Esercizio finanziario 2014 - CIRCOLARE Ministero 28 ottobre 2014, n. 25
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red]CIRCOLARE 28 ottobre 2014, n. 25
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2014, in
attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.
(14A08874) [/color]
(GU n.268 del 18-11-2014)
Vigente al: 18-11-2014
Presidenza del Consiglio dei
ministri
Amministrazioni centrali dello
Stato
Uffici Centrali del Bilancio presso
le Amministrazioni centrali dello
Stato
Aziende Autonome dello Stato
Ragionerie Territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione
Centrale - Servizio Tesoreria dello
Stato
Agenzia Interregionale per il fiume
Po
Corte dei Conti Sezioni Regionali
della Corte dei Conti
Avvocatura Generale dello Stato
Avvocature Distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Equitalia S.p.A.
Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei
Servizi
Poste Italiane S.p.A.
e p.c.
Corte dei Conti - Sezioni Riunite
in Sede di Controllo
Commissari o Rappresentanti del
Governo per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano
Ragionerie delle Regioni a statuto
ordinario, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
Associazione Bancaria Italiana
La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneita'
dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di
chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2014,
fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.
In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in
materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con
la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni
statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto dalla normativa
contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di
tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel
rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare.
«Entrate»:
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza
degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.
Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza,
modelli 121 T, e' gestita tramite i sistemi informativi Banca
d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del decreto 11
dicembre 2013 n.141 e della Circolare MEF RGS n.7 del 10 febbraio
2014.
Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2014, gli
Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30 gennaio
2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalita' S.I.E. («Sistema
Informativo Entrate») del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. Le modalita' ed istruzioni relative saranno contenute,
come di consueto, nel «Manuale per le operazioni relative al
consuntivo delle entrate per l'esercizio 2014».
«Spese»:
Si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici
periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui
fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di
effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di
concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di
errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di
credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati. trae
anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione
esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C.
G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata
legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi
capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si
raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli
Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente
alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di
assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere
alle conseguenti variazioni. prima della predisposizione dei D.A.R.
di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e
per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il
trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di
accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari
preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le
opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento
delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi
giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di accelerare la sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e
tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al
«conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica
riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo Spese da
Sistemare, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati
rimaste insolute».
Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento
(SOP), si segnala altresi' che in base alla Circolare R.G.S. n. 24
del 27 agosto 2014, l'emissione di titoli di spesa per la
regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente
entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP.
Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di
pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
Sara', pertanto, cura del funzionario delegato richiedere
tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
«Patrimonio»:
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione
patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione».
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento
contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di
riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come
indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone
distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi
significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla
classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema
Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC).
A riguardo si segnala che nel mese di settembre 2014 e' stato
adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali
(SEC2010) definito nei Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea n. 549/2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale-UE del 26 giugno 2013, n. L 174. Tuttavia al fine della
chiusura delle contabilita' per l'esercizio finanziario 2014 si
continua a fare riferimento alla classificazione delle poste attive e
passive riportate nel SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del
25 giugno 1996). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la
classificazione secondo il SEC95 non sostituisce la distinzione in
«categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa.
Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi
del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato
decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti
i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico.
Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili
demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione
economica.
Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali
effettuare le operazioni di chiusura delle contabilita', si ricorda
che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale
viene effettuata sulla nuova area del sito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema
del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla
elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.
Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta
integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al
SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno
vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che
determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le
risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella
consistenza immobiliare.
In proposito, e' opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2012, e'
entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni
immobili di proprieta' dello Stato, con specifico riguardo ai beni
immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei
beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico
direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e
per esso dall'Agenzia del Demanio la cui realizzazione e' avvenuta
tramite l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello
Stato' (IBIS)».
Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in
via telematica dall'Agenzia del Demanio, secondo scadenze
prestabilite, e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella
consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei
medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli
uffici riscontranti.
Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente, altresi',
l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle
variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio e
che, comunque, stante la portata innovativa dell'applicativo IBIS,
sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con la circolare
28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative
intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili
nonche' a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri
di competenza.
* * *
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa
delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette
Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il
rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
Con l'occasione, si ritiene utile sottolineare che, come si rileva
dalle istruzioni allegate, gli adempimenti di fine esercizio in
materia di spesa risultano notevolmente semplificati per i funzionari
delegati di contabilita' ordinaria che hanno gia' adottato la
procedura telematica per l'emissione degli ordinativi e buoni su
ordini di accreditamento, illustrata nella circolare RGS n. 33 del 31
ottobre 2012. (Nuove modalita' di utilizzo delle somme messe a
disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento.
Ordinativi e buoni informatici).
In considerazione dei significativi vantaggi nella gestione
dell'intero processo di spesa, si invitano tutti i funzionari
delegati di contabilita' ordinaria che ancora non lo avessero fatto a
porre in essere, nel corso del primo semestre 2015, tutte le
attivita' propedeutiche utili all'utilizzo della procedura telematica
dei titoli, cosi' come indicato nella citata circolare RGS n. 33 del
31 ottobre 2012
(1) .
La presente circolare e' disponibile nella specifica area,
accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».
Roma, 28 ottobre 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
(1) Si fa riferimento all'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, in base al quale le operazioni di pagamento delle spese
delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici e le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di avviare il processo
di superamento di sistemi basali sull'uso di supporti cartacei,
nonche' all'art. 47-quinquies del decreto legge 9 febbraio 2012
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l'utilizzo
esclusivo dei canali e i servizi telematici da parte delle
amministrazioni pubbliche per i servizi dalle stesse erogati.
Allegato
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