Data: 2014-11-18 07:14:07

Elettrosmog.Installazione SRB e art. 7 legge 241/1990

TAR Abruzzo (PE), Sez. I, n. 375, del 11 agosto 2014
Elettrosmog.Installazione SRB e art. 7 legge 241/1990

Il procedimento preordinato all'adozione dell'atto di assenso all'installazione dell'impianto di telefonia mobile deve seguire le regole dettate dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 ai fini della partecipazione di soggetti, diversi dal diretto destinatario dell'atto finale, nei cui confronti l'atto possa arrecare pregiudizio. In tale posizione si troverebbero sia i proprietari dei terreni confinanti che i proprietari degli immobili ubicati nel campo intercettato dall’antenna. L'attività di localizzazione e di installazione sul territorio di impianti di telecomunicazione si caratterizza, infatti, per la sua idoneità ad incidere su un ampio numero di soggetti che stabilmente risiedono nella zona o ivi svolgono attività di rilievo economico o sociale. Detti soggetti devono ritenersi portatori di qualificate posizione di interesse legittimo all'osservanza delle norme sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, sulla tutela paesaggistica ed ambientale e sui limiti di compatibilità sanitaria delle emissioni elettromagnetiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

http://lexambiente.it/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/10977-elettrosmoginstallazione-srb-e-art-7-legge-2411990.html

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