Mi è pervenuto un verbale della Polizia di stato in cui viene contestato al titolare della licenza ncc rilasciata dal mio comune “Non essere partito dalla rimessa che per legge si deve obbligatoriamente trovare nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.
Cosa devo fare? Mi sembra di capire che devo sospendere la licenza !!!
Due domandine: per quanto tempo ? Inoltre, praticamente come si fa ???
Vi prego aiutatemi !!!!
Mi è pervenuto un verbale della Polizia di stato in cui viene contestato al titolare della licenza ncc rilasciata dal mio comune “Non essere partito dalla rimessa che per legge si deve obbligatoriamente trovare nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.
Cosa devo fare? Mi sembra di capire che devo sospendere la licenza !!!
Due domandine: per quanto tempo ? Inoltre, praticamente come si fa ???
Vi prego aiutatemi !!!!
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Ciao,
la legge 21/1992 non disciplina le sanzioni che sono rimesse alla regolamentazione locale (quelle pecuniarie saranno disciplinate dal 7 bis del dlgs 267/2000 mentre sospensione e decadenza dal regolamento).
quindi devi far riferimento al regolamento per le condizioni. Se manca il regolamento NON puoi sospendere la licenza nè tantomeno revocarla.
Ecco un esempio di regolamentazione:
SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La licenza d’esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore
gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei
seguenti casi:
a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c. violazione delle nome vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza
dei trasporti;
d. violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 33 del presente
Regolamento;
e. violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
i. per il mancato o ritardato rinnovo dell’autorizzazione.
j. per violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
k. violazione delle norme di comportamento.
2. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a
procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale
competente, può procedere alla sospensione
cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali
sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. Durante la sospensione l’autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici
comunali competenti.
REVOCA DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi;
a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nell’arco di tre anni;
b. quando la licenza o l’autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme
contenuto negli articoli xxxx xxxx del presente Regolamento;