Ai tempi delle autorizzazioni, quando venivano meno i requisiti dei soggetti interessati, si avviava il procedimento dretto alla revoca dell'autorizzazione. Oggi, con le SCIA,qual è l'atto finale del procedimento diretto a inibire l'attività irregolare? Si dispone, dopo aver comunicato l'avvio del relativo procedimento, di SOSPENDERE una data attività?
GRAZIE
Ai tempi delle autorizzazioni, quando venivano meno i requisiti dei soggetti interessati, si avviava il procedimento dretto alla revoca dell'autorizzazione. Oggi, con le SCIA,qual è l'atto finale del procedimento diretto a inibire l'attività irregolare? Si dispone, dopo aver comunicato l'avvio del relativo procedimento, di SOSPENDERE una data attività?
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La materia è disciplinata dall'art. 21 della L. 241/1990 comma 3 nella parte in cui dispone: "[color=red]E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo))[/color]".
Quindi:
1) si fa avvio del procedimento
2) si assegna un termine congruo proporzionale alla durata dell'attività (se è passato un anno ad es. 30 giorni, se sono passati 10 anni suggerisco non meno di 60).
3) si adotta l'atto nella forma della "Dichiarazione di revoca/inefficacia della scia per il sopravvenuto venir meno dei requisiti"
NON ci formalizziamo sulla dizione "revoca/inefficacia" in quanto il legislatore pur negando il valore di atto alla SCIA poi rinvia a moduli di procedimento di secondo grado (revoca ed annullamento) che si fondano sull'esistenza di un atto.
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Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)
1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario)), il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
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Art. 21-nonies
(Annullamento d'ufficio).
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies ((, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2,)) puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge. ((Rimangono ferme le responsabilita'
connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo)).
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole.