Divieto di pubblicità sugli scuolabus - parere MIT del 7 ottobre 2014 n. 4760
Con riferimento alla comunicazione trasmessa da Codesto Ente (vs. prot. n. 11622 del 04.09.2014),
inerente la tematica richiamata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
L'art. 57 c. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada stabilisce il divieto
di effettuare la pubblicità sui veicoli a titolo oneroso per conto terzi. Secondo il c. 2 del medesimo
articolo, la deroga è rappresentata dalla possibilità di effettuare la pubblicità a titolo oneroso per conto
terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea, seguendo le prescrizioni dell' articolo 57 del
Regolamento,
[color=red]Nel caso in specie il servizio prospettato non è inquadrabile quale "servizio di linea per trasporto di
persone" per come definito nell'art. 87 del CdS, poiché per essere tale "esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone".[/color]
La Legge n. 21 del 15.01.1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea" definisce gli "autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al
trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai
trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su
itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta", determinando all'art. 2 quali sono i servizi
rientranti nella suddetta categoria. ovvero il servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente e
autovettura. motocarrozzetta. natante e veicoli a trazione animale.
[color=red]Considerato quindi che gli scuolabus sono di proprietà del Comune ed effettuano un trasporto in conto
proprio, non è possibile, a parere dello scrivente Ufficio. ammettere l'apposizione della pubblicità in
conto terzi a titolo oneroso, poiché il servizio prospettato non rientra né nei servizi di linea né in quelli
non di linea.[/color]
Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Marasco)
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Quesito - possibilità di inserire pubblicità sugli scuolabus del Comune
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
Prot. n. 4760
Roma, 7 ottobre 2014
OGGETTO: Quesito - possibilità di inserire pubblicità sugli scuolabus del Comune
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