gentile dott chiarelli ho già letto le sue notizie in merito ma volevo se possibile ulteriore conferma sulla validità della delibera del 14 gennaio 2011 in merito all'attività di distribuzione automatica.ho dubbi in quanto il mio consulente dice che per ogni comune si deve chiedere SCIA e non solo ma chiederla più volte per sistemare i vari distributori attendo notizie rassicuranti
grazie e buon lavoro
gentile dott chiarelli ho già letto le sue notizie in merito ma volevo se possibile ulteriore conferma sulla validità della delibera del 14 gennaio 2011 in merito all'attività di distribuzione automatica.ho dubbi in quanto il mio consulente dice che per ogni comune si deve chiedere SCIA e non solo ma chiederla più volte per sistemare i vari distributori attendo notizie rassicuranti
grazie e buon lavoro
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Salve,
purtroppo la questione è stata affrontata "male" a causa della normativa che non sembrava chiarire se la scia dovesse riguardare l'attività o il DISTRIBUTORE.
A mio avviso NON vi sono dubbi sul fatto che la scia riguarda l'attività di installazione e quindi la si fa UNA SOLA VOLTA nel solo Comune di sede legale.
Tuttavia i distributori sono prodotti che erogano alimenti e quindi sono soggetti anche alla notifica sanitaria. In questo caso, oltre alla notifica presso il Comune sede legale suggeriamo di fare una COMUNICAZIONE PERIORICA almeno semestrale dell'elenco dei distributori installati in Italia presso la ASL della sede legale
la ringrazio per la risposta celere e chiara
allora le spiego l'autorizzazione sanitaria è già stata chiesta alla asl di competenza i miei dubbi come le dicevo ,che nemmeno il mio consulente ha saputo chiarire,sono sulla fantomatica scia
leggendo la delibera della regione lazio del 14 gennaio 2011 pare molto chiara e come lei mi conferma parla di un'unica scia da pagare nel comune della sede legale
il fatto è che il mio consulente insiste nel farmi presentare richieste di scia in ogni comune da me toccato per l'installazione .
alla fine così si spendono una marea di soldi e nessun comune mi ha detto che la scia a loro non era dovuta.
solite situazioni papocchio in italia nessuno è informato negli uffici preposti
comunque grazie alle informazioni che ho trovato sul forum e alle sue delucidazioni da oggi vado avanti senza più versare oboli a nessun comune che ne pensa?
grazie ancora per i consigli e buon lavoro a lei e a tutto lo staff
la ringrazio per la risposta celere e chiara
allora le spiego l'autorizzazione sanitaria è già stata chiesta alla asl di competenza i miei dubbi come le dicevo ,che nemmeno il mio consulente ha saputo chiarire,sono sulla fantomatica scia
leggendo la delibera della regione lazio del 14 gennaio 2011 pare molto chiara e come lei mi conferma parla di un'unica scia da pagare nel comune della sede legale
il fatto è che il mio consulente insiste nel farmi presentare richieste di scia in ogni comune da me toccato per l'installazione .
alla fine così si spendono una marea di soldi e nessun comune mi ha detto che la scia a loro non era dovuta.
solite situazioni papocchio in italia nessuno è informato negli uffici preposti
comunque grazie alle informazioni che ho trovato sul forum e alle sue delucidazioni da oggi vado avanti senza più versare oboli a nessun comune che ne pensa?
grazie ancora per i consigli e buon lavoro a lei e a tutto lo staff
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Ecco cosa farei io per tutelarmi:
1) una semplice comunicazione via mail in ogni Comune e ASL dove installa (senza bolli nè diritti nè altro) con questo contenuto:
"La presente per comunicarvi che il soggetto è abilitato all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ai sensi della scia del .... prot. .... presentata nel Comune di xxxxxx (sede legale).
Poichè la mia azienda xxxxxxxxx con sede in xxxxxxxx p.i. xxxxxxxxxx sta procedendo all'installazione presso il Vs. Comune dei seguenti distributori:
n. xx distributori presso xxxxxxxxxxxxxxxx
n. xx distributori presso xxxxxxxxxxxxxxxx
n. xx distributori presso xxxxxxxxxxxxxxxx
ritengo opportuno darvene comunicazione.
la presente viene trasmessa ai sensi del Dlgs 114/1998, dlgs 59/2010, reg. ce 852/2004, e normativa regionale e comunale in materia di commercio e igiene degli alimenti.
