Data: 2014-11-25 06:26:34

AVVOCATI - DM 10/11/14 - elezione componenti consigli circondariali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 novembre 2014, n. 170
[color=red]Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti  dei  consigli
degli ordini circondariali forensi, a norma  dell'articolo  28  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185) [/color]
(GU n.273 del 24-11-2014)
  Vigente al: 25-11-2014 
Capo I

Disposizioni generali

                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 31 dicembre 2012,  n.  247  ed  in  particolare  gli
articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il  7
agosto 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                      Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  per  l'elezione
dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    b) «ordine», l'ordine  circondariale  forense  costituito  presso
ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;
    c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto  dall'articolo  26,
comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e'
disciplinata dall'articolo 28  della  stessa  legge  e  dal  presente
regolamento;
    d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla  lettera
c).
Capo II

Modalita' di svolgimento delle elezioni
                              Art. 3

          Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

  1. Il presidente, quando convoca  l'assemblea  per  l'elezione  del
consiglio:
    a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai
sensi dell'articolo 28 della legge;
    b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare  al  genere
meno rappresentato che deve corrispondere  almeno  ad  un  terzo  dei
consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unita';
    c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola  entro  il  10
dicembre dell'anno precedente le elezioni,  le  date  di  svolgimento
delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e  non  piu'  di
sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi' ed il sabato, per non
meno di quattro ore consecutive nell'arco di  ciascuna  giornata.  Al
fine di garantire il corretto esercizio  dei  diritti  di  elettorato
attivo e passivo e consentire la compilazione  dell'albo  comprensivo
degli iscritti provenienti  dagli  ordini  forensi  soppressi  al  31
dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre  2012  n.
155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del
Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015, sono
indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti  nell'albo
dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a
decorrere dal 1°  gennaio  2015,  nell'albo  dell'ordine  accorpante,
salve le domande di iscrizione ad altri Ordini  presentate  prima  di
tale data.
  2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne
cura la pubblicazione nel sito  internet  istituzionale  del  proprio
ordine e ne da' comunicazione  al  Consiglio  nazionale  forense.  La
pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  ha  valore  di
pubblicita' notizia.
                              Art. 4

                      Convocazione elettorale

  1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data  per
l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta  giorni  prima  della
data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
  2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene  l'invito  a
presentare, almeno dieci giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni, le candidature, anche in  forma  di  lista  secondo  quanto
previsto dal presente regolamento.
  3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo,  i  giorni  e
l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri
da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno
rappresentato.
  4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli  aventi  diritto
di  voto  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  fax,
messaggio di posta elettronica certificata, nonche'  qualsiasi  altro
mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in  modo
visibile dal giorno di  convocazione  sino  a  quello  precedente  le
votazioni sia negli uffici dell'ordine sia  in  luogo  del  tribunale
accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
  5. Della convocazione delle elezioni e'  dato  avviso  mediante  il
sito internet istituzionale dell'ordine.
  6. Quando il  numero  degli  iscritti  all'ordine  e'  superiore  a
cinquecento,  la  comunicazione  dell'avviso  di  convocazione  delle
elezioni di cui al comma 4 puo' essere sostituita dalla pubblicazione
di estratto dell'avviso  stesso  in  almeno  un  giornale  quotidiano
locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi  di  settimane
diverse,  ferma  restando  l'affissione  in  luogo  del  tribunale
accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonche' la
pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.
                              Art. 5

                        Propaganda elettorale

  1. La propaganda elettorale e'  svolta  nel  rispetto  delle  norme
deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel  luogo  e
nel tempo in cui si svolgono  le  operazioni  di  voto  e  nelle  sue
immediate vicinanze.
  2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di
programmi e di intendimenti e non e' svolta  in  modo  da  ledere  il
prestigio  della  categoria,  di  altri  candidati  e  delle  liste
concorrenti.
                              Art. 6

                            Candidature

  1.  Gli  avvocati  possono  presentare  le  candidature  sia
individualmente che attraverso la partecipazione  ad  una  lista.  La
candidatura all'interno di una lista comporta anche quella  a  titolo
individuale.
  2.  Le  candidature,  individuali  o  di  lista,  possono  essere
presentate, a pena di irricevibilta', sino alle ore dodici del decimo
giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni  di
voto  mediante  deposito  presso  il  consiglio  dell'ordine  di
dichiarazione sottoscritta dall'interessato e  resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
  3. La presentazione di una  lista  puo'  essere  effettuata  da  un
avvocato a cio' delegato a condizione che essa  risulti  sottoscritta
da tutti i suoi componenti.
                              Art. 7

