Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano - L.R. 72/2014
[color=red]LEGGE REGIONALE n. 72 del 28/11/2014
Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000. alla l.r. 17/2006. alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011.
[/color]
[img width=300 height=97]http://web.rete.toscana.it/burt/IMG/logo.jpg[/img]
[color=blue]MOZIONE n. 950 del 18/11/2014
Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 novembre 2014 collegata alla legge regionale 18 novembre 2014. n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000. alla l.r. 17/2006. alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011).[/color]
[color=maroon]RISOLUZIONE n. 281 del 18/11/2014
Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 novembre 2014. collegata alla legge regionale 28 novembre 2014. n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000. alla l.r. 17/2006. alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011).[/color]
Sull'attività di PANIFICAZIONE la LR 72/2014 è intervenuta prorogando il termine per il conseguimento del requisito professionale.
Nel preambolo leggiamo:
[i]Per quanto concerne la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione):
10. A seguito di difficoltà tecniche riscontrate per l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria
rivolti ai responsabili dell’attività produttiva di panificazione, si prevede la proroga dei termini di cui
all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/20011, al fine di consentire agli interessati di adempiere all’obbligo
formativo;
[/i]
Ecco l'art. 6 così come modificato:
[i]Art. 6 - Disposizioni transitorie
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, è comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva per ognuna di esse.
2. I contenuti dei corsi di cui all’articolo 3, comma 6 sono definiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell’attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di [b]ventiquattro mesi[/b] dalla definizione dei corsi.
4. I responsabili dell’attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di [b]ventiquattro mesi[/b] dalla definizione dei corsi; il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. [/i]
Rammentiamo che i corsi sono stati definitivamente previsti con decreto dirigenziale 13 novembre 2013, n. 4760, rubricato “[i]Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi formativi relativi all’attività di panificazione, ai sensi della L.r. 18/11[/i]”, a seguito di delibera giunta regionale n. 4 novembre 2013, n. 914
ciao,
da quando decorrono i 24 mesi previsti come tempo per la formazione del titolare?
grazie
Non c'è certezza assoluta a meno di una presa di posizione ufficiale della regione ma dato che il decreto dirigenziale n. 4760/2013 è uscito sul BURT il 20/11/2013 ritengo che questa data possa essere presa come giorno iniziale del conteggio.
riferimento id:23298