esercizio di ambulatorio odontoiatrico convenzionato” l’atto di accreditamento definitivo emesso dall’Assessorato Regionale alla Sanità nel 2013 riporta la dicitura “accreditamento dell’ambulatorio specialistico odontoiatrico”. Si chiede se quanto sopra citato sia sufficiente per parlare attività di competenza SUAP ai sensi della L.3/2008 (presentazione DUAAP con allegato B6 ecc….) oppure potrebbe, come molti sostengono, trattarsi di studio professionale medico escluse dal campo di applicazione della L.3/2008 e soggetti, per poter avviare l’attività, alla presentazione di una SCIA indipendentemente dalla competenza SUAP?
d) Quale aspetto tecnico inquadra e differenzia le attività citate in considerazione del fatto che si siano date opposte risposte (quesito del 05 aprile 2013 - Professioni mediche e SUAP - e in quello dato al caso in discussione) al procedimento?
Se il precedente intestatario è una persona fisica, libero professionista, doveva trattarsi di uno studio professionale e non di un ambulatorio. Infatti la differenza tra le due tipologie, come chiarito dalla Regione con la circolare prot. n° 4241 del 18/02/2011 (http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20110404171025.pdf) è questa:
[i]In assenza di una precisa definizione giuridica della fattispecie di ambulatorio o struttura ambulatoriale/poliambulatoriale da parte della normativa statale e regionale, gli elementi distintivi dallo studio professionale sono desumibili dalla circolare del Ministero della Sanità n. 77 del 15.04.1968 e dagli orientamenti giurisprudenziali sulla materia. Sulla base di tali documenti, si configura come ambulatorio/poliambulatorio un istituto avente individualità ed organizzazione propria in cui si erogano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l’esercizio delle attività. Si tratta cioè di strutture dotate di soggettività propria, distinta dai professionisti che vi operano, e gestite da persone giuridiche o associazioni o da persone fisiche anche se non abilitate all’esercizio delle professioni sanitarie, in cui si riscontrano quindi le caratteristiche proprie dell’attività di impresa a norma dell’articolo 2082 C.C. (attività economica organizzata ai fini dello scambio di beni e servizi) anziché di quelle delle professioni intellettuali ex articolo 2229 C.C.
Conseguentemente negli ambulatori, ferma restando la responsabilità dei singoli professionisti sull’attività svolta, è obbligatoria la presenza di un direttore sanitario a cui è attribuita la responsabilità del corretto funzionamento della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, organizzativo e della sicurezza.
Per quanto concerne la definizione di studio professionale medico, stabilita dal succitato provvedimento, si prevede che tale profilo sia riscontrabile non solo quando il professionista opera singolarmente, ma anche in presenza di studi associati e comunque quando siano erogate prestazioni, da parte di professionisti abilitati all’esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica.[/i]
La considerazione vale anche se nell'ambulatorio odontoiatrico nulla cambi relativamente a locali, attrezzature, prestazioni erogate e persino professionisti che operino, in quanto il titolo abilitativo è comunque legato, oltre che a tali aspetti, anche alla persona fisica o giuridica titolare, per cui una sua variazione comporta la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitativo.
Ad ogni modo, la competenza del SUAP oggi si configura in quanto la nuova struttura è certamente di tipo ambulatoriale (esercitata da una società), e ciò indipendentemente dalla forma giuridica passata, che costituisce elemento del tutto irrilevante.
La risposta è perfettamente coerente con quella che ho dato nell'aprile 2013: le strutture ambulatoriali sono di competenza SUAP, gli studi professionali no