                      Formazione delle liste

  1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad  un
numero pari a quello complessivo dei consiglieri  da  eleggere  nella
sola ipotesi in cui i candidati  appartengano  ai  due  generi  ed  a
quello  meno  rappresentato  sia  riservato  almeno  un  terzo  dei
componenti della lista, arrotondato per difetto all'unita' inferiore.
  2. Quando nella lista non vi e' la  rappresentanza  di  entrambi  i
generi, l'indicazione dei nominativi della lista non puo' superare  i
due terzi dei componenti complessivamente  eleggibili.  Quando  nella
lista vi e' la rappresentanza di entrambi i generi e  il  numero  dei
componenti della lista  e'  inferiore  a  quello  dei  componenti  da
eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere,
il limite massimo dei due terzi.
  3. Ad ogni lista e' attribuito, per la sua identificazione, il nome
di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
  4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile
o non candidabile, non comporta  l'inammissibilita'  della  lista  ma
esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per  il
presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
  5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da
ogni candidatura del candidato presente in piu' liste.
  6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4,  la  candidatura
all'interno  di  una  lista  comporta  candidatura  anche  a  titolo
individuale. Il nominativo di chi  si  sia  candidato  con  lista  e'
inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un  richiamo
alla lista.
                              Art. 8

                      Commissione elettorale

  1. Scaduto il termine per la presentazione  delle  candidature,  il
presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della
quale fanno parte, oltre al presidente  del  consiglio  stesso  e  al
consigliere segretario sei  o  piu'  iscritti  con  un'anzianita'  di
iscrizione all'albo non inferiore  a  cinque  anni  e  che  non  sono
candidati. Il presidente del consiglio e  il  consigliere  segretario
non possono far parte della commissione elettorale nel  caso  in  cui
risultano candidati.
  2. Quando il consiglio  dell'ordine  delibera  di  dar  corso  alle
operazioni di voto elettronico, provvede a designare il  responsabile
informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
  3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve
essere effettuata dal consiglio nella prima riunione  utile  dopo  la
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,
ricorrendo a membri  non  componenti  del  consiglio  in  misura  non
inferiore alla meta'. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il
consiglio provvede alla designazione del presidente e del  segretario
della commissione.
  4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo
periodo, le funzioni di presidente sono  svolte  dal  presidente  del
consiglio e quelle  di  segretario  dal  consigliere  segretario.  Il
presidente ed il segretario della  commissione  possono  delegare  le
loro funzioni a componenti della commissione stessa.
  5.  La  commissione  elettorale  procede  alla  verifica  delle
candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali,  nonche'
alle ulteriori  attivita'  connesse  sino  alla  proclamazione  degli
eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello  spoglio  delle  schede
elettorali, da un numero  non  inferiore  a  quattro  di  scrutatori,
scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si
sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4,  lettera
d).
  6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione  elettorale
puo' operare anche costituendo al  proprio  interno  sottocommissioni
composte da  almeno  quattro  membri  ivi  comprendendosi  anche  gli
scrutatori.
  7. Terminate  le  operazioni  di  verifica  delle  candidature,  il
presidente della commissione  o  altro  componente  da  lui  delegato
numera le candidature individuali in ordine  alfabetico  e  le  liste
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
                              Art. 9

              Schede elettorali ed espressione del voto

  1. Le schede elettorali sono predisposte a cura  del  consiglio  in
modo tale da garantire la segretezza del voto.
  2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe  pari  a
quello  dei  componenti  complessivi  del  consiglio  da  eleggere  e
l'eventuale raggruppamento in liste, e'  preventivamente  firmata  in
originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in
calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei  principi
previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
  3.  Le  schede  elettorali  sono  custodite  dal  presidente  della
commissione elettorale e dal segretario o da altri  componenti  della
commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono
personalmente a consegnare agli  aventi  diritto  le  schede  per  la
compilazione.
  4. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e  cognome
degli  avvocati  candidati,  ovvero  attraverso  l'indicazione  della
lista; in tale ultima ipotesi,  il  voto  attribuito  alla  lista  e'
computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di
ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le  schede  che  recano
espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista  ed  in
parte con attribuzione  di  preferenza  individuale,  nonche'  quelle
recanti l'indicazione di piu' liste.
  5.  Nella  sola  ipotesi  di  voto  destinato  ai  due  generi,  le
preferenze  possono  essere  espresse  in  misura  pari  al  numero
complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite
massimo dei due terzi per ciascun genere.
  6. Nei casi diversi dal  comma  5,  l'elettore  puo'  esprimere  un
numero di preferenze non superiore ai due terzi  dei  componenti  del
consiglio da eleggere, pena la nullita' della scheda.
                              Art. 10

