Data: 2014-11-20 11:26:14

orari attività di somministrazione di alimenti e bevande

Pubblico esercizio con cartello orari indicante chiusura alle ore 23.00.
La porta di ingresso del locale, alle ore 23.00, viene chiusa a chiave ma all’interno dello stesso si fermano alcuni avventori per terminare la consumazione.
Il titolare dell’attività è sanzionabile per violazione delle disposizioni sugli orari?


riferimento id:23007

Data: 2014-11-20 13:34:23

Re:orari attività di somministrazione di alimenti e bevande

Si. Violazione art. 108 comma 2 e sanzione art. 80 commi  2 e 3 LR 6/2010.
All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale. (art. 186 del Regolamento di Esecuzione TULPS.

riferimento id:23007

Data: 2014-11-21 07:01:45

Re:orari attività di somministrazione di alimenti e bevande

A prescindere da specifica sanzione regionale (che alcune regioni, adeguandosi al Dlgs 59/2010 e s.m.i., hanno eliminato per effetto del venir meno degli orari di attività), concordo pienamente con la sempre possibile applicazione dell'art.186 reg. esec. TULPS.

Fermo restando gli oneri (normalmente previsti dalle LR in materia) di comunicazione al Comune degli orari scelti dall'esercente e dell'affissione al pubblico del cartello con tali orari, la norma regolamentare del TULPS, infatti, tutela esigenze statuali di ordine e sicurezza pubbliche.

Non dimentichiamoci poi il sempre vigente art.6 cc.2 e ss. DL 117/07 che impone (per i locali 86 e 68 tulps) interruzione vendita e somm.ne dopo le ore 03,00 (le 24,00 per esercizi vicinato)

riferimento id:23007

Data: 2016-12-24 05:59:44

Re:orari attività di somministrazione di alimenti e bevande

[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]

[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]

http://buff.ly/2hlHC67

riferimento id:23007
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it