Con deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Progetto per la sistemazione dei suoli pubblici con chioschi commerciali. Approvazione progetto tipo e atto di indirizzo per l’assegnazione delle aree” è stata prevista la concessione in diritto di superficie di aree in cui realizzare chioschi per lo svolgimento di attività commerciali.
In alcune di queste aree insistevano già delle concessioni decennali relative a posteggi fuori mercato stagionali (tutte in scadenza nel 2017 dopo relativo provvedimento di rinnovo in base ai criteri stabiliti nell’atto della conferenza Stato-Regioni) oltre ad una concessione quinquennale per noleggio ombrelloni/lettini/sdraio (scadenza 2018).
Nella suddetta deliberazione C.C. nel paragrafo “Criteri per l’individuazione dei soggetti concessionari e criteri di aggiudicazione”, tra le altre cose è previsto che “[i]La gara sarà aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a gare pubbliche, con [u]diritto di prelazione[/u] ai titolari di concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche nella zona che rinuncino alla attuale concession[/i]e” ed è inoltre specificato che “[i]con la pubblicazione del bando pubblico saranno comunque attivate le procedure di revoca delle concessioni per il commercio su area pubblica attualmente vigenti nelle aree individuat[/i]e”.
Nel dispositivo della deliberazione è infatti stabilito di “[i]dare mandato al dirigente ---- di provvedere alla revoca delle attuali concessioni presenti in tale area come specificato in premessa[/i]”.
Il mio dubbio è: qualora uno degli attuali concessionari non effettui il diritto di prelazione perché non interessato al chiosco o per altri motivi suoi (ad esempio il costo dell’operazione), possiamo revocare prima della naturale scadenza la concessione a suo tempo legittimamente ottenuta? ???
Sono sufficienti le motivazioni riportate in delibera? :-\
:o ::)
Con deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Progetto per la sistemazione dei suoli pubblici con chioschi commerciali. Approvazione progetto tipo e atto di indirizzo per l’assegnazione delle aree” è stata prevista la concessione in diritto di superficie di aree in cui realizzare chioschi per lo svolgimento di attività commerciali.
In alcune di queste aree insistevano già delle concessioni decennali relative a posteggi fuori mercato stagionali (tutte in scadenza nel 2017 dopo relativo provvedimento di rinnovo in base ai criteri stabiliti nell’atto della conferenza Stato-Regioni) oltre ad una concessione quinquennale per noleggio ombrelloni/lettini/sdraio (scadenza 2018).
Nella suddetta deliberazione C.C. nel paragrafo “Criteri per l’individuazione dei soggetti concessionari e criteri di aggiudicazione”, tra le altre cose è previsto che “[i]La gara sarà aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a gare pubbliche, con [u]diritto di prelazione[/u] ai titolari di concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche nella zona che rinuncino alla attuale concession[/i]e” ed è inoltre specificato che “[i]con la pubblicazione del bando pubblico saranno comunque attivate le procedure di revoca delle concessioni per il commercio su area pubblica attualmente vigenti nelle aree individuat[/i]e”.
Nel dispositivo della deliberazione è infatti stabilito di “[i]dare mandato al dirigente ---- di provvedere alla revoca delle attuali concessioni presenti in tale area come specificato in premessa[/i]”.
Il mio dubbio è: qualora uno degli attuali concessionari non effettui il diritto di prelazione perché non interessato al chiosco o per altri motivi suoi (ad esempio il costo dell’operazione), possiamo revocare prima della naturale scadenza la concessione a suo tempo legittimamente ottenuta? ???
Sono sufficienti le motivazioni riportate in delibera? :-\
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Sai che non le mando a dire: [color=red]vi state mettendo nei guai[/color].
1) per la revoca anticipata agli attuali concessionari ("ricattati" con l'opzione o costruisci il chiosco o te ne vai)
2) con la prelazione allargata in deroga alla par condicio voluta dal dlgs 59/2010 (con la scusa della realizzazione del chiosco).
Secondo me è illegittima la delibera che prevede questi meccanismi.
Lo stesso risultato lo si può raggiungere assegnando i chioschi con i bandi post 2017 con onere per il concessionario di realizzarli (avendo davanti a se 9/12 anni + eventuale rinnovo)