Data: 2014-11-26 10:48:25

violazioni

Il titolare di un P.E. di somministrazione è stato sanzionato perchè "deteneva delle cozze sprovviste di bollino sanitario".
Nel verbale viene descritto il fatto e indicata solo la disposizione che sanziona la violazione (art. 6, commi 6/8, D.Lgs. 193/2007); non viene indicata invece la disposizione violata.
Alla richiesta di indicare quale sia la norma violata, l'Ente che ha redatto il verbale asserisce che il verbale è completo in quanto, nonostante non sia indicata la disposizione, i commi citati individuano comunque la condotta illecita accertata.
E' corretto affermare ciò? O si deve procedere all'archiviazione?
grazie

riferimento id:23122

Data: 2014-11-26 19:02:07

Re:violazioni


Il titolare di un P.E. di somministrazione è stato sanzionato perchè "deteneva delle cozze sprovviste di bollino sanitario".
Nel verbale viene descritto il fatto e indicata solo la disposizione che sanziona la violazione (art. 6, commi 6/8, D.Lgs. 193/2007); non viene indicata invece la disposizione violata.
Alla richiesta di indicare quale sia la norma violata, l'Ente che ha redatto il verbale asserisce che il verbale è completo in quanto, nonostante non sia indicata la disposizione, i commi citati individuano comunque la condotta illecita accertata.
E' corretto affermare ciò? O si deve procedere all'archiviazione?
grazie
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L'erronea indicazione della norma incriminatrice (/o la sua omissione), se viene comunque indicata la norma che contiene la sanzione a mio avviso rende LEGITTIMO il verbale e quindi dovrai valutare se procedere o meno all'ordinanza ingiunzione.
Il riferimento è con ogni probabilità all'art. 6 del reg. ce 852/2004

****************


DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
  Vigente al: 26-11-2014 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2004/41/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  e  che  modifica  le
direttive  89/662/CEE  e  92/118/CEE  e  la  decisione  95/408/CE del
Consiglio;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728,  recante  attuazione  della  direttiva  72/461/CEE  relativa  a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  889,  recante  attuazione  della direttiva 72/462/CEE relativa ai
problemi  sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della  specie  bovina  e  suina  e di carni fresche in provenienza da
Paesi  terzi  nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle
trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti
da animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194,  attuazione  delle  direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE,
80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai
problemi  sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375,
recante  regolamento  concernente  l'attuazione  delle  direttive
87/491/CEE  e  88/660/CEE,  che  modificano  la direttiva 80/215/CEE,
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 530, recante
attuazione  della  direttiva  91/492/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
molluschi bivalvi vivi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione
della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce  le  norma  sanitarie
applicabili  alla produzione e commercializzazione dei prodotti della
pesca,  tenuto  conto  delle  modifiche  apportate  dalla  direttiva
92/48/CEE  che  stabilisce  le  norme igieniche minime applicabili ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 537, recante
attuazione  della  direttiva  92/5  che  modifica  e  sostituisce  la
direttiva  77/99/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  in  materia di
produzione  e  commercializzazione  di  prodotti a base di carne e di
alcuni prodotti di origine animale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  558,  recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/494/CEE  relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria
e  le  importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  559,  recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/495/CEE  relativa  ai problemi sanitari e di polizia in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
di allevamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n. 65, recante
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e  sanitari  relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286, attuazione
delle  direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE,  che  modificano  e
sostituiscono  la  direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n.  607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva  92/45/CEE  relativa  ai  problemi  sanitari  e  di polizia
sanitaria    in  materia  di  uccisione  di  selvaggina  e  di
commercializzazione delle relative carni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54,  concernente  regolamento  recante attuazione delle direttive
92/46/CEE  e  92/47/CEE  in  materia  di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  495,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione della
direttiva  92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa
a  problemi  sanitari  in  materia  di  produzione  ed immissione sul
mercato di carni fresche di volatili da cortile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309,  concernente  regolamento  recante  norme  di  attuazione  della
direttiva  94/65/CE  relativa ai requisiti applicabili all'immissione
sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i principi ed i
requisiti  generali  della  legislazione  alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e
successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile  2004, che stabilisce norme specifiche in
materia  di  igiene  per gli alimenti di origine animale e successive
modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  relativo  ai  controlli  ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme  sulla  salute  e  sul  benessere  degli  animali  e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  30  aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283,  e  successive  modificazioni, in materia di disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e
le  autonomie  locali  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                              Art. 1.
                Finalita' ed ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al
fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive
comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
                              Art. 2.
                        Autorita' competenti

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  regolamenti  (CE)  852/2004,
853/2004,  854/2004  e  882/2004,  e successive modificazioni, per le
materie  disciplinate  dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le
Autorita'  competenti  sono il Ministero della salute, le regioni, le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  Aziende unita'
sanitarie  locali,  nell'ambito  delle  rispettive competenze. Per le
forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle
missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della
difesa,  che  si  avvale  delle strutture tecnico-sanitarie istituite
presso  gli  organi di vigilanza militare ((, al cui personale, nello
svolgimento  della  specifica  attivita',  sono conferite le relative
attribuzioni  e  le  qualifiche  di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1962, n. 283)).
                              Art. 3.
                            Abrogazioni
  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
    a) art.  2,  secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e
29  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
889;
    b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.
194;  restano  abrogati  i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
    c) decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 530, ad eccezione
dell'articolo 20;
    d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
    e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati
gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
    f) decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
558;
    g) decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13,  13-bis  e  14  e  l'allegato A) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
    h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
    i) decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli
articoli 4 e 2, comma 3;
    l) decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati
gli  articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37
e  da  39  a  49  del  regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta
abrogato  l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano
abrogati  gli  articoli  da  1  a 11 del decreto del Presidente della
Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
    m) decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 ottobre 1996, n.
607;
    n) decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 gennaio 1997, n.
54,  ad  eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo
I, lettera A), punti 4 e 7;
    o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
    p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
    q) decreto  del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997,
n.  495;  restano  abrogati  gli  articoli  da 1 a 25 del decreto del
Presidente  della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al
decreto medesimo;
    r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309;
rimane  abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo
1992, n. 227;
    s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
                              Art. 4.
          Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello
  1. Le  carcasse,  le  mezzene,  i  quarti  e le mezzene tagliate in
massimo  tre  parti,  ottenute  da macellazioni d'urgenza di ungulati
domestici  al  di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione
I,  capitolo  VI  del  regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un
bollo  sanitario  di  forma  rettangolare  che  misuri almeno 6 cm in
larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
    a) nella  parte  superiore  l'indicazione  dell'unita'  sanitaria
locale  nel  cui  territorio  si  trova  il  macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
    b) al  centro  la  sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
    c) nella  parte  inferiore  il  nome  della  regione  o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
  2.  Le  carni  ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e
dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono
recare  un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri
almeno  6  cm  in  larghezza  e  4  cm in altezza recante le seguenti
indicazioni:
    a) nella  parte  superiore  l'indicazione  dell'unita'  sanitaria
locale  nel  cui  territorio  si  trova  il  macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
    b) al  centro  la  sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
    c) nella  parte  inferiore  il  nome  della  regione  o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
                              Art. 5.
    Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni

  1.  Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "allegato  I e allegato II", ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
    b) l'allegato II e' abrogato.
  2.  Tutte  le  disposizioni  di  cui  alle direttive recepite con i
provvedimenti    indicati  nell'articolo  3  e  quelle  indicate
nell'allegato  II  del  decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei
regolamenti  (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 117.
  3.  ((  L'allegato  A), Parte I, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28 )), e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
  4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti
nella  normativa  in  vigore  devono  intendersi  riferiti  a  quelli
corrispondenti  di  cui  ai  regolamenti  (CE) n. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004.
                              Art. 6.
                              Sanzioni

