Buongiorno,
tre domande sulla panificazione:
1. è considerato, come valido requisito, l'aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavo ratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. E' in possesso del requisito chi ha esercitato per un periodo non inferiore a tre anni, attività artigianale di produzione di pizze e focacce?
2.Sono soggetti agli obblighi della LR n. 18/2011, anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo pizzeria?
3. Chiunque eserciti l’attività senza l’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00. Viene punito anche colui che la presenta in un momento successivo alla SCIA relativa all'esercizio dell'attività (es., nel caso di rispota positiva al quesito di cui sopra, dopo la presentazione della SCIA di somministrazione?
grazie
1. è considerato, come valido requisito, l'aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. E' in possesso del requisito chi ha esercitato per un periodo non inferiore a tre anni, attività artigianale di produzione di pizze e focacce?
[color=red]Per come è definita l’attività di panificazione ti devo rispondere di no. L’attività, ai sensi della legge 18/11, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l’esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.
Quindi un conto è una gastronomia che fa prodotti da forno e un conto è un panificio. Se l’esperienza lavorativa è quella svolta, ad esempio, in una pizzeria al taglio non può coincidere con l’esperienza richiesta dalla legge che riguarda (testualmente) l'[i]attività lavorativa (...) relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore[/i].[/color]
2.Sono soggetti agli obblighi della LR n. 18/2011, anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo pizzeria?
[color=red]Proprio per quanto detto sopra, la legge 18/11 concerne solo la panificazione in senso stretto e non si applica ai bar, ristoranti, gastronomie, pizzeria al taglio, ecc.
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3. Chiunque eserciti l’attività senza l’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00. Viene punito anche colui che la presenta in un momento successivo alla SCIA relativa all'esercizio dell'attività (es., nel caso di rispota positiva al quesito di cui sopra, dopo la presentazione della SCIA di somministrazione?
grazie
[color=red]se avvii un panificio devi indicare un responsabile. Dato che siamo ancora nella fase transitoria dell’applicazione ella legge, tale responsabile è tenuto alla formazione obbligatoria (sempre che ne abbia bisogno, vedi art. 3, comma 3 della legge) entro 24 mesi dalla definizione dei corsi. Su quest’ultimo punto vedi qua: [/color]
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