Data: 2014-11-24 12:23:09

FORMA DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI INIBIZIONE DI UNA DATA ATTIVITA'

Ai tempi delle autorizzazioni, quando venivano meno i requisiti dei soggetti interessati, si avviava il procedimento dretto alla revoca dell'autorizzazione. Oggi, con le SCIA,qual  è l'atto finale del procedimento diretto a inibire l'attività irregolare? Si dispone, dopo aver comunicato l'avvio del relativo procedimento, di SOSPENDERE una data attività?

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Data: 2014-11-24 19:46:02

Re:FORMA DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI INIBIZIONE DI UNA DATA ATTIVITA'


Ai tempi delle autorizzazioni, quando venivano meno i requisiti dei soggetti interessati, si avviava il procedimento dretto alla revoca dell'autorizzazione. Oggi, con le SCIA,qual  è l'atto finale del procedimento diretto a inibire l'attività irregolare? Si dispone, dopo aver comunicato l'avvio del relativo procedimento, di SOSPENDERE una data attività?

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La materia è disciplinata dall'art. 21 della L. 241/1990 comma 3 nella parte in cui dispone: "[color=red]E'  fatto  comunque  salvo  il  potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((,  nei casi  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo))[/color]".

Quindi:
1) si fa avvio del procedimento
2) si assegna un termine congruo proporzionale alla durata dell'attività (se è passato un anno ad es. 30 giorni, se sono passati 10 anni suggerisco non meno di 60).
3) si adotta l'atto nella forma della "Dichiarazione di revoca/inefficacia della scia per il sopravvenuto venir meno dei requisiti"

NON ci formalizziamo sulla dizione "revoca/inefficacia" in quanto il legislatore pur negando il valore di atto alla SCIA poi rinvia a moduli di procedimento di secondo grado (revoca ed annullamento) che si fondano sull'esistenza di un atto.


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    Art. 21-quinquies
                    (Revoca del provvedimento)

  1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel  caso
di mutamento della situazione di fatto  non  prevedibile  al  momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i  provvedimenti  di
autorizzazione o di attribuzione  di  vantaggi  economici,  di  nuova
valutazione dell'interesse pubblico  originario)),  il  provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo  previsto  dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento  revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la  revoca  comporta  pregiudizi  in
danno dei soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
l'obbligo di provvedere al  loro  indennizzo.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri  soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012,  N.  5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
****************************

  Art. 21-nonies
                      (Annullamento d'ufficio).

  1.  Il  provvedimento  amministrativo  illegittimo  ai  sensi
dell'articolo 21-octies  ((,  esclusi  i  casi  di  cui  al  medesimo
articolo 21-octies,  comma  2,))  puo'  essere  annullato  d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge.  ((Rimangono  ferme  le  responsabilita'
connesse all'adozione e al  mancato  annullamento  del  provvedimento
illegittimo)).
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole.

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