  1.  Chiunque,  nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n.
853/2004,  effettua  attivita'  di  macellazione  di  animali,  di
produzione  e  preparazione  di  carni  in  luoghi  diversi  dagli
stabilimenti  o  dai  locali  a  tale  fine riconosciuti ai sensi del
citato  regolamento  ovvero  la  effettua quando il riconoscimento e'
sospeso  o  revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con  l'ammenda  fino  a  euro  150.000,  in  relazione  alla gravita'
dell'attivita' posta in essere.
  2.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita'  del  regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita'
in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti
ai  sensi  di  tale  regolamento  ovvero  le  effettua  quando  il
riconoscimento  e'  sospeso  o  revocato, o che, pur essendo condotte
presso  un  impianto  riconosciuto,  non  siano  state  comunicate
all'Autorita'  competente  per l'aggiornamento del riconoscimento, e'
punito,  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 30.000.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita'  del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto,
non  effettua  la  notifica  all'Autorita'  competente  di  ogni
stabilimento  posto  sotto  il suo controllo che esegua una qualsiasi
delle  fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
ovvero  le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000  o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000,  nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento
gia'  registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente
per l'aggiornamento della registrazione.
  4.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare  operante  a  livello  di produzione primaria e operazioni
connesse  che  non rispetta i requisiti generali in materia di igiene
di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e
gli  altri  requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n.
853/2004  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250 a euro 1.500;
  5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare  operante  ai  sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004  a  livello  diverso da quello della produzione primaria che
non  rispetta  i  ((  requisiti  generali in materia di igiene di cui
all'allegato  II  al  regolamento  (CE)  n.  852/2004  )) e gli altri
requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004 e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000;
  6.  L'operatore  del  settore  alimentare  operante  ai  sensi  dei
regolamenti  (CE)  n.  852/2004  e  n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure
di  autocontrollo  basate sui principi del sistema HACCP, comprese le
procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
2073/2005  e  quelle  in  materia  di  informazioni  sulla  catena
alimentare,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 6.000;
  7.  Nel  caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei  requisiti  o  nelle  procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un
congruo  termine  di  tempo  entro il quale tali inadeguatezze devono
essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000;
  8.  La  mancata  o  non corretta applicazione dei sistemi e/o delle
procedure  predisposte  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
  9.  L'operatore  del  settore  alimentare  che,  pur in possesso di
riconoscimento,  omette  di  indicare  sull'etichetta  del  prodotto
alimentare  di  origine  animale  il  numero  di riconoscimento dello
stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro;
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette in
commercio  carni  fresche  refrigerate o congelate senza la bollatura
sanitaria  di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
  11.  Chiunque  trasporta  lotti  di molluschi bivalvi vivi senza il
documento  di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,
allegato  III,  sezione  VII,  capitolo  1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
  12.  Chiunque  immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che
gli  stessi  transitino  per  un centro di spedizione, fatte salve le
disposizioni  relative  ai  pettinidi  di  cui al regolamento (CE) n.
853/2004  all.  III,  sez.  VII,  cap.  IX, punto 3, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla
stessa  sanzione  sono  sottoposti  gli  operatori  che immettono sul
mercato  molluschi  bivalvi  vivi,  provenienti da zone di produzione
della  classe  B  o  C senza che gli stessi siano stati sottoposti al
previsto periodo di depurazione.
  13.  Chiunque  immette  sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi
dai  pettinidi,  provenienti  da  una  zona  non  classificata  dalle
autorita'  competenti,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
  14.  Chiunque  immette  sul  mercato  molluschi  bivalvi  vivi,
provenienti  da  zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita'
competenti,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.
  15.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della
sanita'  in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
  16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore
del  settore  alimentare"  si  intende  la persona fisica o giuridica
responsabile  del  rispetto  delle  disposizioni  della  legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
                              Art. 7.
    Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
  1. Gli  stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata
all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
853/2004.
  2.  Gli  elenchi  degli  stabilimenti  di  cui al comma 1 rimangono
pubblicati  sul  sito  informatico  del  Ministero  della  salute,
aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
  3.  Il  sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere
aggiornato  dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
                              Art. 8.
                Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate svolgono le attivita' previste
dal  presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  Le  spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli
stabilimenti  previsti  dai  regolamenti di cui all'articolo 2 sono a
carico  delle  imprese,  secondo tariffe e modalita' di versamento da
stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo
del servizio.
                              Art. 9.
                      Clausola di cedevolezza
  1  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere  sostituivo  dello  Stato  e  con  carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva  oggetto  del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle  province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa  di  attuazione  regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia  dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi
restando  i  principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,
comma terzo, della Costituzione.
                              Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
  1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli
veterinari  dei  prodotti  di  cui  ai  regolamenti  dell'articolo 2,
ottenuti  nel  territorio  nazionale,  sono  quelli  stabiliti  dal
regolamento (CE) n. 882/2004.
  2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  si  applicano,  ove  di  misura
superiore  a  quelle  previste  dallo  stesso  regolamento  (CE)  n.
882/2004,  le  disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n.  432,  o  quelle  eventualmente  rideterminate  con  disposizioni
regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
                            NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,  Ministro  per  le  politiche
                              europee
                              Turco, Ministro della salute
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                                                          Allegato I
                                                (previsto all'art. 5)
                    (( Allegato A - Parte I ))
                              Capo I
    Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che  stabilisce  norme
di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la  trasformazione,  la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine  animale
destinati al consumo umano.
    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del  Consiglio  del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in  materia  d'igiene
per i prodotti di origine animale.
                              Capo II
    Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674  che  stabilisce  le
condizioni sanitarie e di polizia  sanitaria  per  gli  scambi  e  le
importazioni nella Comunita' di prodotti  non  soggetti,  per  quanto
riguarda tali condizioni, alle normative  comunitarie  specifiche  di
cui all'allegato A), capitolo I del decreto  legislativo  30  gennaio
1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni,  allo  stesso  decreto
legislativo.
    Regolamento  CE  n.  1774/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 3 ottobre 2002, recante  norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

