BUONI SCONTO dei negozi e DPR 430 - Circolare del 20 novembre 2014
Ministero dello Sviluppo Economico
Circolare del 20 novembre 2014 - Manifestazioni a premio. Applicazione articolo 6,comma 1
Manifestazioni a premio. Applicazione dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,n.430
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Con la circolare n. 205930 del 20/11/2014, il MiSE chiarisce il significato applicativo di due disposizioni del DPR n. 430/2001: [i]regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449[/i].
Prima di affrontare i contenuti specifici, fa piacere osservare (dato che in questo Forum lo facciamo spesso), che il MiSE premette ed evidenzia come la sua interpretazione sia fondata sui criteri ermeneutici introdotti dal DL n. 1/2012 ai fini della maggiore libertà dell’esercizio d’impresa, ai sensi dei quali [i]le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.[/i]
La prima disposizione che il MiSE passa al vaglio è rappresentata dalla novella introdotta dal DL n. 91/2014, concernente un nuovo caso di manifestazioni a premio liberamente esercitabili dalle imprese commerciali e affini e quindi non soggetto al regime abilitativo del DPR n. 430/2001.
La disposizione di cui comma 1 dell’art. 22-bis del n. 91/14, interviene proprio nello stesso DPR n. 430/2001, aggiungendo un’altra voce all’elenco di cui all’art. 6, rubricato “esclusioni”. Testualmente:
[i]6. Esclusioni.
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
[...]
c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.[/i]
Il MiSE specifica che:
- si tratta di disposizione concernente le operazioni a premio e non anche i concorsi a premio dato che non vengono previste condizioni di accesso basate sulla sorte o sull’abilità tipiche dei concorsi: una “determinata spesa” è già condizione sufficiente per la concessione del buono.
- la “determinata spesa” può essere con o senza soglia di ingresso, se con soglia, tale valore può essere accumulabile anche con spese successive.
- per “buoni” si intendono sia buoni di acquisto che buoni sconto e possono essere emessi sia dal punto vendita del soggetto promotore che da quello eventualmente associato;
- i buoni possono essere spesi nei punti vendita di tutti quei soggetti diversi appartenenti all’insieme di imprese che hanno aderito all’iniziativa, restando inteso che i buoni non devono uscire dall’ambito dell’iniziativa né determinare crediti spendibili successivamente (quest’ultimo punto, così ampliativo della sfera di esercizio, è frutto proprio dei nuovi criteri interpretativi premessi all’inizio).
La seconda disposizione passata in rassegna dal MiSE riguarda un altro caso di libera iniziativa di manifestazioni a premio, si tratta della lettera a) dello stesso comma 1 dell’art. 6 citato sopra:
[i]6. Esclusioni.
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in àmbito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività[/i].
Tale disposizione viene letta in contrapposizione alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del medesimo DPR n. 430/2001, ai sensi della quale, invece, sono da considerarsi concorsi a premio quelle manifestazioni che prevedono [i]l’esecuzione di lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni[/i].
Su tale combinato disposto il MiSE rileva che ai fini della libertà di esercizio le manifestazioni promozionali devono concernere:
- solo i casi tassativamente previsti dalla norma;
- premi consistenti, soprattutto, in gratificazione riconducibile all’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale degli organizzatori. In ogni caso la vincita in sé deve risultare più importante del valore effettivo del premio. In particolare, deve trattarsi di premi configurabili come corrispettivo di prestazioni d’opera; riconoscimento del merito personale; titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
- manifestazioni dove non sia obbligatorio un preventivo acquisto;
Il Mise conclude riconoscendo come in passato siano state date interpretazioni che oggi, a seguito dei nuovi criteri interpretativi, non è più possibile riproporre come, ad esempio, l’eccesiva valutazione di merito riguardo il valore delle opere in concorso.