Il titolare di un P.E. di somministrazione è stato sanzionato perchè "deteneva delle cozze sprovviste di bollino sanitario".
Nel verbale viene descritto il fatto e indicata solo la disposizione che sanziona la violazione (art. 6, commi 6/8, D.Lgs. 193/2007); non viene indicata invece la disposizione violata.
Alla richiesta di indicare quale sia la norma violata, l'Ente che ha redatto il verbale asserisce che il verbale è completo in quanto, nonostante non sia indicata la disposizione, i commi citati individuano comunque la condotta illecita accertata.
E' corretto affermare ciò? O si deve procedere all'archiviazione?
grazie
Il titolare di un P.E. di somministrazione è stato sanzionato perchè "deteneva delle cozze sprovviste di bollino sanitario".
Nel verbale viene descritto il fatto e indicata solo la disposizione che sanziona la violazione (art. 6, commi 6/8, D.Lgs. 193/2007); non viene indicata invece la disposizione violata.
Alla richiesta di indicare quale sia la norma violata, l'Ente che ha redatto il verbale asserisce che il verbale è completo in quanto, nonostante non sia indicata la disposizione, i commi citati individuano comunque la condotta illecita accertata.
E' corretto affermare ciò? O si deve procedere all'archiviazione?
grazie
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L'erronea indicazione della norma incriminatrice (/o la sua omissione), se viene comunque indicata la norma che contiene la sanzione a mio avviso rende LEGITTIMO il verbale e quindi dovrai valutare se procedere o meno all'ordinanza ingiunzione.
Il riferimento è con ogni probabilità all'art. 6 del reg. ce 852/2004
****************
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
Vigente al: 26-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di
origine animale destinati al consumo umano e che modifica le
direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del
Consiglio;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai
problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da
Paesi terzi nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle
trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti
da animali domestici della specie suina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE,
80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai
problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375,
recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive
87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE,
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante
attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione
della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie
applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della
pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva
92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante
attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la
direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di
alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria
e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
di allevamento;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione
delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e
sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia
sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di
commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive
92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa
a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul
mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309, concernente regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione
sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e
le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al
fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive
comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le
Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le
forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle
missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della
difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite
presso gli organi di vigilanza militare ((, al cui personale, nello
svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1962, n. 283)).
Art. 3.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
889;
b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.
194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione
dell'articolo 20;
d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati
gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
558;
g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli
articoli 4 e 2, comma 3;
l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati
gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37
e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta
abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano
abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della
Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n.
607;
n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.
54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo
I, lettera A), punti 4 e 7;
o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997,
n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al
decreto medesimo;
r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309;
rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo
1992, n. 227;
s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 4.
Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello
1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in
massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati
domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione
I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un
bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in
larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria
locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e
dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono
recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri
almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti
indicazioni:
a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria
locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
Art. 5.
Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni
1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
b) l'allegato II e' abrogato.
2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i
provvedimenti indicati nell'articolo 3 e quelle indicate
nell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei
regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 117.
3. (( L'allegato A), Parte I, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28 )), e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti
nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli
corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004.
Art. 6.
Sanzioni
1. Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n.
853/2004, effettua attivita' di macellazione di animali, di
produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli
stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del
citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e'
sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravita'
dell'attivita' posta in essere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita'
in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti
ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il
riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte
presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate
all'Autorita' competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e'
punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto,
non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento
gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente
per l'aggiornamento della registrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni
connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene
di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e
gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che
non rispetta i (( requisiti generali in materia di igiene di cui
all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 )) e gli altri
requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000;
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure
di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le
procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena
alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 6.000;
7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un
congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono
essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000;
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle
procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di
riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto
alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello
stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro;
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in
commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura
sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il
documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,
allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che
gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le
disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n.
853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla
stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul
mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione
della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al
previsto periodo di depurazione.
13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi
dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle
autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi,
provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita'
competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della
sanita' in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore
del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica
responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Art. 7.
Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata
all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
853/2004.
2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono
pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute,
aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere
aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli
stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a
carico delle imprese, secondo tariffe e modalita' di versamento da
stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo
del servizio.
Art. 9.
Clausola di cedevolezza
1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117,
comma terzo, della Costituzione.
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli
veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2,
ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal
regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura
superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n.
882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni
regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto all'art. 5)
(( Allegato A - Parte I ))
Capo I
Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene
per i prodotti di origine animale.
Capo II
Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le
condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le
importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto
riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di
cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto
legislativo.
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
il ristoratore sanzionato, sentito in merito all'accaduto, afferma che il bollino delle cozze è stato gettato via per errore da un proprio dipendente. Tuttavia egli è comunque in grado di garantire la tutela del consumatore finale in quanto il prodotto è stato acquistato regolarmente e lo stesso è in possesso di una fattura di acquisto datata lo stesso giorno della sanzione e comprendente, tra le altre cose, anche un quantitativo seppur superiore di cozze. Procedere o meno all'ordinanza?
riferimento id:23122
il ristoratore sanzionato, sentito in merito all'accaduto, afferma che il bollino delle cozze è stato gettato via per errore da un proprio dipendente. Tuttavia egli è comunque in grado di garantire la tutela del consumatore finale in quanto il prodotto è stato acquistato regolarmente e lo stesso è in possesso di una fattura di acquisto datata lo stesso giorno della sanzione e comprendente, tra le altre cose, anche un quantitativo seppur superiore di cozze. Procedere o meno all'ordinanza?
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Se il soggetto aveva il riconoscimento (bollino ce) vuol dire che alla ASL ne hanno copia.
La mancata esibizione è un conto, la mancanza un altro.
Chiedi alla ASL copia del riconoscimento CE del soggetto e se ti dicono che non lo hanno allora procedi con ordinanza ingiunzione applicando eventualmente anche il massimo (tenuto conto del comportamento del soggetto che invece che regolarizzare la posizione addirittura potrebbe aver mentito circa il possesso del titolo).
Se, invece, risulta esserci il bollino, allora fattene inviare copia, archivia la sanzione e consiglia all'interessato di chiedere il rilascio di duplicato in copia conforme.
NON C'ENTRA NIENTE che in pratica rispetti la legge.
E' come se un automobilista fermato perchè NON HA LA PATENTE ti dicesse: sì, la patente non l'ho esibita perchè l'ho lasciato a casa ma io andavo a 40 all'ora.
Se scopri che la patente non ce l'aveva è IRRILEVANTE che rispettasse quelle norme del codice della strada sulla velocità .... lo sanzioni per la mancanza della patente.
Ecco, il bollino è come la patente!!!!!!!!!!