Data: 2011-10-07 06:02:03

Applicazione sanzione in materia di Panificazione

In questi giorni ci è stata inoltrata da parte di un panificio attivo la Comunicazione in merito al Responsabile dell'Attività Produttiva come previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 18/2011.

Tuttavia tale Comunicazione è pervenuta decorso il termine previsto di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge Regionale.


Come ci dobbiamo comportare? E' possibile che si debba applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 5, comma 2 della L.R. n. 18/2011 per avere esercitato l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva (dal 91-esimo giorno fino alla presentazione della suddetta Comunicazione)?

Vi ringrazio.

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Data: 2011-10-07 13:30:33

Re:Applicazione sanzione in materia di Panificazione

Certo, la comunicazione costituisce regolarizzazione per il futuro e AUTODENUNCIA per il passato.
Entro 90 giorni deve essere fatto il verbale di contestazione (a cura della Polizia Locale alla quale invierai la documentazione).

Se la comunicazione è pervenuta in formato cartaceo la dovrai dichiarare irricevibile e pertanto non procederai nemmeno alla segnalazione.

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