Il Codice sul Turismo di cui al D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 come si coordina con la normativa regionale in materia? Ad esempio: laddove si prevede (art. 12 comma 5) che l'attività di CAV possa essere gestita anche in forma non imprenditoriale, tale forma si può applicare anche in Toscana?
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Il Codice sul Turismo di cui al D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 come si coordina con la normativa regionale in materia? Ad esempio: laddove si prevede (art. 12 comma 5) che l'attività di CAV possa essere gestita anche in forma non imprenditoriale, tale forma si può applicare anche in Toscana?
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[color=blue][size=14pt]l'art. 12 a cui fai riferimento è stato dichiarato incostituzionale. Quindi in TOSCANA non esiste la CAV non imprenditoriale (che esiste invece in altri contesti regionali)[/size][/color]
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) (GU n.129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n. 139 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011
[color=red][b] La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in
G.U. 1a s.s. 11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale [/b][/color]dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione
dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio
unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in
materia», [color=red]nonche' degli artt.[/color] 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, [color=red]12[/color], 13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".
ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo
15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and
breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte
da camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso
stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione
utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro
per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresi'
essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o
assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione.
5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso
turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza
organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non
imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle
unita' abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e
societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali
mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative
ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle
unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma
diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare
relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di
attivita' imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di
agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari
costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma
imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi
validita' non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventu' sono strutture ricettive per il
soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni.
8. Le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione sono le
strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di
ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso
immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono
locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai
sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo.
10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono
le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere
con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di
ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente
adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza
finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli
Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e
giovanile, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali
commerciali.
12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da
enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di
adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica
specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e
architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al
pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in
zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita'
di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilita'
pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna,
ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono
predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e
devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati
nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi
alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna,
convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno
anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura
stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per
l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di
cui all'articolo 15, comma 1.