Data: 2014-11-18 15:47:40

azienda agricola con raccolta e vendita di funghi e tartufi

Buongiorno,
il titolare di un'azienda agricola mi chiede cosa deve presentare per vendere funghi e tartufi da lui raccolti.
I funghi e i tartufi non sono stati raccolti in terreni e boschi di proprietà dell'azienda agricola. Il Dlgs 228/2001 all'art. 4 dispone che "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti [glow=red,2,300]provenienti [/glow] in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità." visto che non sono provenienti dall'azienda si possono considerare prodotti agricoli oggetto di vendita ai sensi dell'art. 4 del Dlg 228/2001? Se così dovrà presentare la vendita del produttore agricolo (per vendita itinerante) e la notifica sanitaria. L'Azienda ha la sede legale a Firenze e pertanto deve essere presentato tutto al Suap del Comune di Firenze?
Inoltre gli ho consigliato di informarsi per conseguire l'abilitazione alla vendita funghi..
grazie

riferimento id:22951

Data: 2014-11-18 17:33:45

Re:azienda agricola con raccolta e vendita di funghi e tartufi

Deve necessariamente conseguire l’attestato di identità per i funghi. Guarda la LR 16/99. Ti incollo qualche disposizione

A[i]rt. 4 - Limiti di raccolta
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA all’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.
5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l’autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all’estensione ed alla tipologia del territorio boscato.
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

A questo poi si aggiunge l’art. 21 per il commercio;
Art. 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti"[/i] (ndr. ora 228/2001, art. 4) ,[i] è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376/1995

[omissis][/i]

In pratica, sembrerebbe che occorresse la SCIA per la raccolta, la SCIA per la vendita e la comuicazione per vendita diretta. A parere mio la comunicazione della vendita diretta con annessa attestazione micologica è sufficiente ma [i]melius abundare quam deficere[/i], non vorrei che un agente forestale procedesse a verbale.

La raccolta di funghi spontanei non effettuata nell'ambito di una selvicoltura non è un'attività agricola ma, a parere mio, può rientrare fra le attività connesse integrative del reddito.
Diverso sarebbe il discorso se i funghi sono quelli coltivati in serra nell'ambito della normale attività agricola.

riferimento id:22951

Data: 2015-09-30 09:20:33

Re:azienda agricola con raccolta e vendita di funghi e tartufi

IMPRENDITORI AGRICOLI: possono vendere anche su terreni privati non aziendali

Ministero delle politiche agricole contro l'interpretazione MISE contenuta nelle risoluzioni 47941/2015 e 197797/2014.

http://buff.ly/1iKDIQ9

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