Data: 2014-11-21 21:09:52

Strutture sanitarie e socio assistenziali

:-\LEGGE REGIONALE LAZIO N. 4 DEL 03-03-2003
"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".

La predetta legge all’art. 4 prevede che sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione (di competenza del Comune) mentre l’autorizzazione all’esercizio ( é di competenza della Regione )
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie
e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;
e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o
svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza
del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

Fermo restando che la competenze dello SUAP concerne sicuramente le strutture private  indicate nei punti c) – d) quando esercitate in forma di impresa e,quindi , quali attività produttive, nutro dei dubbi sulla competenza SUAP per le attività indicate nei punti a) – b) – e), in quanto a mio parere trattasi di professioni  sanitarie svolte da liberi professionisti abilitati  e, quindi non come  impresa produttiva, perché altrimenti sarebbero  soggetti alla competenza dello SUAP anche gli studi degli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti ecc…

Potreste darmi indicazioni in proposito
Saluti Maurizio

riferimento id:23059

Data: 2014-11-22 18:53:13

Re:Strutture sanitarie e socio assistenziali


:-\LEGGE REGIONALE LAZIO N. 4 DEL 03-03-2003
"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".

La predetta legge all’art. 4 prevede che sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione (di competenza del Comune) mentre l’autorizzazione all’esercizio ( é di competenza della Regione )
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie
e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;
e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o
svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza
del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

Fermo restando che la competenze dello SUAP concerne sicuramente le strutture private  indicate nei punti c) – d) quando esercitate in forma di impresa e,quindi , quali attività produttive, nutro dei dubbi sulla competenza SUAP per le attività indicate nei punti a) – b) – e), in quanto a mio parere trattasi di professioni  sanitarie svolte da liberi professionisti abilitati  e, quindi non come  impresa produttiva, perché altrimenti sarebbero  soggetti alla competenza dello SUAP anche gli studi degli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti ecc…

Potreste darmi indicazioni in proposito
Saluti Maurizio
[/quote]

Ciao,
infatti sono di competenza del SUAP anche le attività libero professionali (comprese le eventuali pratiche degli architetti che devono sistemare i propri studi) perchè il campo di applicazione NONJ è daqto solo dal DPR (regolamento di attuazione del Dlgs 112/2008) ma anche dalle norme (spesso dimenticate) contenute nel Dlgs 59/2010, sia relative al campo di applicazione che specifiche sul SUAP..

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

  Art. 1
                        (Oggetto e finalita')
[color=red]1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano a qualunque
attivita'  economica,  di  carattere imprenditoriale o professionale,
svolta  senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni
o  alla  fornitura  di  altra  prestazione  anche  a  carattere
intellettuale.[/color]

    Art. 25
                          (Sportello unico)
1.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  assicura l'espletamento in via telematica di
tutte  le  procedure  necessarie  per  poter svolgere le attivita' di
servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
2.  [color=red]I  prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle
attivita'  di  servizi  e  per  il loro esercizio presso lo sportello
unico [/color] di  cui  al  comma  1. Per le medesime finalita', i prestatori
possono  rivolgersi  a  soggetti  privati  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3.  Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo  9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate
al  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello
unico.
4.  Per  i  comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
nei  casi  in  cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo
38,  comma  3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'  delegato,  anche in
assenza  di  provvedimenti  espressi,  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5.  Per  le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle
imprese,  il  portale  'impresainungiorno',  di  cui all'articolo 38,
comma  3,  lettera  d),  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
costituisce  punto  di  contatto  nazionale  in  materia, assicura il
collegamento  con  le  autorita'  competenti  di  cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto.
6.  Le  Autorita'  competenti  sono  tenute a garantire che presso lo
sportello  unico  il  prestatore  possa  espletare tutte le ulteriori
formalita'  richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze
necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle
autorita'  competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli,  banche  dati,  o  di  iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a)  l'apertura  di  filiali  le  cui attivita' rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il
venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8.  Nei  casi  in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma
espressa,  ferma  restando la presentazione telematica dell'istanza e
dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi
di  interesse  generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza  un  colloquio  con  il  richiedente, al fine di valutarne
l'integrita'  personale  e  l'idoneita'  a  svolgere  la  richiesta
attivita'  di  servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali  casi,  il  procedimento  puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.
                              Art. 26
                    (Diritto all'informazione)
1.  Attraverso  lo  sportello  unico  di  cui  al presente decreto, i
prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)  i  requisiti  imposti  ai  prestatori  stabiliti  in  Italia,  in
particolare  quelli  relativi  alle  procedure  e  alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b)  i  dati  necessari  per  entrare  direttamente in contatto con le
autorita'  competenti,  comprese  quelle  competenti  in  materia  di
esercizio delle attivita' di servizi;
c)  i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri
pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra
le  autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e)  i  dati  di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita'
competenti  presso  le  quali  i  prestatori  o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto  2008,  n.  133,  prevede  misure idonee per assicurare che lo
sportello  unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti  di  cui  al  comma  1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati.  L'informazione  e'  fornita  in  un linguaggio semplice e
comprensibile.
3.  Lo  sportello  unico  risponde  con la massima sollecitudine alle
domande  di  informazioni  o  alle  richieste di assistenza di cui ai
commi  1  e  2  e,  in  caso  di richiesta irregolare o infondata, ne
informa senza indugio il richiedente.
                              Art. 27
                          (Certificazioni)
1.  Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di  fornire  un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante  il  rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti  o  dalla  quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di  originale,  di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere  richiesti  solo  nei  casi  previsti da altre disposizioni di
attuazione  di  norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale,  tra  i  quali  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Ove
necessario,  le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli  articoli  10  e  17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti  relativi  a  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata  per  i  quali  sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.

