L' art. 132, comma 2 Competenze del SUE e del SUAP della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 nell' assegnare "la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva" a SUAP, fa riferimento all' articolo 4 del d.p.r. 160/2010 cioè al Regolamento nazionale SUAP.
Sempre in base a questo art. 4 comma 6 DPR 160/2010 i Comuni hanno la facoltà e non l'obbligo in quanto nella norma si legge "Salva diversa disposizione dei comuni interessati":
[i]6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.[/i]
A mio parere... se ne deduce che il Comune può decidere di assegnare la gestione dei procedimenti abilitativi di edilizia produttiva a Ufficio diverso da SUAP.
L' art. 132, comma 2 Competenze del SUE e del SUAP della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 nell' assegnare "la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva" a SUAP, fa riferimento all' articolo 4 del d.p.r. 160/2010 cioè al Regolamento nazionale SUAP.
Sempre in base a questo art. 4 comma 6 DPR 160/2010 i Comuni hanno la facoltà e non l'obbligo in quanto nella norma si legge "Salva diversa disposizione dei comuni interessati":
[i]6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.[/i]
A mio parere... se ne deduce che il Comune può decidere di assegnare la gestione dei procedimenti abilitativi di edilizia produttiva a Ufficio diverso da SUAP.
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DIREI TUTT'ALTRO!
La disciplina Toscana non fa che richiamare il DPR 160/2010 perchè non può fare altro. La materia è di competenza esclusiva statale e non è disciplinabile con la legge regionale.
Tale disposizione tuttavia rafforza la competenza SUAP quale competenza esclusiva e prevalente rispetto all'organizzazione del SUE.
La disposizione del comma 6 dell'art. 4 del DPR 160/2010, INFELICE, contiene due REGOLE ed una riserva:
[color=red]Salva diversa disposizione dei comuni interessati[/color]
[color=red]ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP[/color]
[color=red]sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva[/color]
Quindi la REGOLA è che spetta al SUAP la disciplina dell'edilizia produttiva.
La seconda REGOLA è che la competenza SUAP si attua tramite il canale telematico con le imprese
A questo punto occorre dare un significato a:
[color=red]Salva diversa disposizione dei comuni interessati[/color] che può riguardare l'attribuzione all'ufficio SUAP (anche con obbligo del canale telematico) anche delle pratiche SUE.
Quindi viceversa rispetto all'interpretazione che fornisci.
A mio avviso non rispetta la normativa l'attribuzione al SUE delle pratiche di edilizia produttiva. Ma tengo a precisare che:
1) se ciò avvenisse, in un SUAP COMUNALE non si avrebbero problemi rilevanti. Solo una eventuale illegittimità degli atti rilasciati per incompetenza relativa (vizio difficilmente azionabile e facilmente sanabile)
2) in ogni caso il SUE opererebbe come SUAP decentrato, e comunque sarebbe obbligato ad applicare il DPR 160 (non solo per l'uso della telematica ma anche per termini e procedure).
Problemi potrebbero esserci in caso di SUAP ASSOCIATO in quanto l'attribuzione al SUE di competenze che per legge sono del SUAP determinerebbe una incompetenza assoluta, con nullità degli atti.
INFATTI a prescindere da chi gestisce il SUAP la Corte Costituzionale si è pronunciata ed il SUAP è un MODULO NAZIONALE valido in tutti i Comuni.
Quindi suggerisco: pur essendo infelice la norma .... meglio non rischiare .... il SUAP faccia il SUAP ed il SUE se c'è fa il resto.
Al fine di condividere le informazioni, si allega quanto pervenuto adesso al Comune di Signa e che sarà in pubblicazione prossimamente sul sito del MISE.
Al fine di condividere le informazioni, si allega quanto pervenuto adesso al Comune di Signa e che sarà in pubblicazione prossimamente sul sito del MISE.
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[color=red]GRAZIE PER L'ANTEPRIMA
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Con molta onestà devo dire che la risposta, in controtendenza rispetto a risposte puntuali ed approfondite, è alquanto lacunosa:
[color=red]"a condizione che sia il SUAP a trasmettere ogni comunicazione tra l'impresa ed il SUE"[/color] in pratica significa che (come io ritengo), che sia inderogabile la competenza SUAP, il quale ovviamente non istruisce autonomamente le pratiche in questione ma le gira al SUE.
La risposta è lacunosa anche perchè dà per scontato che SUAP e SUE siano nello stesso ENTE .... mentre in caso di SUAP ASSOCIATO (p di SUE associato) la situazione si complica.
LA MIA RISPOSTA AL VOSTRO QUESITO è: EDILIZIA PRODUTTIVA solo del SUAP, il quale ovviamente istruirà le pratiche tramite i competenti uffici interni (SUAP comunale) o decentrati (SUAP associato) ....