                          Seggio elettorale

  1. Le  operazioni  di  voto  si  svolgono  all'interno  del  seggio
elettorale nei locali del  tribunale  presso  cui  e'  costituito  il
consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
  2.  Nel  seggio  elettorale  devono  essere  allestite  le  cabine
elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori  la
segretezza del voto.
  3. All'interno  del  seggio  elettorale  devono  essere  esposti  e
depositati, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di  tutti
gli elettori:
    a) l'elenco in  ordine  alfabetico  degli  avvocati  che  abbiano
presentato la propria candidatura;
    b) l'elenco, in ordine  di  presentazione,  delle  liste  recanti
ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
  4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o  scritti
di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
  5. La permanenza  nel  seggio  elettorale  e'  consentita  ai  soli
componenti della commissione  elettorale  che  devono  sovraintendere
alle operazioni di voto mentre  l'accesso  al  seggio  elettorale  e'
consentito  agli  elettori  per  il  tempo  strettamente  necessario
all'espressione di voto.
                              Art. 11

                        Operazioni di voto

  1. Le operazioni elettorali si  svolgono  presso  il  seggio  nelle
giornate individuate dal consiglio.
  2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione  del  seggio
elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo
indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il  segretario
della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni  di
presidente del seggio e di segretario del seggio.
  3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive
e non piu' di  otto  ore  nelle  giornate  fissate  e  si  concludono
tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo  giorno  stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
  4. Il presidente  del  seggio,  nell'ora  indicata  nell'avviso  di
convocazione:
    a) verifica  la  regolare  costituzione  del  seggio  elettorale,
dandone atto nel verbale  delle  operazioni  elettorali  e  di  voto,
predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o  piu'  cabine
elettorali;
    b) dichiara pubblicamente aperta  la  tornata  elettorale  e  da'
inizio alle operazioni di voto;
    c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
    d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine
e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
  5. Per la validita' delle operazioni elettorali  e'  necessaria  la
presenza di almeno tre componenti del seggio.
  6.  Il  segretario  del  seggio  redige,  sotto  la  direzione  del
presidente, il verbale delle operazioni  elettorali,  annotandovi  le
operazioni di apertura del voto,  di  votazione,  di  chiusura  delle
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
  7. Nel verbale  devono  essere  individuati  ed  elencati  tutti  i
votanti.
  8. Al termine della prima giornata  elettorale  il  presidente  del
seggio provvede alla chiusura delle urne e alla  conservazione  delle
schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono  apposte
le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti  del
seggio elettorale. Le schede  non  votate,  le  urne  e  il  restante
materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
  9. Alla  riapertura  del  seggio  elettorale  il  presidente,  alla
presenza di almeno tre componenti del seggio,  verifica  l'integrita'
del materiale elettorale. Di tali operazioni  e'  data  menzione  nel
verbale. Quando accerta il danneggiamento del  materiale  elettorale,
il presidente denuncia l'accaduto  all'autorita'  giudiziaria  ed  al
Consiglio nazionale forense.
  10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente
del seggio dichiara chiusa la votazione.
                              Art. 12

                  Votazione con sistema elettronico

  1. Con delibera del consiglio puo' essere disposto che le votazioni
avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
  2. Il sistema informatico per  la  registrazione  dei  voti  dovra'
avere almeno le seguenti caratteristiche:
    a) prevedere un archivio digitale contenente la  lista  di  tutti
gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
    b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno  tre
password  diverse  che  devono  essere  combinate  tra  loro  per
l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine  elettroniche
installate.  Due  password  sono  consegnate  al  presidente  ed  al
segretario  della  commissione  elettorale,  mentre  la  terza  e'
rilasciata  al  referente  informatico  designato,  contestualmente
all'inizio delle operazioni, dalla societa' informatica che  gestisce
il sistema di voto telematico;
    c) prevedere che il sistema possa essere  attivato  solamente  in
presenza di tutte le persone in possesso della password;
    d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore
al  voto  avvenga  tramite  apposite  funzioni  che  consentono  di
verificare: l'identita'  del  votante,  utilizzando  la  funzione  di
ricerca tramite lettore di  badge  o  con  l'inserimento  del  codice
fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante
non abbia gia' votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
    e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma,
emetta una ''scheda di voto'' che dal  votante  e'  inserita,  previa
personale verifica sulla conformita' alla  scelta  effettuata,  nella
apposita urna;
    f) prevedere il "blocco" al termine del  voto  di  ogni  iscritto
della  postazione,  in  attesa  dell'attivazione    dell'elettore
successivo;
    g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di  voto  avvengano  in
momenti o giorni diversi, consenta  la  procedura  di  "sospensione",
disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al
sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure
di  voto  recuperando  le  informazioni  salvate  nel  momento  della
sospensione e riabilitando le funzioni della votazione.  Entrambe  le
procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate  utilizzando
le stesse password di cui alla lettera b);
    h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere  risultati
parziali o accedere ai risultati fino al momento  in  cui  non  viene
effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
    i) prevedere che al termine delle fasi di voto,  sempre  mediante
l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia  consentito
di eseguire la chiusura definitiva del  sistema  impedendo  qualsiasi
ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del  sistema
siano forniti i risultati.
  3. Le urne, nelle quali  sono  poste  le  ricevute  di  voto  dagli
elettori, sono sigillate dalla commissione  elettorale  e  conservate
per un anno presso il consiglio.  L'apertura  delle  urne  e  l'esame
delle relative ricevute avviene  solo  in  caso  di  contestazioni  o
necessita' di ulteriori controlli.
  4.  L'accesso  alle  postazioni  elettorali,  che  garantiscono  la
riservatezza del voto, avviene previa identificazione del  votante  e
del suo diritto al  voto  da  personale  del  consiglio  e  sotto  il
controllo  della  commissione  elettorale.  La  stessa  commissione
controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del  suo
voto.
                              Art. 13

