Data: 2014-11-18 13:48:11

Legge edilizia regionale... e competenze di SUAP. Edilizia produttiva sì o no?

L' art. 132, comma 2  Competenze del SUE e del SUAP della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 nell' assegnare "la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva" a SUAP, fa riferimento all' articolo 4 del d.p.r. 160/2010 cioè al Regolamento nazionale SUAP.

Sempre in base a questo art. 4 comma 6 DPR 160/2010 i Comuni hanno la facoltà e non l'obbligo in quanto nella norma si legge "Salva diversa disposizione dei comuni interessati":
[i]6.  Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.[/i]

A mio parere... se ne deduce che il Comune può decidere di assegnare la gestione dei procedimenti abilitativi di edilizia produttiva a Ufficio diverso da SUAP.

riferimento id:22939

Data: 2014-11-18 19:20:11

Re:Legge edilizia regionale... e competenze di SUAP. Edilizia produttiva sì o no?


L' art. 132, comma 2  Competenze del SUE e del SUAP della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 nell' assegnare "la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva" a SUAP, fa riferimento all' articolo 4 del d.p.r. 160/2010 cioè al Regolamento nazionale SUAP.

Sempre in base a questo art. 4 comma 6 DPR 160/2010 i Comuni hanno la facoltà e non l'obbligo in quanto nella norma si legge "Salva diversa disposizione dei comuni interessati":
[i]6.  Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.[/i]

A mio parere... se ne deduce che il Comune può decidere di assegnare la gestione dei procedimenti abilitativi di edilizia produttiva a Ufficio diverso da SUAP.
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DIREI TUTT'ALTRO!
La disciplina Toscana non fa che richiamare il DPR 160/2010 perchè non può fare altro. La materia è di competenza esclusiva statale e non è disciplinabile con la legge regionale.
Tale disposizione tuttavia rafforza la competenza SUAP quale competenza esclusiva e prevalente rispetto all'organizzazione del SUE.
La disposizione del comma 6 dell'art. 4 del DPR 160/2010, INFELICE, contiene due REGOLE ed una riserva:

[color=red]Salva diversa disposizione dei comuni interessati[/color]

[color=red]ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP[/color]

[color=red]sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva[/color]

Quindi la REGOLA è che spetta al SUAP la disciplina dell'edilizia produttiva.
La seconda REGOLA è che la competenza SUAP si attua tramite il canale telematico con le imprese
A questo punto occorre dare un significato a:
[color=red]Salva diversa disposizione dei comuni interessati[/color] che può riguardare l'attribuzione all'ufficio SUAP (anche con obbligo del canale telematico) anche delle pratiche SUE.
Quindi viceversa rispetto all'interpretazione che fornisci.

A mio avviso non rispetta la normativa l'attribuzione al SUE delle pratiche di edilizia produttiva. Ma tengo a precisare che:
1) se ciò avvenisse, in un SUAP COMUNALE non si avrebbero problemi rilevanti. Solo una eventuale illegittimità degli atti rilasciati per incompetenza relativa (vizio difficilmente azionabile e facilmente sanabile)
2) in ogni caso il SUE opererebbe come SUAP decentrato, e comunque sarebbe obbligato ad applicare il DPR 160 (non solo per l'uso della telematica ma anche per termini e procedure).

Problemi potrebbero esserci in caso di SUAP ASSOCIATO in quanto l'attribuzione al SUE di competenze che per legge sono del SUAP determinerebbe una incompetenza assoluta, con nullità degli atti.

INFATTI a prescindere da chi gestisce il SUAP la Corte Costituzionale si è pronunciata ed il SUAP è un MODULO NAZIONALE valido in tutti i Comuni.

Quindi suggerisco: pur essendo infelice la norma .... meglio non rischiare .... il SUAP faccia il SUAP ed il SUE se c'è fa il resto.

riferimento id:22939

Data: 2015-01-29 15:10:15

Re:Legge edilizia regionale... e competenze di SUAP. Edilizia produttiva sì o no?

Al fine di condividere le informazioni, si allega quanto pervenuto adesso al Comune di Signa e che sarà in pubblicazione prossimamente sul sito del MISE.

riferimento id:22939

Data: 2015-01-29 17:56:07

Re:Legge edilizia regionale... e competenze di SUAP. Edilizia produttiva sì o no?


Al fine di condividere le informazioni, si allega quanto pervenuto adesso al Comune di Signa e che sarà in pubblicazione prossimamente sul sito del MISE.
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[color=red]GRAZIE PER L'ANTEPRIMA
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Con molta onestà devo dire che la risposta, in controtendenza rispetto a risposte puntuali ed approfondite, è alquanto lacunosa:

[color=red]"a condizione che sia il SUAP a trasmettere ogni comunicazione tra l'impresa ed il SUE"[/color] in pratica significa che (come io ritengo), che sia inderogabile la competenza SUAP, il quale ovviamente non istruisce autonomamente le pratiche in questione ma le gira al SUE.

La risposta è lacunosa anche perchè dà per scontato che SUAP e SUE siano nello stesso ENTE .... mentre in caso di SUAP ASSOCIATO (p di SUE associato) la situazione si complica.

LA MIA RISPOSTA AL VOSTRO QUESITO è: EDILIZIA PRODUTTIVA solo del SUAP, il quale ovviamente istruirà le pratiche tramite i competenti uffici interni (SUAP comunale) o decentrati (SUAP associato) ....

riferimento id:22939
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