La presente non è soggetta a bollo, diritti di istruttoria nè altri adempimenti nè a presa d'atto e viene trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica a mero titolo informativo."
Direi che è la soluzione migliore ed a costo zero.
dott chiarelli la ringrazio infinitamente per la sua risposta devo dire che in poche righe lei è riuscito a rendere tutto l'iter burocratico di una chiarezza incredibile. le garantisco che numerosi suoi colleghi purtroppo non hanno né l'esperienza professionale né la capacità linguistica che invece lei dimostra
ora seguirò le sue indicazioni e le farò sapere
a questo punto approfitto della sua pazienza e competenza per chiedere un consiglio che esula dall'argomento distributori.
l'auto di un agente di commercio può essere sottoposta a fermo giudiziario e conseguente pignoramento per problemi con un istituto di credito? e se si conviene effettuare una vendita con passaggio di proprietà? grazie
auguro buon lavoro
dott chiarelli la ringrazio infinitamente per la sua risposta devo dire che in poche righe lei è riuscito a rendere tutto l'iter burocratico di una chiarezza incredibile. le garantisco che numerosi suoi colleghi purtroppo non hanno né l'esperienza professionale né la capacità linguistica che invece lei dimostra
ora seguirò le sue indicazioni e le farò sapere
a questo punto approfitto della sua pazienza e competenza per chiedere un consiglio che esula dall'argomento distributori.
l'auto di un agente di commercio può essere sottoposta a fermo giudiziario e conseguente pignoramento per problemi con un istituto di credito? e se si conviene effettuare una vendita con passaggio di proprietà? grazie
auguro buon lavoro
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Ciao,
per il fermo guarda qui:
http://www.ateneoweb.com/aw/articoli/ganasce-fiscali-su-veicoli-strumentali-all-attivita,1812-4-1.html
[color=red]Nulle le ganasce fiscali su veicoli di imprese e professionisti che siano in grado di dimostrare la "strumentalita'" del bene all`esercizio dell`attivita'. L`esibizione di idonea documentazione di supporto presso lo sportello dell`Agente della riscossione, corredata da giustificazioni sull`utilizzo del mezzo, dovrebbe consentire di ottenere la cancellazione del fermo cosi' come previsto dal nuovo art. 86, D.P.R. n. 602/73. Si discute se per i provvedimenti di fermo adottati dai Concessionari prima dell`entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) possa essere avanzata la richiesta di sospensione del provvedimento cautelare valorizzando - in via analogica - la posizione interpretativa elaborata dai vertici di EQUITALIA (Nota 1.07.2013) relativamente alle procedure mobiliari aventi ad oggetto beni cd. "indispensabili".
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http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11584-il-divieto-di-fermo-amministrativo-per-le-auto-aziendali-1.html
http://www.lamiapartitaiva.it/fisco/equitalia-non-molla-e-si-accanisce-sulle-auto-delle-partite-iva/
grazie quindi si potrebbe evitare il passaggio di proprietà
riferimento id:23135ho letto i link che mi ha inviato e sono in possesso dei documenti indicati
quindi dimostrando la strumentalità dell'auto ai fini della professione e presentando la suddetta comunicazione nei trenta giorni di comunicazione preventiva si evita il fermo amministrativo?
grazie come sempre ;)
ho letto i link che mi ha inviato e sono in possesso dei documenti indicati
quindi dimostrando la strumentalità dell'auto ai fini della professione e presentando la suddetta comunicazione nei trenta giorni di comunicazione preventiva si evita il fermo amministrativo?
grazie come sempre ;)
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Come hai visto NON c'è uniformità e quindi questo metodo NON E' SICURO (potresti comunque avere un provvedimento di fermo) ma è l'unica strada per eventualmente adire poi il giudice e chiedere l'annullamento del provvedimento.