Data: 2011-02-14 14:07:51

recupero e vendita materiale ferroso

Un nostro cliente vuole intraprendere attività di vendita in forma itinerante di materiale ferroso.
lo stesso materiale il cliente lo reperisce recuperandolo ove riesce a trovarlo (ad es. per strada).
che adempimenti amministrativi deve adempiere?
al momento ha fatto una denuncia di inizio attività itinerante. gli è sufficiente?

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Data: 2011-02-14 19:09:00

Re: recupero e vendita materiale ferroso

Riporto una serie di indicazioni già fornite in occasione di analoghi quesiti sul vecchio forum:

I materiali ferrosi sono dei rifiuti ed in quanto tali sono soggetti alle norme del dlgs 152/2006.

Tuttavia sono materiali particolari e pertanto suggerisci all'interessato di approfondire lo studio della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento

La loro commercializzazione è poi soggetta alla DIA per vendita di cose usate (tranne il caso, frequente, che si tratti di oggetti di scarso valore).

QUINDI in sintesi, di regola, servono solo le procedure in campo ambientale.

Per approfondimenti:
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2877
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2888
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2430
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2399
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1793
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1660
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1657
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1279

SUGGERISCO QUESTO APPROFONDIMENTO ULTERIORE:
http://www.marilisabombi.it/doc/Cenciaoli%20e%20ferrivecchi.pdf

riferimento id:233

Data: 2012-03-27 20:24:42

Recupero dei rottami metallici: il Regolamento Ue n. 333/2011 è compatibile con

Recupero dei rottami metallici: il Regolamento Ue n. 333/2011 è compatibile con la Direttiva n. 2008/98/Ce? (parte prima)

di Franco Giampietro e Maria Grazia Boccia

http://lexambiente.it/rifiuti/179/7948-rifiuti-recupero-dei-rottami-metallici.html

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Data: 2013-04-25 06:18:07

Re:recupero e vendita materiale ferroso

ILLEGITTIMO il trasporto di rifiuti privo di autorizzazione anche se occasionale

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12489.new#new

riferimento id:233

Data: 2013-07-31 04:42:29

Re:recupero e vendita materiale ferroso


Un nostro cliente vuole intraprendere attività di vendita in forma itinerante di materiale ferroso.
lo stesso materiale il cliente lo reperisce recuperandolo ove riesce a trovarlo (ad es. per strada).
che adempimenti amministrativi deve adempiere?
al momento ha fatto una denuncia di inizio attività itinerante. gli è sufficiente?
[/quote]
Una proposta costruttiva per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti «in forma ambulante»
http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/9608-rifiuti-una-proposta-costruttiva-per-svolgere-lattivita-di-raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-in-forma-ambulante-.html

riferimento id:233

Data: 2014-05-08 07:19:43

Re:recupero e vendita materiale ferroso

Contrasto all'economia sommersa nel campo dei rottamatori

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19296.new#new

riferimento id:233

Data: 2015-08-09 16:44:43

Re:recupero e vendita materiale ferroso

Commercio ambulante di rottami ferrosi: gli effetti della semplificazione

Cass. pen., 15 luglio 2015, n. 30466

http://buff.ly/1Kc2cs8

riferimento id:233

Data: 2015-12-24 19:21:33

Re:recupero e vendita materiale ferroso

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME

[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]

Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia

[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]

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