Data: 2014-11-28 18:19:14

Registrazioni video consiglio comunale

Un cittadino può videoregistrare le sedute di un consiglio comunale sebbene il sindaco glielo vieti?

Leggendo qui:

sembrerebbe si sì...

http://blog.solignani.it/2009/11/24/e-lecito-effettuare-riprese-audiovisive-del-consiglio-comunale/

http://www.altalex.com/index.php?idnot=4317

Ma leggendo qui:

sembrerebbe di no...

http://www.italiaoggi.it/soloentilocali/soloentilocali_dett.asp?id=201308231153011226&titolo=Riprese%20con%20regolamento


http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1788

riferimento id:23190

Data: 2014-12-04 13:52:27

Re:Registrazioni video consiglio comunale

Segnalo in proposito un interessante precedente giurisprudenziale (cfr. sentenza n. 186 del 2010 del T.a.r. Veneto), che ha escluso che sussista un diritto di effettuare le videoriprese nel caso in cui ciò non sia espressamente previsto e disciplinato in un apposito regolamento comunale.
Per eventuali approfondimenti rimando a questo link, dove è possibile visualizzare e scaricare il testo integrale di questa importante decisione del T.a.r. Veneto:
http://venetoius.myblog.it/2010/03/19/esiste-il-diritto-di-filmare-i-lavori-del-consiglio-comunale/

riferimento id:23190

Data: 2014-12-04 18:10:40

Re:Registrazioni video consiglio comunale

Approfondimenti:
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2554&catid=70:amministrativo-dottrina&Itemid=89
http://blog.solignani.it/2009/11/24/e-lecito-effettuare-riprese-audiovisive-del-consiglio-comunale/
http://www.entionline.it/j17/SEGR/2014_ParereMinInterno23maggio_Registraz.seduteCC.pdf


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23/05/2014 - Sedute di Consiglio comunale. - Registrazione
audio-video da parte di un cittadino.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha
chiesto un parere in ordine al diritto dei cittadini di filmare, per la conseguente
diffusione, i lavori del Consiglio comunale.
In particolare, è stata rappresentata la questione inerente alle riprese video
effettuate da un cittadino in costanza di un regolamento (successivamente
modificato) il quale affidava al Presidente del Consiglio comunale il potere di
autorizzare l’ingresso in Aula dei fotografi e dei teleoperatori e di emanare
apposite direttive in merito - sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo - e di
decidere la diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori, sentendo
sempre la citata Conferenza ed informando i consiglieri.
In merito, si osserva che ai sensi dell’art. 38, comma 7 del T.U.O.E.L., le sedute
del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. La
disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito
al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalle apposite postazioni riservate.
A fronte di detto principio, il successivo art. 39, comma 1, attribuisce al
presidente del consiglio i poteri di direzione dei lavori e delle attività del
consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare
svolgimento delle sedute ed a tutela delle prerogative dell’organo assembleare
medesimo.
Peraltro, il consiglio, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 38, ha
potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto
attinente al funzionamento dell’assemblea.
E’, pertanto, nell’ambito delle norme interne all’ente locale, che dovrebbero
rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle
votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di
verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4 lett. a del T.U.O.E.L.)
che da parte dei consiglieri comunali, nonchè dei cittadini ammessi ad assistere
alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.
In assenza di esplicita previsione regolamentare l’ammissione alla registrazione
potrebbe essere regolata caso per caso dal presidente del consiglio proprio
nell’esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell’assemblea, in
stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare.
Tuttavia, occorre osservare che il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, con la sentenza n. 826/2010, ha negato il potere in parola in capo al
Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale il quale in carenza di apposita fonte
regolamentare di competenza consiliare non può procedere ad
estemporanei assensi alla videoregistrazione.
A margine di tale potere regolamentare e, nell’ambito del citato principio
di pubblicità della seduta, l’amministrazione può legittimamente riservarsi
il compito di registrazione con mezzi audiovisivi, anche escludendo che
altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la
pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera
presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute.
Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che non ha rilevato
profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre
nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non
previa autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. I n. 5128/2001).
Di uguale tenore è la pronuncia n. 44094 del 17 marzo 2002 del Garante
per la protezione dei dati personali nella quale si afferma la necessità di
regolamentare la materia che scaturisce dall’obbligo di informare i
partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva
diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla
tutela dei dati personali, o per impedire la diffusione di dati sensibili che
riguardino le persone.
Sempre il Garante, con nota del 3 gennaio 2008 ha riaffermato che l’ente,
con apposita norma regolamentare, può porre limiti al regime di pubblicità
degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Tale regolamento può
costituire fonte idonea a disciplinare i limiti e le modalità di pubblicità delle
sedute consiliari, ivi compresi eventuali divieti di registrazione e di
diffusione di immagini relative alle riunioni di consiglio da parte di terzi.
Sono previsti, altresì, a carico dell’amministrazione, l’onere della
preventiva informazione dei presenti in aula circa le riprese con le
telecamere e l’individuazione delle ipotesi in cui eventualmente limitare le
riprese stesse per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o
oggetto del dibattito.
Peraltro, le limitazioni alle riprese potrebbero essere correlate anche alla
mancata attivazione, da parte dell’amministrazione comunale di un
autonomo sistema di registrazione, stante l’esigenza di escludere che
l’unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei
lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei
all’amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità.
Pertanto, tenendo presente che la normativa tende ormai ad evolvere
verso la più totale trasparenza della pubblica amministrazione (decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33), nel caso in esame, in presenza di
apposita disciplina regolamentare, alla luce dei sopra delineati principi e
al di fuori dei casi in cui il consiglio si riunisca in seduta riservata ai sensi
statutari e delle norme regolamentari, è riservata al presidente del
consiglio comunale la possibilità di valutare di volta in volta se ammettere
la videoregistrazione, anche in relazione all’oggetto dei lavori previsti
all’ordine del giorno per la specifica occasione.
Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali
Ministero dell'Interno - In-Comune - Raccolta pareri http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1788

riferimento id:23190

Data: 2015-01-06 23:03:04

Re:Registrazioni video consiglio comunale

http://www.laleggepertutti.it/61703_riprese-con-la-telecamera-in-mezzo-alla-folla-immagine-tutelata

[i]La norma stabilisce che non è necessario il consenso della persona ripresa in tre casi:



1. se si tratta di persona notoria oppure per via delle funzioni pubbliche da questi ricoperte;



2. per questioni di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici o colturali



3. se la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.[/i]



Stando a quelal norma dovrebbe essere lecito mandare in onda lo streaming anche in assenza di un regolamento...


riferimento id:23190
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