Data: 2014-12-03 08:40:06

baby parking e altro

Nel nostro territorio comunale è stato aperto un servizio all'infanzia che si autodefinisce baby parking, baby sitting, baby taxi, e altro, dove vengono ospitati bambini sotto i 3 anni, anche senza la presenza dei genitori. Premetto che nel mio comune non esiste un regolamento per questi servizi all'infanzia, ma mi chiedo se sia lecito che l'attività di cui sopra sia rivolta anche alla fascia d'età 0-3 anni per la quale la regione ha stabilito definite tipologie di servizio, con precise caratteristiche strutturali e organizzative. Inoltre mi chiedo se l’art 4., comma 5 della L.R. 32/2002 che  stabilisce che “I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia”, autorizzi in qualche modo il sorgere di questo tipo di attività assolutamente non regolamentate.

riferimento id:23306

Data: 2014-12-03 18:10:11

Re:baby parking e altro


Nel nostro territorio comunale è stato aperto un servizio all'infanzia che si autodefinisce baby parking, baby sitting, baby taxi, e altro, dove vengono ospitati bambini sotto i 3 anni, anche senza la presenza dei genitori. Premetto che nel mio comune non esiste un regolamento per questi servizi all'infanzia, ma mi chiedo se sia lecito che l'attività di cui sopra sia rivolta anche alla fascia d'età 0-3 anni per la quale la regione ha stabilito definite tipologie di servizio, con precise caratteristiche strutturali e organizzative. Inoltre mi chiedo se l’art 4., comma 5 della L.R. 32/2002 che  stabilisce che “I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia”, autorizzi in qualche modo il sorgere di questo tipo di attività assolutamente non regolamentate.
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Nel nostro ordinamento le attività non regolamentate sono LIBERE.
Niente vieta di offrire servizi (NON EDUCATIVI) in modalità diverse da quelle stabilite dalla LR 32 e relativo regolamento di attuazione, salvo il potere regolamentare del Comune.
Quindi, in assenza di regolamento, l'attività è liberamente esercitabile senza requisiti specifici se non quelli generali:
- destinazione d'uso
- requisiti strutturali e funzionali e di sicurezza generali degli immobili a destinazione direzionale

Su questo forum abbiamo risposto più volte a quesiti sul tema baby parking e requisiti.
Cerca qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=search2

Ecco alcuni link diretti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17690.msg33141#msg33141
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15881.msg29645#msg29645
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16792.msg31388#msg31388
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6048.msg12475#msg12475
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8868.msg17387#msg17387
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8884.msg17372#msg17372
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1938.msg4652#msg4652
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1938.msg4652#msg4652
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=303.msg517#msg517
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=10315&catid=291
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=15477&catid=246

riferimento id:23306

Data: 2014-12-03 18:17:36

Re:baby parking e altro

Mentre stavo scrivendo Simone mi ha preceduto di un attimo... ormai incollo quello che avevo scritto :-)

Tutto dipende da quale servizio viene offerto.
Se la finalità è educativa allora entri nel campo applicativo delle strutture educative per la prima infanzia di cui al DPGR 41R/2013 con le ralative condizioni di esercizio e necessità abilitative.

Se offri un servizio di custodia temporanea minori senza finalità educative allora nessuna norma di legge definisce la tua attività. La regione non può prevedere autonomamente profili professionali o inverntarsi autorizzazioni che creerebbero disparità concorrenziali in ambito nazionale.
Le uniche norme applicabili sono quelle del codice civile (custodia minori), sull'agibilità dei luoghi ecc.

Anche il DPGR 41R/2013, coerentemente con la leggeregionale, dipone:
[i]I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle  norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini[/i]

Ritengo che il comune non possa ndare al di là una semplice notifica di esercizio attività con l'indicazione dei nominativi degli esercenti, dell'ubicazione e del rispetto della normativa edlizia, urbanistica e di sicurezza. Se vengono somministrati alimenti è naturale che occorra la notifica sanitaria

riferimento id:23306
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