D.L. 168/2014 - proroga al 2016 per disciplina di ARMI amatoriali o agonistiche
[color=red]DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168 [/color]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti
il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti
relativi alle armi per uso scenico, nonche' ad altre armi ad aria
compressa o gas compresso destinate all'attivita' amatoriale e
agonistica. (14G00181)
(GU n.268 del 18-11-2014)
Vigente al: 19-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di garantire la piu' ampia partecipazione
alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di
accordare un termine piu' ampio per esprimere la volonta' di
partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare
ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso
il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico,
nonche' di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate
all'attivita' amatoriale e allo specifico impiego in attivita'
sportive, in considerazione delle difficolta' operative rilevate e
dell'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei
settori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di
iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18
marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non
impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate
nell'esercizio finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 2
Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonche' alle armi ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici
[color=red] 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2015». [/color]
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
******************************
[color=blue]DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121[/color]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU n.247 del 21-10-2013 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2013
Art. 6 Disposizioni finali
[color=blue] 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25
marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. [/color]
((2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i soggetti)) detentori di armi, nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla
osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35,
settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che
non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto
mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30
giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio
di pubblica sicurezza competente((.))
((3. Le armi prodotte)), assemblate o introdotte nel territorio
dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica
sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di
prova ((ai sensi dell'articolo 11, secondo comma)), della legge 18
aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e'
consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul
limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine
massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.