:-\LEGGE REGIONALE LAZIO N. 4 DEL 03-03-2003
"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".
La predetta legge all’art. 4 prevede che sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione (di competenza del Comune) mentre l’autorizzazione all’esercizio ( é di competenza della Regione )
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie
e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;
e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o
svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza
del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.
Fermo restando che la competenze dello SUAP concerne sicuramente le strutture private indicate nei punti c) – d) quando esercitate in forma di impresa e,quindi , quali attività produttive, nutro dei dubbi sulla competenza SUAP per le attività indicate nei punti a) – b) – e), in quanto a mio parere trattasi di professioni sanitarie svolte da liberi professionisti abilitati e, quindi non come impresa produttiva, perché altrimenti sarebbero soggetti alla competenza dello SUAP anche gli studi degli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti ecc…
Potreste darmi indicazioni in proposito
Saluti Maurizio
:-\LEGGE REGIONALE LAZIO N. 4 DEL 03-03-2003
"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".
La predetta legge all’art. 4 prevede che sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione (di competenza del Comune) mentre l’autorizzazione all’esercizio ( é di competenza della Regione )
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie
e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;
e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o
svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza
del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.
Fermo restando che la competenze dello SUAP concerne sicuramente le strutture private indicate nei punti c) – d) quando esercitate in forma di impresa e,quindi , quali attività produttive, nutro dei dubbi sulla competenza SUAP per le attività indicate nei punti a) – b) – e), in quanto a mio parere trattasi di professioni sanitarie svolte da liberi professionisti abilitati e, quindi non come impresa produttiva, perché altrimenti sarebbero soggetti alla competenza dello SUAP anche gli studi degli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti ecc…
Potreste darmi indicazioni in proposito
Saluti Maurizio
[/quote]
Ciao,
infatti sono di competenza del SUAP anche le attività libero professionali (comprese le eventuali pratiche degli architetti che devono sistemare i propri studi) perchè il campo di applicazione NONJ è daqto solo dal DPR (regolamento di attuazione del Dlgs 112/2008) ma anche dalle norme (spesso dimenticate) contenute nel Dlgs 59/2010, sia relative al campo di applicazione che specifiche sul SUAP..
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)
Art. 1
(Oggetto e finalita')
[color=red]1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque
attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni
o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere
intellettuale.[/color]
Art. 25
(Sportello unico)
1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di
tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di
servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
2. [color=red]I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle
attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello
unico [/color] di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori
possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate
al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello
unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo
38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in
assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle
imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il
collegamento con le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto.
6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo
sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori
formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze
necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle
autorita' competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il
venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma
espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e
dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi
di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne
l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta
attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.
Art. 26
(Diritto all'informazione)
1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i
prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in
particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le
autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di
esercizio delle attivita' di servizi;
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri
pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra
le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita'
competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo
sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e
comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle
domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai
commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne
informa senza indugio il richiedente.
Art. 27
(Certificazioni)
1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di
attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove
necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti relativi a societa' per azioni, societa' in accomandita per
azioni, societa' a responsabilita' limitata per i quali sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.
:-[ Concordo se facciamo riferimento alla normativa ma nella pratica non mi sembra sia così:
STUDI di : medici, ingegneri, architetti geometri, agronomi ecc… avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro ecc… La destinazione d’uso in fase di realizzazione dell’immobile utilizzato quale studio è “Uffici e Studi privati” ed accatastato A/10.
Per l’avvio dell’attività non vengono eseguite sul medesimo opere edilizie. L’ufficio viene arredato con una scrivania, un computer con autocad; lo studio medico arredato con una scrivania ed un semplice lettino di tipo medico per le visite ed a volte una semplice attrezzatura ecografica. Tutti i professionisti sono iscritti al proprio Albo.
1) Cosa dovrebbe assentire il SUAP con la ricevuta SCIA? O forse dovrebbe essere una semplice presa d’atto? Se fosse così ci ingolfiamo solo di PEC con perdita di tempo e costi per la P.A.