riferimento id:23059

Data: 2014-11-22 21:32:46

Re:Strutture sanitarie e socio assistenziali

:-[ Concordo se facciamo riferimento alla normativa ma nella pratica non mi sembra sia così:

STUDI di : medici, ingegneri, architetti geometri, agronomi ecc… avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro ecc… La destinazione d’uso in fase di realizzazione dell’immobile utilizzato quale studio è “Uffici e Studi privati”  ed accatastato A/10.
Per l’avvio dell’attività non vengono eseguite sul medesimo opere edilizie. L’ufficio viene arredato con una scrivania, un computer con autocad; lo studio medico arredato con una scrivania ed un semplice lettino di tipo medico per le visite ed a volte una semplice attrezzatura ecografica. Tutti i professionisti sono iscritti al proprio Albo.
1) Cosa dovrebbe assentire il SUAP con la ricevuta SCIA? O forse dovrebbe essere una semplice presa d’atto? Se fosse così ci ingolfiamo solo di PEC con perdita di tempo e costi per la P.A.
2) Non riesco in tali casi ad immaginare il tipo di modulistica da far utilizzare al professionista ed in particolare quali documenti richiedere in allegato – forse la Laurea e l’iscrizione all’Albo? MA!! Avete modulistica specifica da inviarmi o indicarmi dove consultarla?
3) A quali uffici coinvolti nel procedimento dovrebbe inviare il Suap la documentazione ai fini della verifica di regolarità?
Art. 5, comma 4, d.p.r. 160/2010 < Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti…… >          Come ricorda la Corte Costituzionale il SUAP ha competenza procedurale e non per materia: “l’istituzione del Suap non fa venir meno le competenze delle varie Pubbliche amministrazioni, assegnate loro dalle normative settoriali, tuttavia gli atti da queste emanati, se conseguenti ad endoprocedimenti, non hanno efficacia autonoma, ma esplicano i loro effetti solo nell’ambito dell’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura comunale”; ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, ‘il procedimento si intende concluso’ (…)” (Sentenza CC n. 376/2002).
Saluti Maurizio

riferimento id:23059

Data: 2014-11-23 12:35:19

Re:Strutture sanitarie e socio assistenziali

1) Cosa dovrebbe assentire il SUAP con la ricevuta SCIA? O forse dovrebbe essere una semplice presa d’atto? Se fosse così ci ingolfiamo solo di PEC con perdita di tempo e costi per la P.A.
[color=red]Ribadire la competenza SUAP non significa affermare che vi sia un adempimento amministrativo per lo svolgimento dell'attività.
Gli studi professionali aprono la loro attività senza adempimenti particolari e quindi non presentano niente a nessuno (a prescindere dal fatto che siano attività soggette al DPR 160/2010.
Qualora, invece, vi siano adempimenti (scia edilizia, APE ecc....) questa rientra nella disciplina del dpr 160/2010
[/color]


2) Non riesco in tali casi ad immaginare il tipo di modulistica da far utilizzare al professionista ed in particolare quali documenti richiedere in allegato – forse la Laurea e l’iscrizione all’Albo? MA!! Avete modulistica specifica da inviarmi o indicarmi dove consultarla?
[color=red]NOOOO
Che c'entra?
Non esiste alcun adempimento per aprire uno studio ... lo ribadisco.
Non bisogna far confuzione fra competenza a gestire le procedure ed adempimenti.

TI FACCIO UN ESEMPIO: se un esercizio di vicinato sposta un mobile da una parte all'altra del negozio lasciando invariata la superficie di vendita mica deve fare niente!!!
Eppure è una attività che ricade nella disciplina del DPR 160/2010.
Quindi quando vi è un adempimento lo farà al SUAP ma se l'adempimento non c'è non deve fare niente.
[/color]

3) A quali uffici coinvolti nel procedimento dovrebbe inviare il Suap la documentazione ai fini della verifica di regolarità?
[color=red]Vedi sopra. Se presenta una scia edilizia la tratti come le altre pratiche[/color]

Art. 5, comma 4, d.p.r. 160/2010 < Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti…… >          Come ricorda la Corte Costituzionale il SUAP ha competenza procedurale e non per materia: “l’istituzione del Suap non fa venir meno le competenze delle varie Pubbliche amministrazioni, assegnate loro dalle normative settoriali, tuttavia gli atti da queste emanati, se conseguenti ad endoprocedimenti, non hanno efficacia autonoma, ma esplicano i loro effetti solo nell’ambito dell’autorizzazione unica rilasciata dalla struttura comunale”; ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, ‘il procedimento si intende concluso’ (…)” (Sentenza CC n. 376/2002).

riferimento id:23059

Data: 2014-11-23 21:47:14

Re:Strutture sanitarie e socio assistenziali


Perfetto coincide con ciò che ho fatto fino ad ora.
Il dubbio mi é venuto quando hai richiamato l'art.25 de D.lgs. 59/2010.
Pertanto se ho ben capito tale articolo, in sostanza,  andrebbe letto così:
I  prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita'  di  servizi
e  per  il loro esercizio presso lo sportello unico, [b]solo nel caso in cui siano richiesti adempimenti [/b].

Saluti 

riferimento id:23059
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