Data: 2014-11-19 07:12:18

D.L. 168/2014 - proroga al 2016 per disciplina di ARMI amatoriali o agonistiche

D.L. 168/2014 - proroga al 2016 per disciplina di ARMI amatoriali o agonistiche

[color=red]DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168 [/color]
Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative  concernenti
il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e  gli  adempimenti
relativi alle armi per uso scenico, nonche' ad  altre  armi  ad  aria
compressa  o  gas  compresso  destinate  all'attivita'  amatoriale  e
agonistica. (14G00181)
(GU n.268 del 18-11-2014)
  Vigente al: 19-11-2014 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' di garantire la  piu'  ampia  partecipazione
alle votazioni da parte  dei  cittadini  residenti  all'estero  e  di
accordare  un  termine  piu'  ampio  per  esprimere  la  volonta'  di
partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rinviare
ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rinviare il termine concernente la sottoposizione a  verifica  presso
il Banco nazionale di prova delle armi  da  fuoco  per  uso  scenico,
nonche' di altre armi ad aria compressa  o  gas  compresso  destinate
all'attivita'  amatoriale  e  allo  specifico  impiego  in  attivita'
sportive, in considerazione delle difficolta'  operative  rilevate  e
dell'esigenza  di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  dei
settori interessati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2014;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
del Ministro dell'interno;

                                Emana


                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1


          Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

  1.  Le  votazioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,  sono  rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della  domanda  di
iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma  2-bis,
del  decreto-legge  30  maggio  2012,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18
marzo 2015. All'attuazione del presente comma  si  provvede  con  gli
stanziamenti  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le  somme  non
impegnate  entro  il  31  dicembre  2014  possono  essere  impegnate
nell'esercizio finanziario 2015.
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191  milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
                              Art. 2

Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonche' alle  armi  ad
  aria compressa o gas  compresso  destinate  al  lancio  di  capsule
  sferiche marcatrici

[color=red]  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  29  settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2015». [/color]
                              Art. 3


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 novembre 2014

                            NAPOLITANO


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando



******************************

[color=blue]DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121[/color]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU n.247 del 21-10-2013 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2013

Art. 6 Disposizioni finali

[color=blue]  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi,  anche  da  sparo,  ad
aria compressa  o  gas  compresso  destinate  al  lancio  di  capsule
sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge  21
dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  25
marzo  1986,  n.  85,  devono  essere  sottoposte,  a    spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. [/color]
  ((2. Entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  i  soggetti))  detentori  di  armi,  nelle  more
dell'adozione  del  decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010,  n.
204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del  nulla
osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo  35,
settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  salvo  che
non sia stato gia' prodotto nei sei anni  antecedenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente  disposizione.  Decorsi  i  diciotto
mesi e' sempre possibile la  presentazione  del  certificato  nei  30
giorni successivi al ricevimento della diffida da parte  dell'ufficio
di pubblica sicurezza competente((.))
  ((3. Le armi prodotte)), assemblate  o  introdotte  nel  territorio
dello Stato,  autorizzate  dalle  competenti  autorita'  di  pubblica
sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del  Banco  nazionale  di
prova ((ai sensi dell'articolo 11, secondo comma)),  della  legge  18
aprile 1975, n.  110,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  continuano  ad  essere  legittimamente  detenute  e  ne  e'
consentita, senza obbligo  di  conformazione  alle  prescrizioni  sul
limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel  termine
massimo di 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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