Buongiorno, espongo il caso e il mio dubbio operativo:
Un soggetto titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, risulta avere trasferito l’attività in altri locali senza avere presentato la SCIA al ns. comune, ma ha semplicemente messo un cartello con la scritta “ci siamo trasferiti in via….”
Devo premettere che nei precedenti locali, veniva in realtà effettuata la vendita dell’usato conto terzi (agenzia d’affari), ma per quella zona lo strumento urbanistico, poi opportunamente rivisto, non ammetteva la destinazione d’uso terziario direzionale o di servizi ma solamente il commercio al dettaglio non alimentare. Pertanto il soggetto all'epoca presentò una SCIA di vicinato, ma con l'intenzione di svolgere tutt'altra attività.
Nei nuovi locali seminterrati, molto più ampi dei precedenti, il soggetto pare (la polizia locale non ha ancora effettuato un sopralluogo per l’accertamento dello stato di fatto) continuare a svolgere l’attività di vendita di cose usate conto terzi, senza che i locali abbiano gli standard urbanistici ed edilizi e la destinazione d’uso compatibile con l’attività. Volevo dunque chiedere come procedere con l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, devo fare riferimento all’art.22 comma 1 del D. Lgs. 114/1998 , sanzionando l’omessa comunicazione trasferimento esercizio di vicinato, o rilevare l’esercizio abusivo di agenzia d’affari senza la prescritta SCIA art. 115 TULPS?
Grazie e scusate il quesito un po' farraginoso.
Buongiorno, espongo il caso e il mio dubbio operativo:
Un soggetto titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, risulta avere trasferito l’attività in altri locali senza avere presentato la SCIA al ns. comune, ma ha semplicemente messo un cartello con la scritta “ci siamo trasferiti in via….”
Devo premettere che nei precedenti locali, veniva in realtà effettuata la vendita dell’usato conto terzi (agenzia d’affari), ma per quella zona lo strumento urbanistico, poi opportunamente rivisto, non ammetteva la destinazione d’uso terziario direzionale o di servizi ma solamente il commercio al dettaglio non alimentare. Pertanto il soggetto all'epoca presentò una SCIA di vicinato, ma con l'intenzione di svolgere tutt'altra attività.
Nei nuovi locali seminterrati, molto più ampi dei precedenti, il soggetto pare (la polizia locale non ha ancora effettuato un sopralluogo per l’accertamento dello stato di fatto) continuare a svolgere l’attività di vendita di cose usate conto terzi, senza che i locali abbiano gli standard urbanistici ed edilizi e la destinazione d’uso compatibile con l’attività. Volevo dunque chiedere come procedere con l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, devo fare riferimento all’art.22 comma 1 del D. Lgs. 114/1998 , sanzionando l’omessa comunicazione trasferimento esercizio di vicinato, o rilevare l’esercizio abusivo di agenzia d’affari senza la prescritta SCIA art. 115 TULPS?
Grazie e scusate il quesito un po' farraginoso.
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La vendita conto terzi a mio avviso necessita di destinazione d'uso di COMMERCIO AL DETTAGLIO (ed è compatibile anche on il direzionale).
Purtroppo NON vi è sovrapposizione fra la classificazione delle attività come la facciamo noi nel settore delle attività produttive e la classificazione rilevante ai fini edilizi (per non parlare di quella catastale ecc...).
Secondo me, ripeto, la vendita conto terzi è commerciale quanto a destinazione d'uso anche se FORMALMENTE non è una attività commerciale per la normativa di settore (mentre torna ad essere commercio nei codici ATECO).
Ti ringrazio e condivido le tue considerazioni, ma nel caso descritto a mio avviso ci sono delle infrazioni.
Non mi è chiara tuttavia la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative del caso.