Una ditta ha dichiarato al Suap un subingresso in un posteggio del mercato "non alimentare" per cessione d'azienda da parte del precedente titolare. Dalle verifiche l'Ufficio attività produttive ha riscontrato che l'attività del subentrante è alimentare (frutta e verdura), per cui l'ufficio deve procedere all'emanazione del provvedimento interdittivo. Quest'ultimo alla luce del D.P.R. 160/2010 e della recente circolare RAS n. 39/55 del 23/09/2011, deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90? Io non capisco cosa intende la suddetta circolare a pag. 17 nella parte in cui dice: "In caso di accertata difformità per ragioni diverse da quelle indicate dall'art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008, si procede previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, assegnando un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di opportune osservazioni e memorie"
In definitiva quando è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e quando non è necessaria? confido in un tempestivo chiarimento. Grazie
Una ditta ha dichiarato al Suap un subingresso in un posteggio del mercato "non alimentare" per cessione d'azienda da parte del precedente titolare. Dalle verifiche l'Ufficio attività produttive ha riscontrato che l'attività del subentrante è alimentare (frutta e verdura), per cui l'ufficio deve procedere all'emanazione del provvedimento interdittivo. Quest'ultimo alla luce del D.P.R. 160/2010 e della recente circolare RAS n. 39/55 del 23/09/2011, deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90? Io non capisco cosa intende la suddetta circolare a pag. 17 nella parte in cui dice: "In caso di accertata difformità per ragioni diverse da quelle indicate dall'art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008, si procede previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, assegnando un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di opportune osservazioni e memorie"
In definitiva quando è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e quando non è necessaria? confido in un tempestivo chiarimento. Grazie
[/quote]
Lascio a Massimo la risposta nel merito.
Mi limito a segnalare che, in assenza di un regolamento che definisca il posteggio come RISERVATO AI NON ALIMENTARI a mio avviso non vi sono ostacoli a subentrare in un posteggio con contestuale mutamento della tipologia di prodotti venduti.
Non vedo motivi per emettere un provvedimento interdittivo, come sottolineato da Simone, a meno che il posteggio su cui si subentra non consenta l'esercizio nel settore alimentare.
Ad ogni modo, se vi fossero gli elementi per emettere l'atto interdittivo, si dovrebbe obbligatoriamente procedere previa comunicazione di avvio del procedimento, con l'assegnazione di un congruo termine per consentire all'interessato di partecipare al procedimento.
La comunicazione di avvio può essere omessa, come indicato dalle direttive e dalla stessa LR 3/2008, solo per motivate ed urgenti ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Casi che, evidentemente, sono ben diversi da quello di cui si discute.