                      Scrutinio delle schede

  1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati  i
seguenti criteri:
    a) quando un candidato sia indicato unicamente con il  cognome  e
negli elenchi compaiano piu' candidati con il  medesimo  cognome,  la
sola preferenza e' nulla e non conteggiata;
    b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma  con
il nome errato, al candidato e' attribuito il voto  se  l'indicazione
formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
    c) quando un candidato con doppio cognome sia  indicato  con  uno
solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito
come valido al candidato; ove manchi il nome si applica  il  criterio
di cui alla lettera a);
  2. Sono nulle le schede che:
    a) non hanno le caratteristiche  di  cui  all'articolo  9,  salvo
quanto previsto al comma 1;
    b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
    c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
    d)  contengono  un  numero  di  preferenze  superiore  a  quello
consentito;
    e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
                              Art. 14

                    Proclamazione degli eletti

  1. Il  presidente  del  seggio,  dichiarata  chiusa  la  votazione,
procede  immediatamente  e  pubblicamente,  assistito  dagli  altri
componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede.  Di
tutte le operazioni di scrutinio e' redatto apposito verbale.
  2. Tutti gli  aventi  diritto  al  voto  possono  presenziare  alle
operazioni di scrutinio.
  3. Le schede utilizzate  sono  conservate  in  plichi  sigillati  e
siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri  componenti  del
seggio. Il materiale deve essere  conservato  presso  gli  uffici  di
segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense
e delle  autorita'  competenti  fino  alla  elezione  del  successivo
consiglio.
  4. Effettuato lo scrutinio, la commissione  elettorale  predispone,
in  base  ai  voti  riportati  da  ciascuno,  una  graduatoria  con
l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
  5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti, sino al raggiungimento del  numero  complessivo  dei  seggi  da
attribuire.
  6. In caso di parita' di voti  risulta  eletto  il  candidato  piu'
anziano per iscrizione all'albo  e  tra  coloro  che  abbiano  uguale
anzianita' di iscrizione il maggiore di eta'.
  7. Quando nell'ambito della graduatoria cosi' formatasi non risulta
rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato,  si
forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei  voti  riportati
da ciascun candidato  consenta  la  composizione  del  consiglio  nel
rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della  legge.
Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo  i  candidati  del
genere piu' rappresentato eccedenti la quota dei  due  terzi  e  meno
votati con i  candidati  del  genere  meno  rappresentato  che  hanno
conseguito il maggior numero di  voti,  sino  al  raggiungimento  del
terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in
cui i candidati, risultanti ai  primi  posti  utili  per  l'elezione,
appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di  almeno
un terzo di quello meno rappresentato.
  8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara  il
risultato e nella stessa giornata procede  alla  proclamazione  degli
eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia,
al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale
e a tutti gli altri ordini e  curandone  la  pubblicazione  nel  sito
internet istituzionale del proprio ordine.
                              Art. 15

                      Sostituzione degli eletti

  1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo  28,  comma
6, della legge non e' possibile  coprire  le  vacanze  del  consiglio
mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta  giorni
a nuove elezioni con le modalita' previste dal presente regolamento.
Capo III

Disposizioni finali
                              Art. 16

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 17

                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, addi' 10 novembre 2014

                                                Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia  e  Affari  Esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3006

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