Nel nostro comune si è presentato alla spunta per il mercato settimanale un operatore in possesso di CONCESSIONE DI POSTEGGIO DI TIPO A rilasciata dal comune di Torino.
Visto l'art. 32 comma 4 lettara a) della L.R.28/04 a parere nostro non può esercitare l'attività in forma itinerante fuori dalla regione che ha rilasciato l'autorizzazione.
Per esecitare fuori dalla regione PIEMONTE deve presentare SCIA?
Grazie
Nel nostro comune si è presentato alla spunta per il mercato settimanale un operatore in possesso di CONCESSIONE DI POSTEGGIO DI TIPO A rilasciata dal comune di Torino.
Visto l'art. 32 comma 4 lettara a) della L.R.28/04 a parere nostro non può esercitare l'attività in forma itinerante fuori dalla regione che ha rilasciato l'autorizzazione.
Per esecitare fuori dalla regione PIEMONTE deve presentare SCIA?
Grazie
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L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita
sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante è rilasciata dal comune nel quale il
richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare
l’attività. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita
al domicilio del consumatore nonché nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o di svago. [color=red]I titolari dell’autorizzazione
possono esercitare l’attività in forma itinerante su tutto
il territorio nazionale. [/color]
La L.R. è disapplicata dal Dlgs 59/2010. L'autorizzazione/scia è valida per l'intero territorio comunitario.
Vedi anche questo utile commento (anche come ripasso generale sulle liberalizzazioni):
http://www.direttivaservizi.eu/wp-content/uploads/2012/03/GUIDA-UTENTE-DIRETTIVA-SERVIZI.pdf