Data: 2011-10-10 07:21:52

contingenti numerici apparecchi da gioco

Buongiorno
Alla luce del nuovo decreto del direttore generale dell'AAMS, prot. n. 2011/30011/giochi/UD, sul contingentamento numerico degli apparecchi da gioco lecito, il quale all'art. 7 sostituisce espressamente i previgenti decreti interdirettoriali (del 27.10.2003 e del 18.01.2007), ritenete ancora sussistere il parametro secondo il quale nelle sale pubbliche da gioco (esercizi di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 1 decreto18.01.2007) è prevista la installabilità di un apparecchio di cui all'art. 110 c. 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita e comunque il numero di tali apparecchi non può superare il doppio di quelli di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita (comma 3 dell'art. 2 decreto 18.01.2007) ?
Si ringrazia

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Data: 2011-10-10 21:29:02

Re:contingenti numerici apparecchi da gioco

Il nuovo decreto AAMS 30011 del 27/07/11 non abroga i precedenti decreti direttoriali AAMS (2003 e 2007) ma "sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, la disciplina, in ordine ai parametri numerici quantitativi”.
Tutto ciò che esula dai parametri numerici quantativi resta in vigore. Ciò è confermato anche dalle indicazioni riportate nella tabella dove si afferma che le installazioni sono effettuate "nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco".
Per ciò che attiene le sale giochi è è possibile affermare che:

Gli apparecchi di cui al comma 6 lett. b) - VLT- sono disciplinati dal D.D. 30011/2011 e dal D.D. 22/01/2010. Il disposto dell’art. 9, comma 4 del decreto direttoriale AAMS 22/01/2010, ad esempio, prevede l’obbligatorietà della video-sorveglianza nelle sale dove sono installate le VLT.

Limitatamente agli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) - SLOT - la "condizione spaziale" (passami in termine) posta dal decreto 30011/2011 sostituisce la "condizione spaziale" del decreto 2007.
Decreto 2011:
Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati.
Decreto 2007:
In ciascun punto di vendita (ndr. sale giochi), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita.
Quest'ultima condizione, però, resta in vigore per gli apparecchi di cui al comma 7.

Al contrario, il secondo periodo dell’art. 2, comma 3 del decreto 2007, che prevede per le sale giochi che "il numero di apparecchi di cui al comma 6 non possa superare il doppio del numero di apparecchi di tipologie diverse", ritengo sia ancora applicabile. Questa, infatti, è una disposizione che concerne anche gli apparecchi di altre tipologie (comma 7 e AM) e che esprime il principio della differenziazione di gioco, tipico delle sale giochi.
Certo è che il decreto 2007, quando parla di apparecchi di cui al comma 6 si riferisce soltanto al comma 6, lett. a). Volendo, quindi, sciogliere ancora di più il dedalo normativo che è stato costruito intorno alle SLOT e VLT, occorrerebbe precisare che "il doppio del numero" si riferisce solo alle SLOT e non alle VLT.
Del resto, lo stesso diretto AAMS, quando uscì il decreto 22/01/2010, affermò, con circolare  Prot. n. 2010\29581\Giochi\ADI che "le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, che stabiliscono il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6, del T.U.L.P.S. ed il principio di diversificazione dell’offerta di gioco, in relazione alle sale pubbliche da gioco, sono da intendersi applicabili solo con riferimento agli apparecchi Newslot".

La speranza è che AAMS intervenga ancora e faccia più chiarezza.

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Data: 2011-10-11 08:06:56

Re:contingenti numerici apparecchi da gioco

ti ringrazio. Molto esauriente.

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