Data: 2014-11-27 15:44:42

Accompagnatore turistico

Buona sera,
la LR 42/2000, all'art. 111 "Requisiti per l'esercizio della professione", il comma 2 dice che per la professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio attività.....
Volevo sapere se è obbligo la residenza oppure potrebbe andar bene anche solo il domicilio nel comune dove si presenta la Denuncia?
Inoltre ho visto che sul sito AIDA, tra i requisiti per svogere la professione, c'è anche il "diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica", ma non figura poi nell'elenco del modulo di SCIA da compilare per l'avvio attività. Secondo voi è valido questo tipo di diploma?
Grazie.
Luciano.

riferimento id:23149

Data: 2014-11-27 16:29:45

Re:Accompagnatore turistico

Il d.lgs. 79/2011 – codice del turismo – ha abrogato la vecchia legge n. 135/2001 e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. Bersani ter) riguardante l'accesso semplificato alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Le norme regionali da te citate, oggi rappresentano l’unica fonte del diritto in materia, restando comunque compatibili con i principi del d.lgs. 59/2010.
L’articolo 111 della legge toscana n. 42/2000 e s.m. prevede, come requisito necessario, il possesso di un titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità di cui al successivo elenco dell’art. 112.
L’elenco è tassativo e non ammette quella discrezionalità. consulta sempre la legge, chi fa la modulistica può sbagliare, la modulistica è solo un mezzo per fare una dichairazione non una norma.
[i]L.R. 23-3-2000 n. 42
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Art. 112 - Titoli
1. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
f) diploma di laurea in lettere.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l'attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.
3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.[/i]

La norma regionale prevede la residenza. Il domicilio non è sufficiente.

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