Buongiorno, avevo bisogno di avere la certezza che in caso di stipula di contratto di locazione di un immobile ad una società esrcente la vendita all'ingrosso di generi alimentari e non, sia previsto il risarcimento per la perdita dell'avviamento allo scadere del 12esimo anno di locazione o per i 6 successivi.
L'art. 27 comma 1) cita: industriali, commerciali, artigianali.
Pertanto presumo si tratti sia di commercio al dettaglio che all'ingrosso.
(anche il commercio all'ingrosso prevede contatti diretti con il pubblico)
Grazie mille
[color=red]La TESI PREVALENTE confermata da verie sentenze della Cassazione è nel senso che la disciplina sulle indennità NON si applichi al commercio all'ingrosso e riguardi solo il DETTAGLIO o l'esercizio congiunto con DETTAGLIO PREVALENTE[/color]
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Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1232
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392, può essere riconosciuto al conduttore di immobile nel quale venga esercitata congiuntamente la vendita all'ingrosso e al minuto (ancorchè in violazione del divieto di cui all'art. 1 l. 11 giugno 1971 n. 426) solo quando l'attività di vendita al minuto, con modalità che comportino contatto diretto con il pubblico, abbia carattere prevalente rispetto all'altra. (Fattispecie relativa ad attività di vendita all'ingrosso di apparecchiature farmaceutico sanitarie, nella quale i giudici di merito - con decisione annullata sul punto dalla S.C. - accogliendo la domanda di indennità di avviamento avevano dato rilievo allo svolgimento anche di una attività di vendita al dettaglio di tali apparecchiature senza porsi il problema del carattere prevalente o no di quest'ultima).
Cass. civ. Sez. III, 07-02-1997, n. 1191
Per la validità del diniego di rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, è sufficiente che il locatore, nella disdetta, faccia riferimento ad uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 29 l. n. 392 del 1978, non essendo invece necessario che venga specificamente indicata la particolare attività che si intende svolgere nell'immobile, in quanto il comma 4 dell'art. 29 citato non introduce un onere di specificazione descrittiva nell'ambito del motivo indicato. Ne consegue che le sanzioni previste dall'art. 31 l. n. 392 del 1978 sono applicabili solo ove, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, il locatore non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate dall'art. 27 l. n. 392 del 1978, non anche quando egli abbia variato, nell'ambito del motivo indicato, le modalità attuative, di esercizio dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non sanzionabile il comportamento del locatore che, dopo avere denegato il rinnovo alla prima scadenza deducendo di voler adibire i locali a deposito e vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento, aveva poi adibito gli stessi a vendita al minuto, trattandosi, in entrambi i casi, di attività commerciale in proprio, come tale rientrante nelle attività indicate dall'art. 27 citato).
Cass. civ. Sez. III, 24-11-1998, n. 11896
L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 35 della l. n. 392 del 1978 non compete al conduttore cessato nei casi in cui l'attività non abbia, in termini di prevalenza, un contatto con il pubblico indifferenziato degli utenti e dei consumatori, ma con operatori professionali. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva negato l'indennità per la perdita dell'avviamento in un caso in cui nell'immobile locato era svolta attività di produzione artigianale e di vendita all'ingrosso dei capi prodotti).
Cass. civ. Sez. III, 16-05-2006, n. 11378 (rv. 589810)
L'indennità per perdita di avviamento commerciale, prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 qualora l'immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, all'esercizio della stessa attività o di un'attività' affine a quella già esercitata dal conduttore uscente, è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto, mediante l'acquisizione della clientela che al locale affluiva. Ne discende che non sussiste il presupposto per il riconoscimento di tale indennità qualora un locale già adibito ad attività commerciale di vendita al minuto (nella specie, di preziosi) sia nuovamente locato ed adibito, entro l'anno, ad attività di vendita all'ingrosso, poiché la clientela di un esercizio di vendita al minuto non coincide con quella che si rivolge ad un esercizio di vendita all'ingrosso. A tal fine rileva la previsione contrattuale del tipo di attività da insediare nell'immobile, senza che possano assumere rilevanza i mutamenti d'uso successivi, che si verificano ove l'attività di vendita al minuto divenga prevalente sull'altra. (Rigetta, App. Napoli, 10 Luglio 2001)