Data: 2014-12-01 07:49:43

NUOVA FARMACIA e criterio topografico - CdS 25 novembre 2014, n. 5840

Quando, secondo il criterio demografico di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sanitarie), sarebbe possibile l’apertura di una sola farmacia, l’istituzione di una seconda farmacia è possibile attraverso l’utilizzazione del criterio “topografico” di cui al citato art. 104 t.u.l.s., che però presuppone una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3.000 metri e la sussistenza di «particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità».

(Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2014, n. 5840)

http://amministrativista.com/2014/11/26/trasferimento-di-un-esercizio-farmaceutico-da-una-ubicazione-ad-unaltra-art-104-r-d-27-luglio-1934-n-1265-e-s-m-i-testo-unico-delle-leggi-sanitarie/

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