2) Non riesco in tali casi ad immaginare il tipo di modulistica da far utilizzare al professionista ed in particolare quali documenti richiedere in allegato – forse la Laurea e l’iscrizione all’Albo? MA!! Avete modulistica specifica da inviarmi o indicarmi dove consultarla?
3) A quali uffici coinvolti nel procedimento dovrebbe inviare il Suap la documentazione ai fini della verifica di regolarità?
Art. 5, comma 4, d.p.r. 160/2010 < Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti…… > Come ricorda la Corte Costituzionale il SUAP ha competenza procedurale e non per materia: “l’istituzione del Suap non fa venir meno le competenze delle varie Pubbliche amministrazioni, assegnate loro dalle normative settoriali, tuttavia gli atti da queste emanati, se conseguenti ad endoprocedimenti, non hanno efficacia autonoma, ma esplicano i loro effetti solo nell’ambito dell’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura comunale”; ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, ‘il procedimento si intende concluso’ (…)” (Sentenza CC n. 376/2002).
Saluti Maurizio
1) Cosa dovrebbe assentire il SUAP con la ricevuta SCIA? O forse dovrebbe essere una semplice presa d’atto? Se fosse così ci ingolfiamo solo di PEC con perdita di tempo e costi per la P.A.
[color=red]Ribadire la competenza SUAP non significa affermare che vi sia un adempimento amministrativo per lo svolgimento dell'attività.
Gli studi professionali aprono la loro attività senza adempimenti particolari e quindi non presentano niente a nessuno (a prescindere dal fatto che siano attività soggette al DPR 160/2010.
Qualora, invece, vi siano adempimenti (scia edilizia, APE ecc....) questa rientra nella disciplina del dpr 160/2010
[/color]
2) Non riesco in tali casi ad immaginare il tipo di modulistica da far utilizzare al professionista ed in particolare quali documenti richiedere in allegato – forse la Laurea e l’iscrizione all’Albo? MA!! Avete modulistica specifica da inviarmi o indicarmi dove consultarla?
[color=red]NOOOO
Che c'entra?
Non esiste alcun adempimento per aprire uno studio ... lo ribadisco.
Non bisogna far confuzione fra competenza a gestire le procedure ed adempimenti.
TI FACCIO UN ESEMPIO: se un esercizio di vicinato sposta un mobile da una parte all'altra del negozio lasciando invariata la superficie di vendita mica deve fare niente!!!
Eppure è una attività che ricade nella disciplina del DPR 160/2010.
Quindi quando vi è un adempimento lo farà al SUAP ma se l'adempimento non c'è non deve fare niente.
[/color]
3) A quali uffici coinvolti nel procedimento dovrebbe inviare il Suap la documentazione ai fini della verifica di regolarità?
[color=red]Vedi sopra. Se presenta una scia edilizia la tratti come le altre pratiche[/color]
Art. 5, comma 4, d.p.r. 160/2010 < Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti…… > Come ricorda la Corte Costituzionale il SUAP ha competenza procedurale e non per materia: “l’istituzione del Suap non fa venir meno le competenze delle varie Pubbliche amministrazioni, assegnate loro dalle normative settoriali, tuttavia gli atti da queste emanati, se conseguenti ad endoprocedimenti, non hanno efficacia autonoma, ma esplicano i loro effetti solo nell’ambito dell’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura comunale”; ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, ‘il procedimento si intende concluso’ (…)” (Sentenza CC n. 376/2002).
Perfetto coincide con ciò che ho fatto fino ad ora.
Il dubbio mi é venuto quando hai richiamato l'art.25 de D.lgs. 59/2010.
Pertanto se ho ben capito tale articolo, in sostanza, andrebbe letto così:
I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita' di servizi
e per il loro esercizio presso lo sportello unico, [b]solo nel caso in cui siano richiesti adempimenti [/b].
Saluti