Data: 2011-10-07 12:33:44

Subingresso in commecio su aree pubbliche su posteggio Fiera

devo rendere irricevibile una comunicazione di subingresso in posteggio  fiera non alimentare, presentata con semplice lettera senza autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nè dichiarazione del mantenimento dei livelli occupazionali?

grazie

riferimento id:2315

Data: 2011-10-07 12:42:04

Re:Subingresso in commecio su aree pubbliche su posteggio Fiera

1) casomai è irricevibile in quanto pervenuta in CARTACEO (modalità che rende sempre irricevibili le istanze e comunicazioni anche se complete)
2) la mancanza di autocertificazione dei requisiti morali e professionali a mio avviso NON è causa di irricevibilità e addirittura non è condizione nemmeno per chiedere integrazioni. La norma infatti NON impone che siano autocertificati ma che SUSSISTANO.
3) la mancanza dell'impegno al mantenimento dei contratti a mio avviso è irrilevante ed anch'esso non costituisce elemento di inefficacia della comunicazione

In definitiva, se la comunicazione fosse pervenuta tramite PEC sarebbe stata valida ed efficace

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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 74
Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (78).

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

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