MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
[color=red]Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185) [/color]
(GU n.273 del 24-11-2014)
Vigente al: 25-11-2014
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli
articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7
agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per l'elezione
dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso
ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;
c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26,
comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e'
disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente
regolamento;
d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera
c).
Capo II
Modalita' di svolgimento delle elezioni
Art. 3
Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi
1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del
consiglio:
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai
sensi dell'articolo 28 della legge;
b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere
meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei
consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unita';
c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10
dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento
delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di
sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi' ed il sabato, per non
meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. Al
fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato
attivo e passivo e consentire la compilazione dell'albo comprensivo
degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31
dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.
155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del
Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015, sono
indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell'albo
dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'albo dell'ordine accorpante,
salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di
tale data.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne
cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio
ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La
pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di
pubblicita' notizia.
Art. 4
Convocazione elettorale
1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per
l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della
data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a
presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le
elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo, i giorni e
l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri
da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno
rappresentato.
4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli aventi diritto
di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax,
messaggio di posta elettronica certificata, nonche' qualsiasi altro
mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo
visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le
votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale
accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il
sito internet istituzionale dell'ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all'ordine e' superiore a
cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle
elezioni di cui al comma 4 puo' essere sostituita dalla pubblicazione
di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano
locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane
diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale
accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonche' la
pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.
Art. 5
Propaganda elettorale
1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme
deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e
nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue
immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di
programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il
prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste
concorrenti.
Art. 6
Candidature
1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia
individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La
candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo
individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere
presentate, a pena di irricevibilta', sino alle ore dodici del decimo
giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di
voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di
dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista puo' essere effettuata da un
avvocato a cio' delegato a condizione che essa risulti sottoscritta
da tutti i suoi componenti.
Art. 7
Formazione delle liste
1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un
numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella
sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a
quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei
componenti della lista, arrotondato per difetto all'unita' inferiore.
2. Quando nella lista non vi e' la rappresentanza di entrambi i
generi, l'indicazione dei nominativi della lista non puo' superare i
due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella
lista vi e' la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei
componenti della lista e' inferiore a quello dei componenti da
eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere,
il limite massimo dei due terzi.
3. Ad ogni lista e' attribuito, per la sua identificazione, il nome
di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile
o non candidabile, non comporta l'inammissibilita' della lista ma
esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il
presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da
ogni candidatura del candidato presente in piu' liste.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura
all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo
individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista e'
inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo
alla lista.
Art. 8
Commissione elettorale
1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il
presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della
quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al
consigliere segretario sei o piu' iscritti con un'anzianita' di
iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono
candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario
non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui
risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle
operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile
informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve
essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle candidature,
ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non
inferiore alla meta'. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il
consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario
della commissione.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo
periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del
consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il
presidente ed il segretario della commissione possono delegare le
loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle
candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche'
alle ulteriori attivita' connesse sino alla proclamazione degli
eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede
elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori,
scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si
sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera
d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale
puo' operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni
composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli
scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il
presidente della commissione o altro componente da lui delegato
numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 9
Schede elettorali ed espressione del voto
1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in
modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a
quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e
l'eventuale raggruppamento in liste, e' preventivamente firmata in
originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in
calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi
previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della
commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della
commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono
personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la
compilazione.
4. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome
degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della
lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista e'
computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di
ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano
espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in
parte con attribuzione di preferenza individuale, nonche' quelle
recanti l'indicazione di piu' liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le
preferenze possono essere espresse in misura pari al numero
complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite
massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore puo' esprimere un
numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del
consiglio da eleggere, pena la nullita' della scheda.
Art. 10
Seggio elettorale
1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio
elettorale nei locali del tribunale presso cui e' costituito il
consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine
elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la
segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e
depositati, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di tutti
gli elettori:
a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano
presentato la propria candidatura;
b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti
ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti
di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale e' consentita ai soli
componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere
alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale e'
consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario
all'espressione di voto.
Art. 11
Operazioni di voto
1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle
giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio
elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo
indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario
della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di
presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive
e non piu' di otto ore nelle giornate fissate e si concludono
tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di
convocazione:
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale,
dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto,
predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o piu' cabine
elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da'
inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine
e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validita' delle operazioni elettorali e' necessaria la
presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del
presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le
operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i
votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del
seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle
schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte
le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del
seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante
materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla
presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrita'
del materiale elettorale. Di tali operazioni e' data menzione nel
verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale,
il presidente denuncia l'accaduto all'autorita' giudiziaria ed al
Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente
del seggio dichiara chiusa la votazione.
Art. 12
Votazione con sistema elettronico
1. Con delibera del consiglio puo' essere disposto che le votazioni
avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovra'
avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti
gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre
password diverse che devono essere combinate tra loro per
l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche
installate. Due password sono consegnate al presidente ed al
segretario della commissione elettorale, mentre la terza e'
rilasciata al referente informatico designato, contestualmente
all'inizio delle operazioni, dalla societa' informatica che gestisce
il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in
presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore
al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di
verificare: l'identita' del votante, utilizzando la funzione di
ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice
fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante
non abbia gia' votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma,
emetta una ''scheda di voto'' che dal votante e' inserita, previa
personale verifica sulla conformita' alla scelta effettuata, nella
apposita urna;
f) prevedere il "blocco" al termine del voto di ogni iscritto
della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore
successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in
momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione",
disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al
sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure
di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della
sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le
procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando
le stesse password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati
parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene
effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante
l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito
di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi
ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema
siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli
elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate
per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame
delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o
necessita' di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la
riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e
del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il
controllo della commissione elettorale. La stessa commissione
controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo
voto.
Art. 13
Scrutinio delle schede
1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i
seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e
negli elenchi compaiano piu' candidati con il medesimo cognome, la
sola preferenza e' nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con
il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione
formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno
solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito
come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio
di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo
quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello
consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
Art. 14
Proclamazione degli eletti
1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione,
procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri
componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di
tutte le operazioni di scrutinio e' redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle
operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e
siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del
seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di
segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense
e delle autorita' competenti fino alla elezione del successivo
consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone,
in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con
l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da
attribuire.
6. In caso di parita' di voti risulta eletto il candidato piu'
anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale
anzianita' di iscrizione il maggiore di eta'.
7. Quando nell'ambito della graduatoria cosi' formatasi non risulta
rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si
forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati
da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel
rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del
genere piu' rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno
votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno
conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del
terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in
cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione,
appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno
un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il
risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli
eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia,
al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale
e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito
internet istituzionale del proprio ordine.
Art. 15
Sostituzione degli eletti
1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma
6, della legge non e' possibile coprire le vacanze del consiglio
mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni
a nuove elezioni con le modalita' previste dal presente regolamento.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, addi' 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3006
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