I NAS hanno effettuato un sopralluogo presso un esercizio di somministrazione che effettuava ristorazione completa, mentre il titolare esibiva loro una autorizzazione sanitaria per la sola preparazione di panini. Pertanto veniva elevata una sanzione per il mancato aggiornamento della modifica sanitaria. Il soggetto, nei termini, non ha effettuato ricorso nè pagato in misura ridotta, pertanto i NAS hanno trasmesso il verbale per emettere l'ordinanza ingiunzione. Da un controllo agli atti d'ufficio, abbiamo però visto che il soggetto aveva presentato al SUAP regolare notifica sanitaria per l'aggiunta della ristorazione completa che però, evidentemente, non aveva mostrato ai NAS. Dal momento che l'adempimento era comunque stato fatto regolarmente, possiamo archiviare il verbale?
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I NAS hanno effettuato un sopralluogo presso un esercizio di somministrazione che effettuava ristorazione completa, mentre il titolare esibiva loro una autorizzazione sanitaria per la sola preparazione di panini. Pertanto veniva elevata una sanzione per il mancato aggiornamento della modifica sanitaria. Il soggetto, nei termini, non ha effettuato ricorso nè pagato in misura ridotta, pertanto i NAS hanno trasmesso il verbale per emettere l'ordinanza ingiunzione. Da un controllo agli atti d'ufficio, abbiamo però visto che il soggetto aveva presentato al SUAP regolare notifica sanitaria per l'aggiunta della ristorazione completa che però, evidentemente, non aveva mostrato ai NAS. Dal momento che l'adempimento era comunque stato fatto regolarmente, possiamo archiviare il verbale?
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CERTO,
è un caso che spesso descrivo a lezione e che raramente si verifica (interessato che ha titolo all'archiviazione e che non presenta scritti difensivi).
L'autorità competente ha l'OBBLIGO di rilevare d'ufficio la presenza di condizioni per l'archiviazione.
Quindi adotta il provvedimento di archiviazione (magari verifica che la notifica non sia stata sospesa dalla ASL con successivo provvedimento, per sicurezza. Chiedi con l'occasione se quanto descritto nel verbale si intende legittimo in relazione alla sopravvenuta scia di ampliamento).
A seguito della probabile risposta positiva archivia e trasmetti il provvedimento all'interessato ed ai NAS.
Poi telefona all'interessato per ricordagli:
1) di esibire tutto quello che ha
2) di farsi più furbo che ha rischiato qualche migliaio di euro di sanzione!
Mi inserisco nel post per segnalare quanto segue.
Tra le mie scartoffie, ho trovato il D.Lgs. 6-11-2007 n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” che prevede:
Art. 2 – Autorità competente
Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 6 – Sanzioni
Comma 3
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
Premesso ciò mi pare strano che i NAS abbiano trasmesso il verbale per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione al SUAP, avrebbero dovuto trasmetterlo all’ASL.
Che ne pensate ??
La questione è molto dibattuta. In Toscana, come nel resto d'Italia, è chiaro che la ASL adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi e interdittivi per le attività produttive in ordine a problematiche di igiene alimentare (vedi LR 16/2000 e circolare DGR 147/2010).
Relativamente alle sanzioni pecuniarie come quella di cui trattasi (la cosa non è pacifica), i principi in materia portano a ritenere che sia l'amministrazione comunale a sanzionare per mancata presentazione della notifica sanitaria in quanto amministrazione attiva/competente. Sul punto vedi la presa di posizione della Toscana con la DGR 583/2008 (vedi allegato) e la LR 81/2000, art. 2, comma 1.
Altre regioni la pensano in modo differente. Io concordo con la regione Toscana.