Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 27 SETTEMBRE 2011.
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti.
Deliberazione 27 settembre 2011, n. 58:
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) articolo 4, comma
1. Procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche e città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di
soggiorno.
Il Consiglio regionale
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in
particolare l’articolo 4, comma 1, che disciplina l’imposta di soggiorno prevedendo che “I comuni capoluogo di
provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte
possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino
a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;
Visto l’articolo 4, comma 3, della citata norma che prevede che la disciplina generale attuazione dell’imposta di
soggiorno venga definita con apposito regolamento da adottare, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma e, che i comuni, in conformità con quanto stabilito nel
regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà
di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo e che, nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i
comuni possono comunque adottare gli atti previsti per l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
Tenuto conto che gli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte sono previsti, nella normativa statale, dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in particolare dall’articolo 12 che, nel disciplinare la
materia degli orari degli esercizi commerciali, attribuisce alle regioni il compito di individuare i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, anche su proposta dei comuni interessati e
sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti) con la quale la regione Toscana ha esercitato la sua competenza residuale in materia di
commercio;
Preso atto che, a seguito della scelta del legislatore toscano in materia di orari di esercizi commerciali e in
particolare in materia di aperture nei giorni festivi di non basarsi sul criterio delle località turistiche e delle città d’arte,
non esiste a livello regionale un elenco delle località turistiche o città d’arte;
Valutato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui al d.lgs. 23/2011, nelle more dell’emanazione
del relativo regolamento di attuazione, è necessario procedere alla costituzione dell’elenco regionale delle località
turistiche o città d’arte al fine di consentire la facoltà di introdurre l’imposta di soggiorno anche ai comuni che, pur non
essendo comuni capoluogo di provincia o unioni di comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città
d’arte; Ritenuto necessario procedere alla formazione dell’elenco delle località turistiche o città d’arte in coerenza con gli
obiettivi della programmazione regionale vigente in materia di turismo e, in particolare, con il piano regionale dello
sviluppo economico (PRSE) 2007 – 2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2007, n. 66;
Visto l’articolo 104 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) che ha
prorogato il periodo di validità del PRSE 2007 – 2010 fino al 31 dicembre 2011;
Visto in particolare l’asse 4, punto 3.4.2, del PRSE che privilegia l’ottica della sostenibilità ambientale sociale ed
economica come motore dello sviluppo dei territori e indica tra gli obiettivi operativi il rafforzamento dei sistemi locali
promovendo e supportando specifici programmi integrati finalizzati allo sviluppo sostenibile del turismo;
Considerato inoltre che il PRSE prevede, al punto 3.4.3, l’attivazione da parte della Giunta regionale di progetti
speciali di interesse regionale, con specifico riferimento allo sviluppo sostenibile del turismo di aree montane, termali,
costiere, città d’arte e delle aree interessate dalla Via Francigena e dagli itinerari etruschi;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 1° luglio 2009, n. 33 (Modifica alla deliberazione del Consiglio
regionale 10 luglio 2007, n. 66 “Piano regionale dello sviluppo economico “PRSE” 2007-2010”), che modifica il punto
3.4.3 del PRSE e autorizza la Giunta regionale a partecipare alla creazione di reti di livello europeo per un turismo
sostenibile e competitivo secondo le indicazioni della Comunicazione COM(2007) della Commissione delle Comunità
europee 19 ottobre 2007, n. 621 (Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo);
Considerato che, proprio in attuazione del punto 3.4.3 del PRSE, è stato approvato il Progetto speciale Toscana
turistica sostenibile e competitiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000
- PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva), con il quale è stata
attivata la sperimentazione di un modello di programmazione e monitoraggio delle politiche e degli interventi locali
finalizzati alla competitività e alla sostenibilità dello sviluppo turistico delle destinazioni toscane e che, nell’ambito di
questo progetto, le amministrazioni comunali interessate hanno proceduto alla costituzione degli “Osservatori turistici
di destinazione”, di seguito denominati OTD, con il compito di contribuire alla definizione degli indicatori di
competitività e di sostenibilità della destinazione e al relativo monitoraggio;
Valutato che la costituzione degli OTD da parte delle amministrazioni comunali risponde agli obiettivi di cui al
punto 3.4.2 dell’ asse 4 del PRSE e costituisce un indice chiaro della natura turistica o di città d’arte del comune stesso
e che questo indice è coerente con la programmazione regionale e pertanto costituisce criterio idoneo da valutare per la
costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;
Considerato pertanto che le attività degli OTD sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi della
programmazione regionale sopra richiamati;
Vista altresì la legge regionale 23 marzo 2000, n.42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), articolo
3, che assegna alle province numerose funzioni amministrative nella materia turistica e, in particolare, al comma 1,
lettera e), le funzioni amministrative in materia di raccolta di dati statistici riguardanti il turismo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005, n. 907 (PRSE 2007-2010 - progetto speciale di
interesse regionale Toscana Turistica sostenibile e competitiva - Sperimentazione della Rete degli Osservatori Turistici
di destinazione secondo il modello della rete NECSTOUR - determinazioni e destinazioni risorse) che, nel quadro del
Progetto speciale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva di cui alla del. g.r. 763/2009, coinvolge le province nelle
attività di sperimentazione del modello NecsTour per attivare la partecipazione al progetto degli OTD, per contribuire al
coordinamento tecnico-operativo delle attività già avviate nelle cinquanta destinazioni turistiche selezionate in
attuazione del progetto speciale e per estendere l’applicazione del modello gestionale NecsTour ad ulteriori destinazioni
turistiche;
Considerato pertanto che le province, per le deleghe conferite e per il ruolo svolto all’interno del progetto speciale,
sono state identificate come soggetti in grado di assicurare competenze in materia turistica e in condizione di
predisporre gli strumenti conoscitivi necessari per l’istituzione e la gestione di OTD relativi ai comuni localizzati nei
territori di loro competenza; Considerato che il processo di costituzione degli OTD non grava con nuove specifiche spese sulle finanze dei
comuni, in quanto si avvale di strumenti conoscitivi già in possesso dei comuni stessi o compresi nell’attività di
assistenza svolta dalle province;
Ritenuto opportuno dare mandato alla Giunta regionale di procedere alla costituzione e all’aggiornamento
dell’elenco delle località turistiche o città d’arte indicando come requisito necessario ai fini dell’iscrizione nell’elenco,
la presenza, nel comune richiedente l’iscrizione dell’OTD di cui al Progetto speciale Toscana Turistica Sostenibile e
Competitiva approvato con del. g.r. 763/2009;
Delibera
1. di dare mandato alla Giunta regionale di procedere alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco delle
località turistiche o città d’arte indicando come requisito necessario ai fini dell’iscrizione l’istituzione, da parte del
comune richiedente, dell’OTD di cui al Progetto speciale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva approvato con
del. g.r. 763/2009;
2. la Giunta regionale, nell’ambito delle disposizioni attuative di cui sopra, prevede che nessun onere finanziario
o costo fisso di attivazione gravi sulle finanze dei comuni interessati all’istituzione dell’OTD;
3. la Giunta regionale, nell’ambito delle stesse disposizioni attuative, prevede la possibilità che il comune,
qualora non costituisca e gestisca direttamente l’OTD, possa fare riferimento all’OTD della Provincia di appartenenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2
della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE I SEGRETARI
Roberto Giuseppe Benedetti Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri