Data: 2011-10-08 11:05:34

Accesso ad atti

Ho ricevuto la richiesta di accesso da parte di confinante per avere gli atti abilitativi di un esercizio commerciale.
Il controinteressato si è opposto ritenendo che il richiedente non ha interesse (in quanto non è commerciante) e ritenendo che l’accesso agli atti che ineriscano all’attività commerciale di una società è escluso dall’art. 24 comma 4° lett. d) della 241/1990.
Ho visto una tua risposta del 3 ottobre ad un quesito sull’argomento ove parli di diritto di accesso del confinante e al riguardo ho consultato un po’ di giurisprudenza ed in particolare la Sent. Cons. St. Sez. IV 6790/2006 che immagino sia la fonte della risposta. La Sentenza tuttavia parla di diritto di accesso del confinante con riferimento ai titoli edilizi. Potrei considerare che tale diritto è estensibile anche ai titoli commerciali per ragioni assimilabili a quelle sostenute dal Consiglio di Stato?. Che senso ha il riferimento del controinteressato all’art. 24 comma 4° lett. d)?
Siccome la richiesta contiene da un lato un elenco di documenti (autorizzazione n. ___ del _____ proroghe all’attivazione e conseguente autorizzazione…) ed in ultimo un riferimento generico a documenti e certificazioni richiesti dalla normativa per il rilascio della licenza di commercio, vorrei rispondere fornendo i titoli abilitativi (autorizzazione, avvio….) respingendo però la parte contenente riferimenti generici perché in conflitto con quanto previsto dall’art. 24 della 241/90.
Nella tua precedente risposta dici che per dare copia degli allegati e delle planimetrie è necessario una motivazione più specifica? Siccome me li chiedono come posso motivarne il rifiuto?
Grazie mille!!! Antonella

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Data: 2011-10-09 18:08:39

Re:Accesso ad atti

Il tema è delicato ed in questa sede posso fornire solo alcuni spunti:
1) la posizione del confinante rispetto ai titoli edilizi NON è assimilabile a quella del confinante rispetto ad un titolo commerciale. L'intervento edilizio produce una modificazione della RES che può costituire più facilmente un danno verso i confinanti rispetto al semplice utilizzo di locali da parte di una impresa. Non si esclude un diritto di accesso la la semplice posizione di confinante non è abilitativa
2) non comprendo se dalla motivazione si lamentano danni dall'esercizio dell'attività (es. rumore, emissioni acustiche o immissioni di fumi o odori ecc...) oppure vi sia la curiosità di verificare la correttezza delle procedure. In questo secondo caso l'interesse è mancante
3) non vi obbligo di indicare tutti gli atti. individuati quelli principali andrebbe (se sussistono le condizioni) dato accesso ANCHE agli atti connessi, collegati o comunque presenti in fascicolo anche se individuati genericamente
4) occorre ricordare che la REGOLA è l'accesso

Ciò premesso è difficile dirti se vi siano le condizioni o meno.
A mio avviso mancando un chiaro riferimento ai "possibili danni" dell'attività l'interesse non è dimostrato essendo sì diretto ed attuale ma NON CONCRETO.

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