riferimento id:23122

Data: 2014-11-28 12:06:00

Re:violazioni

il ristoratore sanzionato, sentito in merito all'accaduto, afferma che il bollino delle cozze è stato gettato via per errore da un proprio dipendente. Tuttavia egli è comunque in grado di garantire la tutela del consumatore finale in quanto il prodotto è stato acquistato regolarmente e lo stesso è in possesso di una fattura di acquisto datata lo stesso giorno della sanzione e comprendente, tra le altre cose, anche un quantitativo seppur superiore di cozze. Procedere o meno all'ordinanza?

riferimento id:23122

Data: 2014-11-28 15:07:36

Re:violazioni


il ristoratore sanzionato, sentito in merito all'accaduto, afferma che il bollino delle cozze è stato gettato via per errore da un proprio dipendente. Tuttavia egli è comunque in grado di garantire la tutela del consumatore finale in quanto il prodotto è stato acquistato regolarmente e lo stesso è in possesso di una fattura di acquisto datata lo stesso giorno della sanzione e comprendente, tra le altre cose, anche un quantitativo seppur superiore di cozze. Procedere o meno all'ordinanza?
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Se il soggetto aveva il riconoscimento (bollino ce) vuol dire che alla ASL ne hanno copia.
La mancata esibizione è un conto, la mancanza un altro.

Chiedi alla ASL copia del riconoscimento CE del soggetto e se ti dicono che non lo hanno allora procedi con ordinanza ingiunzione applicando eventualmente anche il massimo (tenuto conto del comportamento del soggetto che invece che regolarizzare la posizione addirittura potrebbe aver mentito circa il possesso del titolo).
Se, invece, risulta esserci il bollino, allora fattene inviare copia, archivia la sanzione e consiglia all'interessato di chiedere il rilascio di duplicato in copia conforme.

NON C'ENTRA NIENTE che in pratica rispetti la legge.

E' come se un automobilista fermato perchè NON HA LA PATENTE ti dicesse: sì, la patente non l'ho esibita perchè l'ho lasciato a casa ma io andavo a 40 all'ora.
Se scopri che la patente non ce l'aveva è IRRILEVANTE che rispettasse quelle norme del codice della strada sulla velocità .... lo sanzioni per la mancanza della patente.

Ecco, il bollino è come la patente!!!!!!!!!!

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