Buongiorno a tutti mi si chiede cosa è necessario per tener aperto la domenica un esercizio commerciale che vende biglietti aerei, ferroviari, bus etc....
Premesso che se ha presentato il Com come esercizio commerciale può restare aperto anche la domenica mi chiedo:
deve fare altro chi vende biglietti aerei ferroviari ect... deve sentire qualche altro organo ??
Ci sono normative particolari per la vendita di biglietti aerei ferroviari ect... potrebbe essere una agenzia d'affari .. deve avere una convenzione per le società tipo ataf ferrovie dello stato ect......????
Insomma al momento non saprei dove classificare una tale attività :(
Saluti
Buongiorno a tutti mi si chiede cosa è necessario per tener aperto la domenica un esercizio commerciale che vende biglietti aerei, ferroviari, bus etc....
Premesso che se ha presentato il Com come esercizio commerciale può restare aperto anche la domenica mi chiedo:
deve fare altro chi vende biglietti aerei ferroviari ect... deve sentire qualche altro organo ??
Ci sono normative particolari per la vendita di biglietti aerei ferroviari ect... potrebbe essere una agenzia d'affari .. deve avere una convenzione per le società tipo ataf ferrovie dello stato ect......????
Insomma al momento non saprei dove classificare una tale attività :(
Saluti
[/quote]
La sola vendita di biglietti di viaggio (senza i servizi accessori) non è soggetta agli adempimenti delle AGENZIE DI VIAGGIO.
L'interessato stipulerò un contratto con la società che gestisce il servizio e nel contratto potranno esserci dei VINCOLI DI ORARIO.
Per la vendita ordinaria (commercio al dettaglio) è libero.
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
Art. 93 - Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l’attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 83.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.