Data: 2014-12-01 08:07:36

Le ferie dei dipendenti pubblici in recenti pronunce ARAN

[color=red]Le ferie dei dipendenti pubblici in recenti pronunce ARAN [/color]

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[color=red]E’ obbligatorio fruire di almeno due settimane di ferie durante l’anno di maturazione? I residui giorni possono essere fruiti entro i diciotto messi successivi all’anno di maturazione?[/color]


Relativamente a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)    le previsioni dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs.n.66/2003, espressamente, impongono, come obbligatoria, la fruizione da parte del lavoratore, entro l'anno di maturazione, di almeno due settimane di ferie, che, in presenza di una richiesta in tal senso del lavoratore stesso, devono essere continuative;

b)    i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione), e la loro violazione si può tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario. Il diverso termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, previsto dal D.Lgs.n.66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane, che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18 - bis del medesimo D.Lgs.n.66/2003.  Il dipendente, quindi, non può chiedere di spostare la fruizione fino al 18° mese successivo a quello di maturazione; né tale spostamento può essere autonomamente operato dal datore di lavoro.

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RAL_1719_Orientamenti Applicativi

[color=red]Nell’ambito di un servizio associato di polizia municipale relativo a tre comuni, l’unico dipendente di polizia municipale, titolare di posizione organizzativa, ha diritto in occasione della festività del santo patrono ad usufruire della giornata di recupero su ogni singolo comune visto che i dipendenti degli altri uffici nell’occasione della festività usufruiscono della giornata non lavorativa in quanto “festiva”?[/color]


In ordine a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

in base alla disciplina contrattuale (art. 18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995) si considera giorno festivo solo quello coincidente con la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta effettivamente servizio, purché si tratti di un giorno lavorativo;
conseguentemente, ad avviso della scrivente Agenzia, tale festività nell’anno ordinariamente non può che essere unica, anche nella particolare ipotesi prospettata, stante comunque l’unicità ed unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente (con l’ente di appartenenza) anche in presenza di un servizio associato;
già in altre occasioni, con riferimento ad ipotesi similari, è stato evidenziato che se alcuni dipendenti, per una particolare articolazione dell’orario di servizio, si trovano a svolgere la loro attività lavorativa anche in una sede di lavoro diversa da quella ordinaria dove ricade, in giorno diverso, la festa del Santo Patrono, questa produce necessariamente la chiusura degli uffici e rende, conseguentemente, inutile la prestazione di lavoro dei suddetti dipendenti in quella sede;
per quella giornata, sembra ragionevole ipotizzare far rientrare i dipendenti di cui si tratta nella sede ordinaria (comune di appartenenza del dipendente o comune individuato come sede dell’ufficio associato), per rendere la normale prestazione lavorativa, poiché potranno usufruire della giornata festiva del Santo Patrono quando questa si verificherà nella suddetta sede, che per essi è comunque la sede effettiva di lavoro;
analogamente il lavoratore renderà la propria prestazione lavorativa anche presso l’altro ente diversa dalla sede ordinaria e da quella presso la quale ricade il Santo Patrono;
è evidente, peraltro, che l’amministrazione deve adottare i preventivi atti organizzativi in ordine alle modalità di utilizzazione;
con specifico riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, al fine di evitare la duplicazione o la triplicazione del beneficio (non considerata dal CCNL e possibile fonte di costi aggiuntivi), potrebbe acquistare un rilievo particolare l’adozione di una regolamentazione in tal senso nella convenzione di utilizzo parziale del personale, che è alla base del servizio associato.

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RAL_1718_Orientamenti Applicativi

[color=red]Un dipendente assente per malattia, alla fine del predetto periodo, deve necessariamente rientrare in servizio o può, senza che vi sia ripresa dell’attività lavorativa, fruire immediatamente delle ferie subito dopo il termine del periodo di malattia?[/color]


In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

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[color=red]Se dal calcolo delle ferie maturate risulta un numero non intero, come devono essere arrotondate le frazioni?[/color]

L’avviso dell’Agenzia è nel senso che, se dal calcolo delle ferie maturate dal personale risultano, oltre a giornate intere, anche delle frazioni, sia ragionevole, in assenza di espresse previsioni al riguardo, procedere ad arrotondamenti all’unità superiore in presenza di frazioni superiori a ½ (>0,5).

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Ulteriori approfondimenti:
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/ferie-e-festivita/6897-ferie

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